MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 agosto 1993 

  Determinazione   del  tasso  di  riferimento  per  il  calcolo  dei
contributi in conto interessi da corrispondersi dalla  Cassa  per  il
credito  alle  imprese  artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore delle imprese artigiane,  per  il  bimestre  settembre-ottobre
1993.
(GU n.203 del 30-8-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo   dell'economia   e   l'incremento  dell'occupazione  e,  in
particolare,  le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al   credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  nel  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 8 agosto  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 191 del 19 agosto
1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991 concernente criteri e modalita' di determinazione del  tasso  di
riferimento  per  il  calcolo  dei  contributi  in conto interessi da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto il proprio decreto del 15  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre
1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere  agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle  leggi  sopracitate  e' stata fissata, per
l'anno 1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino  a
diciotto  mesi  e  nella  misura dell'1,05% per le operazioni oltre i
diciotto mesi;
  Visto il proprio decreto  del  30  giugno  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 153 del 2 luglio
1993, con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato,
per il bimestre luglio-agosto 1993, nella misura del 12,45%,  di  cui
1%  a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie
di durata fino a diciotto mesi, e del 13%, di cui 1,05% a  titolo  di
maggiorazione   forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre  i
diciotto mesi;
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione  prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986
per la determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
settembre-ottobre 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il  bimestre  settembre-ottobre
1993, nelle seguenti misure:
   11,10%  annuo  posticipato,  di  cui  1% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi;
   11,60%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 agosto 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO