N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1993
N. 432 Ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dalla pretura di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento penale a carico di Pappalardo Antonio Regione Sicilia - Edilizia e urbanistica - Costruzione di fabbricato ad un solo piano non adibito ad uso abitativo - Necessita' della concessione edilizia diversamente da quanto stabilito per i prefabbricati aventi le stesse caratteristiche assoggettati invece al regime autorizzatorio - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 5). (Cost., art. 3).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza emessa nel procedimento penale n. 192/92 r.g. contro Pappalardo Antonio, difeso dall'avv. Matteo Calabretta del foro di Acireale. All'imputato si addebita, fra l'altro, di avere realizzato senza concessione edilizia una costruzione a p.t. di due vani ed accessorio, che e' risultata essere realizzata in muratura ed adibita ad ufficio per la gestione dell'attivita' di esposizione e vendita di autoveicoli usati. L'art. 5 della legge reg. sci. n. 26/1986 ha assoggettato a semplice autorizzazione "l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo": la mancanza di autorizzazione in tal caso comporta solo sanzioni amministrative e non penali. La costruzione realizzata dall'imputato rientra in detta fattispecie legale, tranne per il fatto che la costruzione non e' prefabbricata; ragion per cui se ne dovrebbe escludere l'applicabilita', con il seguente assoggettamento a sanzione penale del fatto attribuito all'imputato. Esistono, tuttavia, fondare ragioni per ritenere costituzionalmente illegittima la limitazione ai soli prefabbricati della norma in questione. Nel sistema della legge urbanistica fondamentale n. 1150 del 17 agosto 1942 era previsto un solo tipo di provvedimento autorizzativo, cioe' la licenza di costruzione, che era una vera e propria autorizzazione (che aveva, cioe', la funzione di rimuovere un ostacolo alla facolta' di edificare, che faceva parte del contenuto del diritto di proprieta'). Chiunque costruisse senza licenza andava soggetto a sanzione penale (art. 17). , colla legge 28 gennaio 1977, n. 10, fu introdotta per la prima volta la figura guridica della concessione edilizia, che sostitui' la vecchia licenza. Si tratto' di un semplice cambio del nomen iuris, perche' la Corte costituzionale con sentenza (decidendo una questione sottopostale del pretore di Trecastagni) dichiaro' che si trattava pur sempre di una autorizzazione e non di vera e propria concessione in senso tecnico in quanto la ius edificandi continuava ad inerire al diritto di proprieta' e nonso era stato attribuito al comune. Con successiva legge 5 agosto 1978, n. 457, fu reintrodotta la figura dell'autorizzazione edificatoria per i lavori di manutenzione straordinaria, che venivano cosi' per tale mezzo sostanzialmente depenalizzati. Fu questo l'inizio di una serie di norme, che hanno progressivamente esteso l'autorizzazione ad altri tipi di attivita' edificatoria, riducendo cosi' l'ambito di applicazione della norma penale sanzionatoria dell'attivita' edilizia illegittima. A cio' ha contribuito anche la regione siciliana con la legge 27 dicembre 1978, n. 71, con la legge 10 agosto 1985, n. 37 e infine con la legge 15 maggio 1986, n. 26, la quale ultima all'art. 5 (come abbiamo detto) ha assoggettato a semplice autorizzazione l'impianto di prefabbricati a una elevazione non destinati ad uso abitativo. Non si puo' parlare di invasione della competenza penale riservata allo Stato, perche' la norma incide solo indirettamente sull'aspetto penale e soprattutto perche' cio' e' previsto e voluto dal legislatore nazionale che ha posto una norma (l'art. 20 della legge n. 47/1985) che implicitamente fa rinvio alla normativa urbanistica per quanto riguarda i casi in cui necessita la concessione edilizia, e il potere legislativo che la regione siciliana esercita in materia e' di tipo esclusivo e quindi prevalente sulla legislazione nazionale (cfr. art. 14, lett. f), dello statuto della reg. sic.). L'incostituzionalita' dell'art. 5 della legge reg. sic. n. 26/1986 non riguarda quindi detto aspetto (cioe' l'invasione della competenza dello Stato in materia penale) bensi' altro aspetto, precisamente quello relativo alla irragionevolezza della norma e quindi della violazione del principio costituzionale dell'eguaglianza (art. 3 della Costituzione). Infatti, non si comprende perche' mai siano stati assoggettati ad autorizzazione solo i prefabbricati e non anche i fabbricati realizzati coi sistemi tradizionali. Se la ragione dell'assoggettamento a semplice autorizzazione degli impianti a una sola elevazione e destinati ad uso diverso dall'abitazione sta (come sembra) nella scarsa incidenza sul territorio dal punto di vista urbanistico e sulla scarsa incidenza dei costi indotti per il comune (come si ricava anche dalla circolare dell'assessore al territorio e ambiente della reg. sic. del 20 luglio 1992, foglio 7, prodotta dal difensore dell'imputato avv. Matteo Calabretta), allora tali ragioni valgono per ogni tipo di impianto, sia esso prefabbricato ovvero no. La tecnica moderna consente di realizzare con sistemi di prefabbricazione edifici in tutto simili a quelli costruiti con sistemi tradizionali e ugualmente stabili (negli USA si fanno con detti sistemi anche i grattacieli); per cui non sembra ragionevole che il legislatore regionale abbia differenziato la disciplina edilizia solo in relazione al sistema di costruzione usato, ferme restando le altre (queste, si', significative) caratteristiche degli impianti (cioe' una sola elevazione fuori terra e destinazione non ad abitazione). L'assurdita' di tale differenziazione traspare anche nella circolare regionale anzidetta, nella quale a foglio 8 si dice "come sia ininfluente (riguardo la disciplina urbanistica) il sistema utilizzato per la realizzazione di detti manufatti edilizi (cioe' che attenga o meno al sistema della prefabbricazione), bensi' necessita aver riguardo alla loro destinazione d'uso". Ma la circolare non puo' derogare alla legge, e, quindi, al giudice non resta che percorrere la strada del rinvio della legge all'esame della Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. La questione, sollevata d'ufficio, appare rilevante, perche', se dovesse essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge reg. sic. n. 26/1986, nella parte in cui non prevede l'assoggettamento ad autorizzazione anche per gli impianti non prefabbricati (a una sola elevazione e destinati non ad abitazione), in tal caso l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.
P. Q. M. In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 5 della legge reg. sic. 15 maggio 1986, n. 26, nella parte in cui non prevede il regime dell'autorizzazione anche per gli impianti non prefabbricati (ad una sola elevazione e non adibiti ad uso abitativo); Sospende il giudizio; Ordina alla cancelleria di far notificare copia di questa ordinanza al presidente della giunta regionale siciliana e di darne comunicazione al presidente del consiglio regionale siciliano. Il pretore: STURIALE Il collaboratore di cancelleria: D'AGOSTINO 93C0822