MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 luglio 1993, n. 10 

  Legge  4  gennaio  1968,  n. 15. Ammissibilita' delle autentiche di
sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a  pubbliche
amministrazioni.
(GU n.204 del 31-8-1993)
 
 Vigente al: 31-8-1993  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero degli affari esteri  -
                                  Direzione generale dell'emigrazione
                                  e degli affari sociali
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Direzione generale  degli  affari
                                  civili e delle libere professioni
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  Al   Dipartimento   della  pubblica
                                  sicurezza
                                  Alla Scuola superiore del Ministero
                                  dell'interno
                                  Al    Consiglio    nazionale    del
                                  notariato
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'ANCI
 
  Viene ripetutamente chiesto dalle amministrazioni comunali  se  sia
possibile  procedere  all'autenticazione,  ai  sensi dell'articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, delle  sottoscrizioni  di  istanze
dirette   a  pubbliche  amministrazioni,  concernenti  assunzione  di
impegni da parte dei richiedenti, considerato  che  nella  specie  si
tratterebbe  di  una  manifestazione  di  volonta'  e, come tale, non
compresa nelle autentiche di sottoscrizioni previste  dalla  legge  4
gennaio 1968, n. 15.
  Trattasi  di  una  problematica  di  recente  affrontata  da questo
Ministero che, con circolare n. 12 del 12 novembre 1991, si  espresse
nel  senso  che  gran  parte  delle c.d. manifestazioni di impegno in
realta' non sono che delle dichiarazioni di conoscenza di  condizioni
gia'  poste da norme di legge o regolamentari per l'ottenimento di un
determinato provvedimento e si auspicava che le varie amministrazioni
evitassero di far ricorso a tale dizione impropria nei modulari, onde
non  generare  disagi  all'utenza  al  momento  dell'autentica  della
sottoscrizione.
  Il problema tuttavia non sembra aver trovato l'auspicata soluzione,
considerato  che  continuano a pervenire, come si e' detto, richieste
di chiarimenti al riguardo.
  Cio' premesso questo Ministero, nell'ambito di  quello  spirito  di
servizio  cui sono ispirati i rapporti con gli enti locali ed al fine
di semplificare al massimo il rapporto tra il cittadino e la pubblica
amministrazione, in particolare nell'attuale  momento,  in  cui  alla
stessa  viene  chiesta  la massima efficienza e prontezza di risposta
all'utenza, ha riconsiderato la questione  pervenendo  alle  seguenti
conclusioni.
  La  legge  4  gennaio  1968,  n. 15 ha inteso snellire nella misura
massima possibile il rapporto fra il cittadino utente e  la  pubblica
amministrazione.
  In  tale  ottica  ha  permesso,  dando  credito  alle  responsabili
dichiarazioni degli interessati, di sostituire in  via  definitiva  o
temporanea certificazioni ed atti di notorieta'.
  Cio',  sempre inquadrato in un rapporto, che vede come destinatario
una pubblica  amministrazione.  In  tale  normativa  non  vi  e'  una
espressa  previsione che ricomprenda le dichiarazioni di volonta' tra
quelle di cui e' possibile autenticare le sottoscrizioni.
  Tuttavia bisogna considerare che nelle fattispecie di cui  trattasi
-  impegni ricorrenti in istanze di partercipazione a concorsi, od in
richieste di contributi - la volonta' del soggetto viene  considerata
dalla  legge  solo in quanto rivolta a compiere la dichiarazione alla
quale poi la legge  stessa  attribuisce  certi  effetti  tipici,  non
influenzata dalla volonta' del soggetto stesso.
  Tali  dichiarazioni  sono considerate dalla dottrina come meri atti
giuridici - che si differenziano dai negozi giuridici - ove la  norma
apprezza la volonta' manifestata in quanto diretta alla produzione di
un  effetto  giuridico  ulteriore  previsto  e  voluto dal soggetto e
riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico.
  E'  evidente  quindi  che  nelle  ipotesi  in   considerazione   la
dichiarazione  di  volonta'  espressa  dall'interessato  non  produce
direttamente alcun effetto giuridico.
  Dalle suesposte considerazioni ne consegue che, ad avviso di questo
Ministero, tra le autentiche  di  sottoscrizioni  da  effettuarsi  ai
sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rientrano anche
quelle dichiarazioni di impegno richieste per la partecipazione ad un
concorso  od  al fine di ottenere, piu' genericamente, un determinato
provvedimento da una pubblica amministrazione.
  Al  contrario  si  conferma  che  rimangono  escluse  tutte  quelle
manifestazioni di volonta' di carattere "negoziale" intercorrenti fra
privati  ovvero  inerenti  rapporti  privatistici quali ad esempio le
accettazioni, rinunce di incarichi o le procure.
  A quest'ultimo riguardo occorre fare un'ulteriore precisazione.
  La procura  e'  lo  strumento  giuridico  attraverso  il  quale  si
realizza    l'istituto,    tipico    del   diritto   privato,   della
rappresentanza, in virtu' del quale un soggetto  e'  autorizzato  per
legge  a  "sostituirsi  ad altro soggetto nel compimento di attivita'
giuridica per conto di quest'ultimo".
  Il rappresentante, quindi, partecipa con  la  propria  volonta'  al
compimento  di  attivita'  giuridica e cio' lo differenzia nettamente
dal delegato.
  Il  delegato,  infatti,  nelle  fattispecie  piu'  ricorrenti   nei
rapporti  con la pubblica amministrazione quali: ritiro di documenti,
riscossioni  di  pensioni,  e'   semplicemente   colui   che   riceve
l'estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si
e' gia' perfezionato.
  Pertanto,  ad  integrazione  di  quanto  precisato nella precedente
circolare n. 4 del 15 marzo 1990,  gli  atti  di  delega,  sempreche'
diretti  ad  una  pubblica  amministrazione  e  non  concretanti  una
procura, attesa la succitata differenziazione, rientrano tra gli atti
di  cui  e'  possibile  autenticare  la   sottoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Trattandosi  di  questione  di  interesse  generale,  si pregano le
SS.LL. di dare la piu' ampia diffusione del presente documento presso
tutte le amministrazioni pubbliche  ed,  in  particolare,  presso  le
amministrazioni comunali.
  Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di
assicurazione.
                                                p. Il Ministro: SORGE