N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1993

                                N. 447
 Ordinanza emessa il 23 giugno 1993 della  Corte  costituzionale,  sui
 ricorsi  proposti  da Samory Giovanni ed altri contro l'Intendenza di
 finanza di Vercelli ed altra.
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegni
    vitalizi percepiti da determinate categorie di soggetti (senatori,
    deputati  ed  equiparati)  -  Previsione,   rispetto   al   regime
    ordinario,  di  un trattamento tributario privilegiato consistente
    nell'abbattimento al 60% della base  imponibile  -  Ingiustificata
    disparita'  di  trattamento  con  incidenza  sul  principio  della
    capacita' contributiva.
 (Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-bis).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.36 del 1-9-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nei giudizi di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge  27  aprile
 1989,  n.  154,  di  conversione  del  d.l.  2  marzo  1989,  n.  69
 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
 fisiche  e  versamento  di  acconto  delle   imposte   sui   redditi,
 determinazione  forfettaria  del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini
 per la presentazione delle  dichiarazioni  da  parte  di  determinate
 categorie  di  contribuenti,  sanatoria di irregolarita' formali e di
 minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento  delle
 elusioni,  nonche'  in  materia  di  aliquote I.V.A. e di tasse sulle
 concessioni governative), in relazione agli artt.  1  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato),  24,  secondo  comma,  e  29,  penultimo comma, del d.P.R. 29
 settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni   comuni   in   materia   di
 accertamento  delle  imposte sui redditi), 47, primo comma, lett. h),
 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  (Approvazione  del  testo  unico
 delle  imposte sui redditi), e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio
 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento  sistematico-
 formale,  di  attuazione  e transitorie relative al testo unico delle
 imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917),
 promossi  con  ordinanze emesse il 19 novembre 1990 dalla commissione
 tributaria di primo  grado  di  Biella;  il  24  maggio  1991  (n.  3
 ordinanze) ed il 4 ottobre 1991 dalla commissione tributaria di primo
 grado  di  Torino, rispettivamente iscritte ai numeri 135, 730, 747 e
 748 del registro ordinanze 1991 ed al n. 69  del  registro  ordinanze
 1993  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
 prima serie speciale, dell'anno 1991, n.  4,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e
 Giuseppe Danese;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito l'avv. Mario Pignatelli per Mario Aubert, Mario Pignatelli e
 Giuseppe Danese;
    Ritenuto  che  nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro
 l'intendenza di  finanza  di  Vercelli  avverso  il  silenzio-rifiuto
 maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche  corrisposta  sulla pensione relativamente agli anni
 1988 e 1989, la commissione tributaria di primo grado di Biella,  con
 ordinanza  del  19  novembre  1991  (r.o. n. 135/1991), ha dichiarato
 rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.
 3  e  53,  primo  comma,  della  Costituzione  -  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  sesto- bis, della
 legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito,  con  modificazioni,
 il  d.l.  2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo  comma,
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonche' in relazione agli artt.
 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 33,
 terzo  comma,  del  d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui
 tali   norme   "limitano   ad   alcune   categorie    il    beneficio
 dell'assoggettamento  in  misura  ridotta  (sessanta  per  cento)  ad
 imposta  I.R.Pe.F.  degli   importi   corrisposti   per   trattamento
 pensionistico";
      che  ad  avviso  del  giudice  remittente  la  norma impugnata -
 equiparando, a far data dal 1› luglio 1986,  i  vitalizi  di  cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  ed al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  alle  rendite  vitalizie  di  cui
 all'art.  47,  primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
 917 - comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del  d.P.R.  4
 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta
 sul  reddito  delle  persone  fisiche  nei  confronti  degli  assegni
 vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed  ai  soggetti
 inclusi    in    altre    categorie    equiparate,   in   conseguenza
 dell'abbattimento  della  base  imponibile  al  sessanta  per   cento
 dell'ammontare di detti assegni;
     che,  sempre ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base
 imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  -
 se  puo'  trovare fondamento nei confronti delle indennita' di carica
 spettanti ai parlamentari (od ai soggetti  compresi  nelle  categorie
 equiparate)  in  relazione  alle  spese straordinarie che gli stessi,
 nell'esercizio del loro  mandato,  devono  affrontare  -  non  trova,
 invece,  alcuna  giustificazione  nel  momento  in  cui tali soggetti
 cessino dalle rispettive  funzioni:  e  questo  perche',  secondo  il
 giudice  remittente, i parlamentari e gli appartenenti alle categorie
 equiparate, una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai  fini
 dell'imposta  sulle  persone  fisiche,  in  una  posizione  del tutto
 identica a quella propria della generalita' dei  dipendenti  pubblici
 collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio
 accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si
 porrebbe  in  contrasto  sia  con il principio di eguaglianza sancito
 dall'art. 3 della Costituzione sia con la  regola  dettata  dall'art.
