COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

COMUNICATO

Reiezione di richieste di accertamento delle condizioni di
   trattamento straordinario di integrazione  salariale  e  di  crisi
   aziendale avanzate da alcune societa'.
(GU n.205 del 1-9-1993)

   Il  CIPI,  nella  seduta  del  7 giugno 1993, ha deliberato quanto
segue:
    1)  non  e'  accertata  la  sussistenza  delle   condizioni   che
giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Pollin Pan Soc. coop.
a  r.l.,  con  sede e stabilimento di Lauria (Potenza) per il periodo
luglio 1989-novembre 1990;
    2) non e' accertata  la  permanenza  della  condizione  di  crisi
aziendale  della  societa' Manifatture del Vignola S.a.s., con sede e
stabilimento di S.  Maria  degli  Angeli  (Perugia)  per  il  periodo
ottobre 1989-agosto 1990;
    3)  non  e'  accertata  la  condizione  di  crisi aziendale della
societa' Newtex Sud S.p.a., con sede  e  stabilimento  di  Citta'  S.
Angelo (Pescara) per il periodo gennaio 1990-febbraio 1992;
    4)  non  e'  accertata  la  sussistenza delle condizioni di crisi
aziendale  della  societa'   Laterocalabra   S.p.a.,   con   sede   e
stabilimento  di  Castiglione  Cosentino  (Cosenza) per il periodo 18
dicembre 1989-31 dicembre 1990;
    5) non e' accertata la  sussistenza  della  condizione  di  crisi
aziendale  dell'impresa  Cooperativa La Fiorentina a r.l., con sede e
stabilimento di Angri (Salerno) a decorrere dal 5 febbraio 1989;
    6) non e' accertata  la  permanenza  della  condizione  di  crisi
aziendale  delle  seguenti  societa'  gia'  operanti  nella  centrale
elettronucleare di  Montalto  di  Castro  per  il  periodo  settembre
1991-marzo 1992:
     Consortile  Cimino  1  societa'  cooperativa a r.l., con sede in
Roma;
     Demont S.r.l., con sede in Millesimo (Savona);
     Smil S.r.l., con sede in Ferrandina (Matera).
   Avverso  tutti  i  suddetti  provvedimenti  e'   ammesso   ricorso
straordinario   o  ricorso  giurisdizionale  entro,  rispettivamente,
centoventi o sessanta gioni decorrenti dalla data di ricevimento  dei
provvedimenti stessi.