MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 agosto 1993, n. 25 

  Importazione di alluminio greggio (N.C. 7601 10 00 e 7601 20 10) da
ex Repubbliche sovietiche.
(GU n.204 del 31-8-1993)
 
 Vigente al: 31-8-1993  
 

  Con  regolamento  2227/93  del  6  agosto 1993 la Commissione delle
Comunita'  europee  ha  sottoposto  a  restrizione   quantitativa   a
decorrere  dal 7 agosto 1993 fino al 30 novembre 1993, l'importazione
nella  Comunita'  dell'alluminio  in  forma  greggia  originario   di
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan,
Moldavia,  Russia,  Tagikistan,  Turkmenistan,  Uzbekistan,  Ucraina,
Estonia, Lettonia e Lituania, di cui ai codici NC 7601 10 00  e  7601
20 10.
  E'  stato  stabilito un contingente globale di 60.000 tonnellate di
cui  un  15%  pari  a  9.000  tonnellate  costituisce   una   riserva
comunitaria  da  ripartire in un secondo momento e comunque non oltre
il 1› ottobre 1993. All'Italia e' stata assegnata una quota di  tonn.
4.911.
  Per partecipare al predetto contingente di 4.911 tonnellate occorre
inoltrare  istanza di autorizzazione di importazione al Ministero del
commercio con l'estero - Direzione generale import export - Div. V  -
Viale  America 341 - 00144 Roma a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione della presente circolare.
  L'autorizzazione e'  valida  due  mesi,  fatta  salva  un'eventuale
revoca.
  La richiesta presentata dall'importatore deve recare:
    a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
    b) la designazione del prodotto con l'indicazione:
    della denominazione commerciale;
    del corrispondente codice NC;
    del paese d'origine;
    del paese di provenienza;
    c)   l'indicazione   del  prezzo  CIF  in  ecu  franco  frontiera
comunitaria, specificato per ciascuna voce della nomenclatura;
    d) il peso netto per voce della nomenclatura della Comunita';
    e)  la  o  le  date  nonche'  il  o   i   luoghi   previsti   per
l'importazione.
  Il   richiedente  deve  attestare  l'esattezza  delle  informazioni
contenute nella sua richiesta di autorizzazione d'importazione.
  Le suddette disposizioni non si applicano  ai  prodotti  che,  alla
data  del  7  agosto  1993,  erano  in  corso  di spedizione verso la
Comunita',  a  condizione  che   non   sia   possibile   mutarne   la
destinazione.
  Le  autorizzazioni  saranno  rilasciate entro un termine massimo di
dieci  giorni  lavorativi  fino  all'esaurimento   del   quantitativo
previsto.
                                 p. Il direttore generale: GRIFANTINI