Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Generosa in contenitori di Pet "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak" e "Caripak".(GU n.201 del 27-8-1993)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6610 del 20 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, la Generosa G. Martelli di Brogi Anna Cristina e Brogi Sabrina e C. S.a.s. con sede nel comune di S. Miniato (Pisa), via Fonti n. 2, e' stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale "Generosa" in contenitori di Pet della capacita': 200, 250, 500, 750, 1000, 1500 e 2000 ml nei tipi "come sgorga dalla sorgente" e "addizionata di anidride carbonica". Per il confezionamento di tale acqua e' consentito l'uso del materiale Pet (polietilentereftalato): "Melinar B 90" prodotto dalla ICI (Inghilterra); "Vivypak" prodotto dalla Montefibre (Italia) e dalla Inca Inter- national (Italia); "Lighter" prodotto dalla Inca International (Italia); "Caripak" prodotto dalla Shell (Italia). La stessa societa' e' stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale Generosa in: a) bottiglie prodotte dalla I.L.P. S.n.c. (Genova) e dalla Nuova Sirma S.p.a. (Parma), partendo dal materiale Pet "Melinar B 90" di cui al precedente punto 2). Quelle prodotte dalla I.L.P. S.n.c. sono contrassegnate riportando il marchio I.L.P. - A - nel sottobaga sia per le bottiglie che per le preforme; quelle prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il marchio da 1i a 10i nella parte inferiore del corpo bottiglia; b) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. (Parma) e dalla Fanini Fain S.r.l. (Ancona), partendo dal materiale Pet "Vivypak" di cui al precedente punto 2). Quelle prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il marchio da 1M a 10M nella parte inferiore del corpo bottiglia; quelle prodotte dalla Fanini Fain S.r.l. recano nella parte inferiore/laterale il marchio "M" insieme al numero che identifica su quale linea e' stata prodotta la bottiglia; c) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. (Parma) e dalla Europa 92 S.r.l. (Teramo), partendo dal materiale Pet "Lighter" di cui al precedente punto 2). Quelle prodotte dalla Nuova Sirma sono contrassegnate riportando il marchio da 1N a 10N nella parte inferiore del corpo bottiglia; quelle prodotte dall'Europa 92 S.r.l. recano nel sttobaga il contrassegno EU 1 - 48; d) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. (Parma), partendo dal materiale "Caripak" di cui al precedente punto 2), che saranno identificate col marchio da 1E a 10E posto nella parte inferiore del corpo bottiglia. I contenitori di Pet saranno chiusi con capsule a vite, e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992. L'autorizzazione di cui alla delibera G.R.T. del 19 luglio 1993 e' stata concessa alla societa' richiedente per il periodo di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data di notifica della sopracitata delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di seguito specificati. La societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Generosa" in contenitori di Pet "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak" e "Caripak" successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitori per ciascuna capacita', tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di Pet "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato;tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle Unita' sanitarie locali toscane e dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigente; il personale dell'U.S.L. che redige i verbali di prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' dei contenitori autorizzati, ai materiali di Pet autorizzati, ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica. La societa' richiedente e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente - servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Generosa" nei contenitori di Pet "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak" e "Caripak", nonche' a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati delle analisi precedentemente specificati; tale confezionamento sara' effettuato nei locali dello stabilimento esistente in San Miniato (Pisa) gia' autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale "Generosa" nei contenitori di vetro. L'autorizzazione di cui alla delibera della G.R.T. del 19 luglio 1993 potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.