N. 446 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1993
N. 446 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1993 dal tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di Deiana Maurizio. Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzieta' e imparzialita' del giudice. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 25, 76, 77 e 101, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 67).(GU n.36 del 1-9-1993 )
IL TRIBUNALE MILITARE Premesso che nel procedimento n. 68/1992 r.n.r. nei confronti di Cardia Gianluca e Deiana Maurizio, l'imputato Cardia ha chiesto a questo giudice l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. del c.p.p. e che il tribunale ha accolto tale richiesta previo esame del fascicolo processuale del p.m. (preso in visione ai sensi dell'art. 135 norme di attuazione c.p.p.). Premesso altresi' che il p.m. nel prosieguo del procedimento nei confronti del solo Deiana, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, avendo avuto il tribunale cognizione degli atti relativi anche al Deiana (perche' contenuti nel fascicolo del p.m. relativo ad entrambi gli imputati), per violazione degli artt. 76 della Costituzione in relazione agli artt. 34 del c.p.p. e 2 della legge delega n. 81 del 1987 direttiva n. 67 e che a tale richiesta si e' associata la difesa. O S S E R V A A parere di questo giudice, cone la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato (vd. sentenza n. 186/1992), una precedente valutazione di merito riguaro l'idoneita' dei risultati delle idagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato impone, al giudice che ha compiuto tale valutazione, di dichiararsi incompatibile nell'eventuale prosieguo del giudizio. L'imparzialita', infatti e' un connotato imprescindibile dell'attivita' del giudice che deve ritenersi venire meno, determinandone l'incompatibilita', qualora si pervenisse ad una duplicita' di giudizio di merito (non formale o puramente indiziario) sullo stesso oggetto, dato che la valutazione conclusiva di responsabilita' e', o possa apparire essere condizionata dalla propensione del giudice a confermare una precedente decisione. A tal fine, pero' e' necessario che la res iudicanda sia identica. Sempre a parere del collegio (secondo le indicazioni fornite dalla sentenza n. 313 del 1990 della Corte costituzionale), nell'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 del c.p.p., la valutazione del giudice non e' di mera legittimita' ma e' anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la correttezza della definizione giuridica, circa la sussistenza delle circostanze ed il loro eventuale bilanciamento, ed in ordine ad una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. Il tribunale quindi, nell'applicare la pena al Cardia come richiesta dalle parti ha avuto conoscenza non formale ma di contenuto degli atti processuali alla luce dei criteri sopra espressi ed ha ritenuto esatta la qualificazione giuridica data al fatto, corretta l'applicazione delle circostanze come prospettate dalle parti, congrua la pena indicata dalle stesse e concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena. Cio' posto, e' pero' evidente dalla pura e semplice lettura dei capi di imputazione contenuti nel decreto che dispone il giudizio, come le posizioni del soldato Cardia (che ha richiesto l'applicazione della pena) e del caporale Deiana siano indissolubilmente legate tra loro relativamente alle rispettive ipotesi di violenza in quanto singoli aspetti del medesimo fatto: la colluttazione tra i due militari. Ora nell'ipotesi di una colluttazione originata da un'aggressione violenta, attuale ed ingiusta da parte di un militare nei confronti di un altro (superiore, inferiore o pari grado), che si difenda venendo a contatto con l'aggressore e qualora sia ipotizzato nei riguardi di ognuno dei due militari un autonomo reato per il quale entrambi siano stati citati a giudizio, pur essendovi due posizioni processuali distinte si e' in realta' in presenza di un unico fatto materiale di reato. E comunque non vi e' dubbio che le singole posizioni processuali dei due militari in tale ipotesi siano collegate tra loro in maniera indissolubile. Quindi il riconoscimento dei requisiti dell'aggressione e' il presupposto indispensabile per la conseguenziale sentenza di proscioglimento. Se e' vero che da un punto di vista teorico le due condotte dei militari nel caso di specie potrebbero essere oggetto di autonome valutazioni di responsabilita' penale (di applicazione della pena su richiesta per il Cardia e di condanna o di assoluzione per altra causa per il Deiana) qualora, ad esempio, si riconoscesse non sussistente per il Deiana la causa di giustificazione della legittima difesa militare, e' altrettanto vero che l'esistenza di una tale esimente, in base agli atti contenuti nel fascicolo del p.m., e' tutt'altro che da escludersi. Se quanto precede risponde a verita' (poiche' come si e' detto la garanzia costituzionale del giusto processo prevede di evitare il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilita' sia o possa apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione) questo collegio ritiene che nel caso in esame la normativa di cui all'art. 34 c.p.v. del c.p.p. sia costituzionalmente illegittimita' perche' non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia accolto la richiesta di applicazione di pena, di un imputato la cui posizione processuale sia relativa allo stesso fatto materiale e conflittuale rispetto a quella di un altro imputato nel procedimento per il quale sia ipotizzabile la presenza di una causa di giustificazione, a partecipare al successivo giudizio. L'illegittimita' dell'art. 34 cpv del c.p.p. e' da individuarsi nel contrasto con la predetta norma e gli artt. 25, 76 e 77 (per questi ultimi due articoli in relazione ai principi di cui all'art. 2 direttiva 67 della legge delega n. 81 del 1987) e 101 della Costituzione. Riguardo ai predetti articoli e' rilevabile che l'omessa previsione di cui sopra e' in contrasto con il principio di terzieta' del giudice del dibattimento cui la legge delega si e' ispirata ed a tutela del quale e' stato introdotto il c.d. doppio fascicolo (del giudice e del p.m.) al fine di sottrarre alla conoscenza del giudice gli atti inclusi nel fascicolo del p.m. In particolare riguardo alla violazione degli artt. 25 e 101 della Costituzione come e' gia' stato giustamene osservato dal g.i.p. del tribunale di Padova (ord. n. 604/1991 r.o.), "anche il solo sospetto di una valutazione precostituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialita' e terzieta', requisiti anche della sua condizione di giudice naturale". Infatti come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 1992 i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 della Costituzione) e della sua precostituzione rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25 della Costituzione), garantendo l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneita' rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze possano essere condizionate da fattori esterni rappresentano i punti fondamentali dell'imparzialita' e ne definiscono il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell'attivita' del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse precostituito. Da detti principi deriva che l'imparzialita' non puo' dirsi in via generale intaccata da una qualsiasi valutazione gia' compiuta nello stesso o in altri procedimenti ma e' ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicita' di giudizio di merito sullo stesso oggetto (come, a parere del collegio, nel caso in esame per le ragioni esposte in precedenza). In tali casi, infatti, il rischio che la valutazione conclusiva sia o possa apparire condizionata da una propria precedente decisione e' cosi' pregnante da poter concretamente incidere nella garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti. A parere di questo giudice, pero', l'art. 34, secondo comma, del c.p.p., non prevedendo l'incompatibilita' di partecipare al giudizio da parte del giudice che nei casi costituiti da un unico fatto materiale (o comunque commessi in un unico contesto) in cui la posizione processuale di (almeno) due imputati sia indissolubilmente collegata, conflittuale e possa ritenersi sussistere - per uno degli imputati - una causa di giustificazione, abbia accolto la richiesta della pena concordata di uno di essi, contrasta anche con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, e percio' con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Come ha precisato la sentenza n. 496/1990 della Corte costituzionale il regime della incompatibilita' indicato nella delega risponde, invero all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento o della piena conoscenza dei relativi atti processuali. E' ben vero, prosegue la sentenza della Corte, che nell'ottica della delega quale emerge dalle sue enunciazioni espresse non ogni attivita' precedentemente svolta vale a radicarne l'incompatibilita', ma e' anche vero che il suo sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni e cio' specie ove si tratti di istituti che la delega non ha direttamente previsto. Approfondendo questo punto, la sentenza n. 401 del 1991 della Corte costituzionale ha affermato che i casi di cui alla prima parte, secondo periodo, della citata direttiva n. 67, presentano alcuni caratteri comuni che valgono a definire nel suo nucleo sostanziale al situazione in presenza della quale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione dell'incompatibilita' fosse necessario presidio del valore dell'imparzialita' del giudice. Innanzitutto l'incompatibilita' ha rilevato solo rispetto al giudizio, cioe' rispetto alla decisione sul merito della regiudicanda e non anche a decisioni assunte ad altri fini. Inoltre, occorre che il giudice abbia pienamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari (eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza preliminare) una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria (finalizzata al controlo della legittimita' dell'inizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio). Nella prospettiva delineata dalle due sentenze della Corte in precedenza richiamate appare a questo giudice che gli atti da lui compiuti applicano la pena concordata al Cardia (acquisendo agli atti il fascicolo del p.m.) ne implichino, per il rispetto sostanziale dell'ottica delle direttive poste dalla legge delega, l'incompatibilita' a giudicare il Deiana. Infatti non vi e' dubbio che vi sia stata una valutazione di merito sulla regiudicanda in ordine alla verifica delle condizioni che legittimano l'applicazione concordata della pena (v. sentenza n. 313/1990 Corte costituzionale prima ricordata) ed una valutazione implicita della consistenza delle ipotesi accusatorie. Per l'identita' dello stesso fatto materiale o quanto meno per l'inscindibile connessione delle posizioni processuali dei due militari, inoltre, questo giudice ritiene che l'oggetto della regiudicanda, per la ipotizzabile presenza di una scriminante, possa essere il medesimo per il Cardia ed il Deiana. Da cio' consegue l'esigenza di evitare che la preventiva valutazione di merito compiuta nella fase di accoglimento della pena concordata possa essere (o possa essere ritenuta) condizionata dalla acquisita conoscenza degli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m. E' poi appena il caso di notare che il caso sottoposto al giudizio del tribunale si differenzia nettamente da quello (su cui si e' gia' pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 186/1992) in cui l'applicazione concordata della pena riguardi uno dei concorrenti del concorso di persone nel reato e si debba poi procedere al giudizio per gli altri soggetti concorrenti. Infatti in tal caso alla concorrenza della imputazione fa necessariamente riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti (oggetto giuridico di separate valutazioni di responsabilita' penale) mentre nel caso in esame la strettissima connessione intercorrente tra il comportamento di uno degli imputati ed il comportamento dell'altro potrebbe rendere (nell'ipotesi di legittima difesa militare) impossibile una valutazione del tutto autonoma e diversa da quella gia' effettuata. Infine e' di solare evidenza la rilevanza della prospettata questione di legittimita' nel procedimento in esame, dato che, qualora le osservazioni formulate da questo giudice venissero condivise dalla Corte questo collegio non potrebbe giudicare l'imputato Deiana.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cpv. del c.p.p. nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 25, 76, 77 (in relazione per questi ultimi due articoli ai principi di cui all'art. 2 dirett. 67 della legge delega n. 81/1987) e 101 della Costituzione; Ordina la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cagliari, addi' 11 febbraio 1993 Il presidente: ROSELLA Il giudice estensore: FASOLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il cancelliere militare: BOASSA 93C0858