Reiezione di richieste di accertamento delle condizioni di trattamento straordinario di integrazione salariale e di crisi aziendale avanzate da alcune societa'.(GU n.205 del 1-9-1993)
Il CIPI, nella seduta del 7 giugno 1993, ha deliberato quanto segue: 1) non e' accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Pollin Pan Soc. coop. a r.l., con sede e stabilimento di Lauria (Potenza) per il periodo luglio 1989-novembre 1990; 2) non e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della societa' Manifatture del Vignola S.a.s., con sede e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia) per il periodo ottobre 1989-agosto 1990; 3) non e' accertata la condizione di crisi aziendale della societa' Newtex Sud S.p.a., con sede e stabilimento di Citta' S. Angelo (Pescara) per il periodo gennaio 1990-febbraio 1992; 4) non e' accertata la sussistenza delle condizioni di crisi aziendale della societa' Laterocalabra S.p.a., con sede e stabilimento di Castiglione Cosentino (Cosenza) per il periodo 18 dicembre 1989-31 dicembre 1990; 5) non e' accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale dell'impresa Cooperativa La Fiorentina a r.l., con sede e stabilimento di Angri (Salerno) a decorrere dal 5 febbraio 1989; 6) non e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti societa' gia' operanti nella centrale elettronucleare di Montalto di Castro per il periodo settembre 1991-marzo 1992: Consortile Cimino 1 societa' cooperativa a r.l., con sede in Roma; Demont S.r.l., con sede in Millesimo (Savona); Smil S.r.l., con sede in Ferrandina (Matera). Avverso tutti i suddetti provvedimenti e' ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi o sessanta gioni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi.