N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1993

                                N. 454
 Ordinanza  emessa  il  18  maggio  1993  dal  tribunale  di  Roma nel
 procedimento civile vertente tra Borrelli Francesco Saverio ed  altro
 e Fumagalli Carulli Ombretta ed altri.
 Parlamento - Camera dei deputati - Insindacabilita' delle opinioni
    espresse   dai  membri  delle  Camere  nell'esercizio  delle  loro
    funzioni - Qualificazione funzionale delle opinioni  espresse  dai
    parlamentari  in interviste giornalistiche - Competenza della Cam-
    era, secondo giurisprudenza della Corte costituzionale, a valutare
    le condizioni di insindacabilita' ex art. 68, primo  comma,  della
    Costituzione  - Impossibilita' per il giudice civile, adito per il
    risarcimento dei danni, di sollecitare la  Camera  a  pronunciarsi
    sul  punto,  atteso  che, a norma del regolamento parlamentare, la
    competenza della giunta per le immunita' parlamentari e'  limitata
    alle autorizzazioni a procedere - Lamentata violazione del diritto
    di agire in giudizio.
 (Regolamento della Camera dei deputati, art. 18).
 (Cost., art. 24).
(GU n.36 del 1-9-1993 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado
 iscritta al n. 14857 del ruolo generale per  gli  affari  contenziosi
 dell'anno  1990  posta  in deliberazione all'udienza collegiale del 7
 maggio 1993 e vertente tra Borrelli Francesco Saverio e Viola  Guido,
 elettivamente  domicliati in Roma, via G.B. Vico 29, presso lo studio
 del procuratore avvocato P. D'Amelio che, unitamente all'avv. S. Tino
 del Foro di Milano che li rappresenta e difende per procura in  calce
 alla  citazione,  attori  e  Fumagalli Carulli Ombretta, Tolfa Rocco,
 Liguori Paolo e S.r.l. Edit - Editoriale  italiana,  in  persona  del
 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma,
 v. delle Quattro Fontane 15 presso lo studio del procuratore avvocato
 M.  Mole'  che  li  rappresenta e difende e per procure in calce alle
 rispettive copie notificate della citazione, convenuti.
    Il tribunale esaminati gli atti  e,  in  particolare,  la  propria
 sentenza  non  definitiva in pari data con la quale si e' pronunciato
 sulla domanda avente ad oggetto il  risarcimento  dei  danni  chiesti
 dagli  attori  per la lesione dei diritti personalissimi all'onore ed
 alla reputazione in relazione all'articolo apparso sul n.  51/52  del
 30  dicemgbre 1989 del settimanale "Il Sabato" ed ha rimesso la causa
 sul ruolo per un supplemento  diistruzione  in  ordine  all'ulteriore
 domanda  degli  attori  avente  ad  oggetto il risarcimento dei danni
 dagli  stessi  subiti  per  la  lesione  dei  diritti  personalissimi
 all'onore  ed  alla  reputazione  con  riferimento  a  altro articolo
 pubblicato sul n. 1 del 6 gennaio 1990 del medesimo  settimanale  "Il
 Sabato".
                      OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
    L'articolo  pubblicato sul n. 1 del 6 gennaio 1990 del settimanale
 "Il  Sabato",  a  firma  del  giornalista   Rocco   Tolfa,   concerne
 un'intervista   rilasciata   dall'on.   Ombretta  Fumagalli  Carulli,
 intervista che il dott. Francesco Saverio Borrelli ed il dott.  Guido
 Viola considerano lesive del loro onore e della loro reputazione e la
 domanda  degli  stessi  spiegata  attiene,  quindi,  all'accertamento
 dell'illecito ed alle conseguenziali pronunce risarcitorie.
    Nel costituirsi in giudizio, l'on. Fumagalli Carulli  ha  invocato
 la  guarentigia  costituzionale  di  cui  al primo comma dell'art. 68
 della Costitusione ed ha eccepito l'improponibilita' della domanda.
    Orbene, la prerogativa della c.d. insindacabilita' delle  opinioni
 espresse  dal  parlamentare  incontra  l'unico  limite dell'esercizio
 delle funzioni  parlamentari,  con  la  conseguenza  che,  una  volta
 accertata  la  funzionalita'  delle opinioni manifestate da un membro
 del parlamento, la immunita'  prevista  dall'art.  68,  comma  primo,
 della Costituzione copre qualsiasi illecito, sia penale che civile.
    E', pertanto di rilevante importanza qualificare come "funzionale"
 o meno il comportamento tenuto dal parlamentare.
