N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1993

                                N. 432
 Ordinanza  emessa  il 4 giugno 1993 dalla pretura di Catania, sezione
 distaccata  di  Acireale,  nel  procedimento  penale  a   carico   di
 Pappalardo Antonio
 Regione  Sicilia - Edilizia e urbanistica - Costruzione di fabbricato
 ad un solo piano non adibito ad  uso  abitativo  -  Necessita'  della
 concessione   edilizia   diversamente   da  quanto  stabilito  per  i
 prefabbricati aventi le stesse caratteristiche assoggettati invece al
 regime autorizzatorio - Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 5).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 25-8-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunziato  la  seguente  ordinanza  emessa  nel  procedimento
 penale  n.  192/92  r.g.  contro Pappalardo Antonio, difeso dall'avv.
 Matteo Calabretta del foro di Acireale.
    All'imputato si addebita, fra l'altro, di avere  realizzato  senza
 concessione   edilizia   una  costruzione  a  p.t.  di  due  vani  ed
 accessorio, che e' risultata essere realizzata in muratura ed adibita
 ad ufficio per la gestione dell'attivita' di esposizione e vendita di
 autoveicoli usati.
    L'art. 5 della legge  reg.  sci.  n.  26/1986  ha  assoggettato  a
 semplice  autorizzazione  "l'impianto  di  prefabbricati  ad una sola
 elevazione  non  adibiti  ad   uso   abitativo":   la   mancanza   di
 autorizzazione  in  tal  caso comporta solo sanzioni amministrative e
 non penali.
    La  costruzione  realizzata   dall'imputato   rientra   in   detta
 fattispecie  legale,  tranne  per  il fatto che la costruzione non e'
 prefabbricata;   ragion   per   cui   se   ne   dovrebbe    escludere
 l'applicabilita',  con  il seguente assoggettamento a sanzione penale
 del fatto attribuito all'imputato.
    Esistono,    tuttavia,    fondare     ragioni     per     ritenere
 costituzionalmente  illegittima  la limitazione ai soli prefabbricati
 della norma in questione.
    Nel sistema della legge urbanistica fondamentale n.  1150  del  17
 agosto 1942 era previsto un solo tipo di provvedimento autorizzativo,
 cioe'  la  licenza  di  costruzione,  che  era  una  vera  e  propria
 autorizzazione  (che  aveva,  cioe',  la  funzione  di  rimuovere  un
 ostacolo  alla  facolta' di edificare, che faceva parte del contenuto
 del diritto di proprieta').
    Chiunque costruisse  senza  licenza  andava  soggetto  a  sanzione
 penale (art. 17). , colla legge 28 gennaio 1977, n. 10, fu introdotta
 per la prima volta la figura guridica della concessione edilizia, che
 sostitui' la vecchia licenza.
    Si tratto' di un semplice cambio del nomen iuris, perche' la Corte
 costituzionale con sentenza (decidendo una questione sottopostale del
 pretore  di  Trecastagni) dichiaro' che si trattava pur sempre di una
 autorizzazione e non di vera e propria concessione in  senso  tecnico
 in  quanto  la  ius  edificandi  continuava  ad inerire al diritto di
 proprieta' e nonso era stato attribuito al comune.
    Con successiva legge 5 agosto 1978, n.  457,  fu  reintrodotta  la
 figura  dell'autorizzazione edificatoria per i lavori di manutenzione
 straordinaria, che venivano  cosi'  per  tale  mezzo  sostanzialmente
 depenalizzati.
    Fu   questo   l'inizio   di   una   serie   di  norme,  che  hanno
 progressivamente esteso l'autorizzazione ad altri tipi  di  attivita'
 edificatoria,  riducendo  cosi'  l'ambito di applicazione della norma
 penale sanzionatoria dell'attivita' edilizia illegittima.
    A  cio'  ha contribuito anche la regione siciliana con la legge 27
 dicembre 1978, n. 71, con la legge 10 agosto 1985, n. 37 e infine con
 la legge 15 maggio 1986, n. 26, la  quale  ultima  all'art.  5  (come
 abbiamo  detto)  ha assoggettato a semplice autorizzazione l'impianto
 di prefabbricati a una elevazione non destinati ad uso abitativo.
