N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1993

                                N. 451
 Ordinanza emessa il  10  maggio  1993  dal  pretore  di  Venezia  nel
 procedimento civile vertente tra Pagnini Marcella e Bernardi Paolo.
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
    di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto -
    Ritenuta  operativita'  di  diritto anche in assenza di trattative
    relative al nuovo canone  -  Impossibilita'  per  il  locatore  di
    sottrarsi  alla  proroga anche in presenza di necessita' propria -
    Lesione dei principi di tutela della proprieta' privata.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
 (Cost., art. 42).
(GU n.36 del 1-9-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Ritenuto  di  dover  affrontare  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale  della  norma  di  cui all'art. 11, comma 2-bis, della
 legge 8 agosto 1992, n. 359;
                             O S S E R V A
    La stessa appare rilevante nel presente  giudizio  atteso  che  la
 norma incide proprio sulla scadenza del contratto.
    Premesso  che  il  modo di operare della proroga di cui si discute
 non emerge in modo chiaro dal dettato  della  norma,  preliminare  ad
 ogni  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza e' appurare se la
 stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le
 parti,  pur  avendo  iniziato  trattative  sulla  determinazione  del
 canone,   non   si   siano   accordate.   Optando   per   la  seconda
 interpretazione, la norma potrebbe forse  superare  le  obiezioni  di
 incostituzionalita'.  Includendo  infatti  solo  i  casi  in  cui  il
 proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada  a
 buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge
 (che   vuol  incentivare  il  passaggio  al  nuovo  regime  "libero")
 inducendo,  da  un  lato,  il  locatore  a  trattare  in  termini  di
 ragionevolezza,   pena   la  proroga,  e,  dall'altro,  tutelando  il
 locatore.  Inoltre,  escludendo  dalla  proroga  le ipotesi in cui il
 proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che  siano  le
 motivazioni,  potrebbe non concretare una compressione indiscriminata
 del suo diritto.
   Tale  interpretazione,  tuttavia,  non  e'  ammessa  se   si   pone
 attenzione  al  fatto  che la norma, quando parla di mancato accordo,
 non puo' che riferirsi sia al caso in cui  le  trattative,  iniziate,
 non  siano  andate  a  buon  fine  sia  al caso in cui il locatore si
 rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto puo' essere espresso  anche  per
 fatti  concludenti  tra i quali vi e' certamente quello di promuovere
 il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste  in  udienza.
 Inoltre  si  imporrebbe  un  onere  di  trattativa  peraltro privo di
 qualsiasi indicazione di legge su termini e forme  da  osservare  (si
 veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato
 dalla  legge  6  febbraio  1987,  n.  15)  per  cui difficile sarebbe
 valutare la sua inosservanza. Infine  non  e'  da  escludere  che  si
 potrebbe produrre un effetto perverso - e questa volta contrario allo
 spirito  della  legge  - consistente nel fatto che i locatori, pur di
 non correre  il  rischio  della  proroga,  sarebbero  indotti  a  non
 iniziare nemmeno le trattative.
    Scartata  la  interpretazione  suindicata, bisogna ritenere che la
 proroga  operi  automaticamente.  In  tal  caso:  non  manifestamente
 infondata  appare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale in
 relazione  all'art.  42  della  Costituzione  qualora  si   consideri
 l'orientamento  ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale
 sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima  in  quanto
 avente  carattere  straordinario  e  temporaneo (sentenze n. 3 del 15
 gennaio 1976 e n. 225 del 18 novembre 1976). Tanto e' che  la  Corte,
 con  la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15- bisdella legge
 25  marzo  1982,  n.  94,  ha  ricordato  che  non  sarebbero   state
 ammissibili  ulteriori  proroghe.  In  altri  termini non si consente
 un'alterazione dell'equilibrio  tra  interessi  dei  locatori  e  dei
 conduttori   che  prescinda  da  un  bilanciamento  delle  rispettive
 condizioni personali ed economiche e si  traduca  in  una  definitiva
 compressione  del  diritto di proprieta' (sul punto si richiama anche
 la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).
    Premesso quanto sopra, e' francamente difficile ritenere  aderente
 al  dettato  costituzionale  la norma di cui si discute. Essa infatti
 prevede un'ulteriore e quindi inammissibile  proroga  che,  poi,  non
 potrebbe   giustificarsi   nemmeno  in  termini  di  "transitorieta'"
 (ritenuta  in  passato  accettabile  onde  consentire   il   graduale
 passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma,
 assolutamente  indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera
 indiscriminata  il  diritto  di  proprieta'  non  solo   sacrificando
 unilateralmente  il  locatore,  ma impedendo anche una valorizzazione
 delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si  pensi  al
 caso limite della necessita' di abitazione dello stesso proprietario)
 che non siano quelle relative all'aumento del canone.
                               P. Q. M.
    Impregiudicata ogni decisione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge  8
 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso (r.g. n. 563/1993);
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 10 maggio 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0863