 53,  primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a
 concorrere alle spese  pubbliche  in  ragione  della  loro  capacita'
 contributiva;
      che,  nei  tre  procedimenti  promossi  da  Mario  Aubert, Mario
 Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'intendenza di finanza di Torino
 avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze  di  rimborso
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  corrisposta  sul
 trattamento di pensione relativamente  agli  anni  1988  e  1989,  la
 Commissione  tributaria  di  primo grado di Torino, con tre ordinanze
 del 24 maggio 1991 (r.o. n. 730, 747 e 748  del  1991),  di  identico
 contenuto,   ha   sollevato   analoga   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge  27  aprile
 1989,  n.  154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari
 di detta norma la pensione  corrisposta  al  personale  del  pubblico
 impiego";
      che  anche  in  questa ordinanza la questione e' stata sollevata
 sul  rilievo  che  la  normativa  impugnata  darebbe   vita   ad   un
 ingiustificato  regime  di  privilegio contrastante con gli artt. 3 e
 53, primo comma, della Costituzione;
      che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'intendenza di
 finanza di Torino per ottenere la riliquidazione delle  denuncie  dei
 redditi   presentate  per  gli  anni  1988  e  1989,  la  commissione
 tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991
 (r.o. n. 69/1993), ha sollevato nuovamente questione di  legittimita'
 costituzionale  nei  confronti  dell'art.  2, comma sesto- bis, della
 legge  27  aprile  1989,  n.  154,  in  termini  identici  a   quelli
 prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa commissione;
      che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte
 ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale
 si  e'  disposto  di  acquisire  presso  la Camera dei deputati ed il
 Senato della Repubblica elementi informativi  in  ordine  all'attuale
 regime  degli  assegni  vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal
 mandato, al fine di poter comparare tale regime - in  relazione  alla
 contestata  lesione  del  principio  di eguaglianza di cui all'art. 3
 della Costituzione - da un lato, con quello delle  rendite  vitalizie
 di   cui  all'art.  47,  primo  comma,  del  d.P.R.  n.  917/1986  e,
 dall'altro,  con  le  pensioni  spettanti  ai   dipendenti   pubblici
 collocati a riposo;
      che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1› marzo 1993,
 il  Presidente  della Camera dei deputati ha trasmesso il regolamento
 vigente della previdenza per i deputati, lo statuto  della  cassa  di
 previdenza  per  i  deputati  ed il regolamento per la sua attuazione
 previgenti all'attuale disciplina nonche'  un  appunto  riepilogativo
 dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire
 dal  1956,  appunto  nel  quale vengono esposte le peculiarita' della
 disciplina   dell'assegno   vitalizio   ed    in    particolare    le
 caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella
 del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;
      che,  a  sua  volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4
 marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed  i  testi  precedenti
 del  Regolamento  per  la  previdenza  e  assistenza  agli  onorevoli
 senatori e loro familiari, nonche' un parere  pro-veritate  acquisito
 dal  Senato  nell'ottobre  1991  in tema di contribuzioni al Servizio
 sanitario  nazionale  dovute  in  relazione  agli  assegni   vitalizi
 spettanti  agli  ex parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso
 dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha
 sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere;
      che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente  della  Camera
 dei deputati, ad integrazione delle informazioni gia' trasmesse il 1›
 marzo  1993,  ha  altresi' fatto rilevare che l'ufficio di Presidenza
 della  Camera  ha  apportato,  in  data  1›   aprile   1993,   alcune
 modificazioni   all'art.  1  del  regolamento  della  previdenza  dei
 deputati,  in  linea  con  un  piu'  generale  disegno   di   riforma
 dell'istituto  dell'assegno  vitalizio destinato ad accentuare la sua
 omogenita' con le rendite derivanti da rapporti assicurativi;
   Considerato  che  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 sollevata  dalle  ordinanze  sopra richiamate investe l'art. 2, comma
 sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella  parte  in  cui
 limita  il  trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato
 disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22  dicembre
 1986,  n.  917,  e  dell'art.  33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio
 1988, n. 42 - e  consistente  nell'abbattimento  al  60%  della  base
 imponibile  per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche - ai
 vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo
 comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600,
 senza  estendere  lo  stesso  trattamento  a favore della generalita'
 delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;
      che la questione e' stata sollevata con riferimento agli artt. 3
 e  53,  primo  comma,  della  Costituzione,  sul  presupposto   della
 sostanziale  identita'  degli  assegni  vitalizi  spettanti  agli  ex
 parlamentari (o ai soggetti inclusi nelle categorie  equiparate)  con
 le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;
      che  le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il
 Senato della Repubblica, a seguito  della  ordinanza  istruttoria  di
 questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che
 concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi
 dovuti  ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni
 ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che
 non  forniscono,  di   contro,   giustificazioni   in   ordine   alla
 equiparazione,  conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento
 fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di
 cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico  approvato
 con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
      che,  ai  fini  del  giudizio  sulla  questione  proposta con le
 ordinanze in esame - che mira  ad  estendere  a  tutta  l'area  delle
 pensioni   connesse   al  pubblico  impiego  il  trattamento  fiscale
 privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei  confronti  degli
 assegni  vitalizi  spettanti  a  determinate categorie - si presenta,
 peraltro,  pregiudiziale  valutare  la  legittimita'  costituzionale,
 sempre  con  riferimento  agli  artt.  3  e  53,  primo  comma, della
 Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto- bis, della  legge  27
 aprile  1989,  n.  154,  nella  parte  in  cui prevede un trattamento
 fiscale  privilegiato  rispetto  al  regime  ordinario   -   mediante
 l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a
 favore  degli  assegni  vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle
 categorie elencate dagli artt. 24, secondo  comma,  e  29,  penultimo
 comma, del d.P.R. n. 600/1973;
      che  appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente tale
 questione di  legittimita'  costituzionale,  riunendo  l'esame  della
 stessa al presente giudizio;
                               P. Q. M.
    Riuniti i giudizi:
      dispone   la  trattazione  innanzi  a  se'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  sesto-  bis,  della
 legge  27  aprile  1989,  n.  154,  nella  parte  in  cui  prevede un
 trattamento tributario privilegiato rispetto al  regime  ordinario  -
 mediante  l'abbattimento  della  base  imponibile  al 60% del reddito
 percepito - a favore degli assegni vitalizi  percepiti  dai  soggetti
 inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29,
 penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento
 agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;
      ordina  il  rinvio  del presente giudizio, per poter trattare la
 questione  relativa  congiuntamente  a  quella  di  cui   al   numero
 precedente;
      ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
      ordina  che  la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
   Il redattore: CHELI
                                              Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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