    Sul  punto,  la  Corte costituzionale, con sentenza n. 1150 del 29
 dicembre 1988, ha affermato inequivocabilmente che spetta alla Camera
 di appartenenza il potere di valutare la condotta  addebitata  ad  un
 proprio,  membro,  con  l'effetto  che,  qualora sia qualificata come
 esercizio delle funzioni parlamentari, e' inibita in ordine  ad  essa
 una  difforme  pronuncia  giudiziale  di  responsabilita'  (salvo  lo
 strumento del conflito di attribuzione  qualora  il  potere  non  sia
 stato  correttamente  esercitato per vizi del procedimento oppure per
 omessa o erronea  valutazione  dei  presupposti  di  volta  in  volta
 richiesti per il valido esercizio di esso).
    Senonche',  nel caso in esame, la Camera dei depositi, della quale
 l'on. Fumagalli Carulli e' membro, non ha emesso alcun deliberato  in
 ordine  alla  qualificazione o meno come funzionale delle espressioni
 attribuite alla parlamentare dell'articolista de "Il Sabato"  e  tale
 qualificazione,  come  detto, non puo' essere operata dal giudice; si
 pone, allora, in mancanza di apposite  disposizioni  legislative,  il
 problema di come sollecitare il Parlamento a pronunciarsi sul punto.
    Infatti,  ai  sensi  dell'art. 18 del regolamento della Camera dei
 deputati, la competenza della giunta ivi contemplata e' limitata alle
 richieste di autorizzazioni a procedere attinenti all'esercizio della
 azione penale (art. 68,  seconda  comma  della  Costituzione)  e  non
 comprende  quelle  relative  alla  verifica  di  funzionalita'  delle
 opinioni  espresse  dal  parlamentare  (art.  68,  comma   1›   della
 Costituzione).
    Neppure e' in alcun modo disciplinata la possibilita' per la parte
 che  si  ritenga  lesa  dal  comportamento  del parlamentare di adire
 direttamente la giunta ex art. 18 citato, prima del giudizio, in modo
 da poter poi proporre la domanda risarcitoria.
    La conseguente inevitabile soluzione della improponibilita'  della
 domanda  nelle  ipotesi  in  cui, come nella specie, non vi sia alcun
 deliberato   della   Camera   di   appartenenza   del   parlamentare,
 comporterebbe,  ad  avviso del collegio, una illegittima compressione
 del diritto del cittadino di agire in  giudizio  per  la  tutela  dei
 propri  diritti,  che  si  pone  in  netto  contrasto  con il dettato
 dell'art. 24 della costituzione, risolvendosi nell'impossibilita'  di
 adire  l'autorita' giudiziaria anche nelle ipotesi in cui le opinioni
 espresse dal parlamentare  esorbitassero  dal  limite  dell'esercizio
 delle sue funzioni.
    Appaiono,    quindi,    sussistere    dubbi   sulla   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  18  del  regolamento  della   Camera   dei
 deputati,  in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte
 in cui alla giunta ivi contemplata non e' attribuita la competenza di
 verificare la qualificazione funzionale delle opinioni  espresse  dai
 deputati  e  di  riferire  all'assemblea  le  richieste  in tal senso
 sottoposte dal giudice civile.
    Ritiene, quindi, il  collegio  di  sollevare  d'ufficio  la  sopra
 delineata  questione  di  legittimita'  costituzionale, stante la sua
 indubbia rilevanza al fine di decidere il  presente  giudizio  e,  in
 particolare,  di  accertare  la  proponibilita'  o meno della domanda
 svolta nei confronti dell'on. Fumagalli Carulli.
    Vanno, percio', rimessi gli atti alla Corte costituzionale  ed  il
 giudizio va sospeso.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, solleva di
 ufficio, in quanto rilevante ai fini del decidere,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera
 dei  deputati,  in  riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella
 parte in cui detta norma non attribuisce alla giunta parlamentare ivi
 contemplata  la  competenza   di   riferire   all'assemblea,   previa
 formulazione di apposita proposta, le richieste del giudice civile di
 qualificare, ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione, le
 opinioni  espresse  dai  membri  di  detta  Camera come emesse o meno
 nell'esercizio delle loro funzioni di parlamentare;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria gli atti vengano trasmessi
 alla Corte costituzionale;
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  alle  parti  in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone  che  l'ordinanza  sia  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  prima
 sezione civile del tribunale, il 18 maggio 1993.
                        Il presidente: LO TURCO
    Depositato in cancelleria il 23 giugno 1993
                   Il direttore di sezione: PODRINI

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