Disposizioni modificative e integrative al decreto ministeriale 9 marzo 1992 con il quale sono stati fissati criteri e modalita' per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140.(GU n.204 del 31-8-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140; Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1992, n. 21539, con il quale sono stati fissati criteri e modalita' per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della legge n. 140/92 sopra richiamata; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del suddetto decreto ministeriale n. 21539/92, con il quale e' stato disposto che il nulla osta di cui al comma 1 dello stesso articolo sara' automaticamente revocato se il versamento del capitale e le operazioni di stipula del mutuo non saranno concluse entro tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta; Ritenuto opportuno prevedere un diverso termine, in relazione al decreto d'impegno disposto con il decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993 per consentire agli organismi cooperativi di avere margini di tempo piu' ampi per porre in essere gli adempimenti di cui sopra; Considerato che detto termine puo' essere fissato in mesi 6 dalla data di rilascio del nulla osta; Decreta: Articolo unico A modifica di quanto previsto con il decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 21539, il termine per il versamento del capitale e per le operazioni di stipula del mutuo da contrarre ai sensi della legge n. 140 del 7 febbraio 1992, art. 2, e' stabilito in mesi sei dalla data di rilascio del nulla osta. Roma, 4 agosto 1993 Il Ministro: DIANA