    Non si puo' parlare di invasione della competenza penale riservata
 allo Stato, perche' la norma incide solo indirettamente  sull'aspetto
 penale   e   soprattutto  perche'  cio'  e'  previsto  e  voluto  dal
 legislatore nazionale che ha posto una norma (l'art. 20  della  legge
 n.  47/1985)  che implicitamente fa rinvio alla normativa urbanistica
 per quanto riguarda i casi in cui necessita la concessione  edilizia,
 e  il potere legislativo che la regione siciliana esercita in materia
 e' di tipo esclusivo e quindi prevalente sulla legislazione nazionale
 (cfr. art. 14, lett. f), dello statuto della reg. sic.).
    L'incostituzionalita' dell'art. 5 della legge reg. sic. n. 26/1986
 non riguarda quindi detto aspetto (cioe' l'invasione della competenza
 dello Stato in materia penale)  bensi'  altro  aspetto,  precisamente
 quello  relativo  alla  irragionevolezza  della  norma e quindi della
 violazione del  principio  costituzionale  dell'eguaglianza  (art.  3
 della Costituzione).
    Infatti,  non si comprende perche' mai siano stati assoggettati ad
 autorizzazione  solo  i  prefabbricati  e  non  anche  i   fabbricati
 realizzati coi sistemi tradizionali.
    Se la ragione dell'assoggettamento a semplice autorizzazione degli
 impianti   a   una   sola  elevazione  e  destinati  ad  uso  diverso
 dall'abitazione  sta  (come  sembra)  nella  scarsa   incidenza   sul
 territorio  dal  punto  di vista urbanistico e sulla scarsa incidenza
 dei costi indotti per il comune (come si ricava anche dalla circolare
 dell'assessore al territorio e ambiente della reg. sic. del 20 luglio
 1992, foglio 7, prodotta  dal  difensore  dell'imputato  avv.  Matteo
 Calabretta),  allora  tali ragioni valgono per ogni tipo di impianto,
 sia esso prefabbricato ovvero no.
    La  tecnica  moderna  consente  di  realizzare  con   sistemi   di
 prefabbricazione  edifici  in  tutto  simili  a  quelli costruiti con
 sistemi tradizionali e ugualmente stabili (negli  USA  si  fanno  con
 detti  sistemi  anche  i grattacieli); per cui non sembra ragionevole
 che  il  legislatore  regionale  abbia  differenziato  la  disciplina
 edilizia  solo  in  relazione  al sistema di costruzione usato, ferme
 restando le altre (queste, si', significative) caratteristiche  degli
 impianti (cioe' una sola elevazione fuori terra e destinazione non ad
 abitazione).
    L'assurdita'   di   tale  differenziazione  traspare  anche  nella
 circolare regionale anzidetta, nella quale a foglio 8 si  dice  "come
 sia  ininfluente  (riguardo  la  disciplina  urbanistica)  il sistema
 utilizzato per la realizzazione di detti manufatti edilizi (cioe' che
 attenga o meno al sistema della prefabbricazione),  bensi'  necessita
 aver riguardo alla loro destinazione d'uso".
    Ma  la  circolare  non  puo'  derogare  alla  legge, e, quindi, al
 giudice non resta che percorrere la strada  del  rinvio  della  legge
 all'esame della Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 della
 Costituzione.
    La  questione,  sollevata d'ufficio, appare rilevante, perche', se
 dovesse essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5
 della legge reg. sic. n. 26/1986, nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'assoggettamento  ad  autorizzazione  anche  per  gli  impianti  non
 prefabbricati (a una sola elevazione e destinati non ad  abitazione),
 in  tal  caso l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non
 e' previsto dalla legge come reato.
                               P. Q. M.
    In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita' costituzionale relativa all'art. 5 della legge reg. sic.
 15  maggio  1986,  n.  26,  nella  parte in cui non prevede il regime
 dell'autorizzazione anche per gli impianti non prefabbricati (ad  una
 sola elevazione e non adibiti ad uso abitativo);
    Sospende il giudizio;
    Ordina   alla  cancelleria  di  far  notificare  copia  di  questa
 ordinanza al presidente della giunta regionale siciliana e  di  darne
 comunicazione al presidente del consiglio regionale siciliano.
                         Il pretore: STURIALE
                           Il collaboratore di cancelleria: D'AGOSTINO
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