N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993

                                N. 463
 Ordinanza emessa il  5  maggio  1993  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di Verona nel procedimento penale a
 carico di De Paolini Claudio.
 Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in
    assenza del certificato  di  abitabilita'  -  Condotta  penalmente
    sanzionata   dalla  normativa  statale  -  Previsione,  con  legge
    regionale,  della  liceita'  di  tale  condotta  previa   semplice
    presentazione  della  richiesta  del  certificato ed in assenza di
    contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta  giorni  dalla
    presentazione   della   richiesta   stessa  -  Lamentata  indebita
    interferenza da parte della regione in materia penale.
 (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma,
    modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117).
(GU n.36 del 1-9-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Visti gli atti del procedimento n. 93/669/n rggip nei confronti di
 De Paolini Claudio imputato del reato  p.  e  p.  dall'art.  221  del
 t.u.ll.ss.  r.d.  27  aprile  1934,  n.  1265, per avere occupato una
 abitazione  di  sua  proprieta'  in  assenza   del   certificato   di
 abitabilita', accertato in Nogarole Rocca l'11 dicembre 1991;
    Rilevato  che  per  detto fatto l'imputato e' stato condannato con
 decreto penale n. 93/236/n di questo ufficio alla pena di L.  100.000
 di ammenda;
    Rilevato  che  contro detto provvedimento il prevenuto ha proposto
 tempestiva e rituale opposizione, richiamando il  disposto  dell'art.
 90  della  legge  regionale  Veneto n. 61/1985, come modificato dalla
 legge regionale Veneto n.  9/1986  nella  parte  in  cui,  dopo  aver
 premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilita' "
 ..   dopo  aver  accertata  la  conformita'  della  costruzione  alle
 prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata
 o nella istanza tacitamente assentita .."  (secondo  comma),  prevede
 che detto sindaco "e' tenuto a comunicare le sue determinazioni entro
 sessanta giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende
 accolta  in  caso  di inutile decorso del termine" (terzo comma); e a
 questo proposito l'opponente ha prodotto documentazione  dalla  quale
 si  evince che, al momento dell'accertamento del fatto, l'11 dicembre
 1991, era ampiamente decorso il termine  di  sessanta  giorni  teste'
 richiamato,  atteso  che  l'istanza  proposta  al  sindaco al fine di
 ottenere il rilascio del  certificato  risulta  pervenuta  presso  il
 comune  di  Nogarole  Rocca in data 14 novembre 1989; ne' risulta che
 entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza,  il
 sindaco    avesse    comunicato    all'odierno    opponente    alcuna
 determinazione;
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 462/1993).
 93C0903