Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ammissibilita' delle autentiche di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche amministrazioni.(GU n.204 del 31-8-1993)
Vigente al: 31-8-1993
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Al Gabinetto dell'on. Ministro Al Dipartimento della pubblica sicurezza Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno Al Consiglio nazionale del notariato All'Istituto nazionale di statistica All'ANCI Viene ripetutamente chiesto dalle amministrazioni comunali se sia possibile procedere all'autenticazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, delle sottoscrizioni di istanze dirette a pubbliche amministrazioni, concernenti assunzione di impegni da parte dei richiedenti, considerato che nella specie si tratterebbe di una manifestazione di volonta' e, come tale, non compresa nelle autentiche di sottoscrizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Trattasi di una problematica di recente affrontata da questo Ministero che, con circolare n. 12 del 12 novembre 1991, si espresse nel senso che gran parte delle c.d. manifestazioni di impegno in realta' non sono che delle dichiarazioni di conoscenza di condizioni gia' poste da norme di legge o regolamentari per l'ottenimento di un determinato provvedimento e si auspicava che le varie amministrazioni evitassero di far ricorso a tale dizione impropria nei modulari, onde non generare disagi all'utenza al momento dell'autentica della sottoscrizione. Il problema tuttavia non sembra aver trovato l'auspicata soluzione, considerato che continuano a pervenire, come si e' detto, richieste di chiarimenti al riguardo. Cio' premesso questo Ministero, nell'ambito di quello spirito di servizio cui sono ispirati i rapporti con gli enti locali ed al fine di semplificare al massimo il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in particolare nell'attuale momento, in cui alla stessa viene chiesta la massima efficienza e prontezza di risposta all'utenza, ha riconsiderato la questione pervenendo alle seguenti conclusioni. La legge 4 gennaio 1968, n. 15 ha inteso snellire nella misura massima possibile il rapporto fra il cittadino utente e la pubblica amministrazione. In tale ottica ha permesso, dando credito alle responsabili dichiarazioni degli interessati, di sostituire in via definitiva o temporanea certificazioni ed atti di notorieta'. Cio', sempre inquadrato in un rapporto, che vede come destinatario una pubblica amministrazione. In tale normativa non vi e' una espressa previsione che ricomprenda le dichiarazioni di volonta' tra quelle di cui e' possibile autenticare le sottoscrizioni. Tuttavia bisogna considerare che nelle fattispecie di cui trattasi - impegni ricorrenti in istanze di partercipazione a concorsi, od in richieste di contributi - la volonta' del soggetto viene considerata dalla legge solo in quanto rivolta a compiere la dichiarazione alla quale poi la legge stessa attribuisce certi effetti tipici, non influenzata dalla volonta' del soggetto stesso. Tali dichiarazioni sono considerate dalla dottrina come meri atti giuridici - che si differenziano dai negozi giuridici - ove la norma apprezza la volonta' manifestata in quanto diretta alla produzione di un effetto giuridico ulteriore previsto e voluto dal soggetto e riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico. E' evidente quindi che nelle ipotesi in considerazione la dichiarazione di volonta' espressa dall'interessato non produce direttamente alcun effetto giuridico. Dalle suesposte considerazioni ne consegue che, ad avviso di questo Ministero, tra le autentiche di sottoscrizioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rientrano anche quelle dichiarazioni di impegno richieste per la partecipazione ad un concorso od al fine di ottenere, piu' genericamente, un determinato provvedimento da una pubblica amministrazione. Al contrario si conferma che rimangono escluse tutte quelle manifestazioni di volonta' di carattere "negoziale" intercorrenti fra privati ovvero inerenti rapporti privatistici quali ad esempio le accettazioni, rinunce di incarichi o le procure. A quest'ultimo riguardo occorre fare un'ulteriore precisazione. La procura e' lo strumento giuridico attraverso il quale si realizza l'istituto, tipico del diritto privato, della rappresentanza, in virtu' del quale un soggetto e' autorizzato per legge a "sostituirsi ad altro soggetto nel compimento di attivita' giuridica per conto di quest'ultimo". Il rappresentante, quindi, partecipa con la propria volonta' al compimento di attivita' giuridica e cio' lo differenzia nettamente dal delegato. Il delegato, infatti, nelle fattispecie piu' ricorrenti nei rapporti con la pubblica amministrazione quali: ritiro di documenti, riscossioni di pensioni, e' semplicemente colui che riceve l'estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si e' gia' perfezionato. Pertanto, ad integrazione di quanto precisato nella precedente circolare n. 4 del 15 marzo 1990, gli atti di delega, sempreche' diretti ad una pubblica amministrazione e non concretanti una procura, attesa la succitata differenziazione, rientrano tra gli atti di cui e' possibile autenticare la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Trattandosi di questione di interesse generale, si pregano le SS.LL. di dare la piu' ampia diffusione del presente documento presso tutte le amministrazioni pubbliche ed, in particolare, presso le amministrazioni comunali. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. p. Il Ministro: SORGE