N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993
N. 463 Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di De Paolini Claudio. Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza del certificato di abitabilita' - Condotta penalmente sanzionata dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della liceita' di tale condotta previa semplice presentazione della richiesta del certificato ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa - Lamentata indebita interferenza da parte della regione in materia penale. (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9). (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117).(GU n.36 del 1-9-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento n. 93/669/n rggip nei confronti di De Paolini Claudio imputato del reato p. e p. dall'art. 221 del t.u.ll.ss. r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, per avere occupato una abitazione di sua proprieta' in assenza del certificato di abitabilita', accertato in Nogarole Rocca l'11 dicembre 1991; Rilevato che per detto fatto l'imputato e' stato condannato con decreto penale n. 93/236/n di questo ufficio alla pena di L. 100.000 di ammenda; Rilevato che contro detto provvedimento il prevenuto ha proposto tempestiva e rituale opposizione, richiamando il disposto dell'art. 90 della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 9/1986 nella parte in cui, dopo aver premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilita' " .. dopo aver accertata la conformita' della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nella istanza tacitamente assentita .." (secondo comma), prevede che detto sindaco "e' tenuto a comunicare le sue determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine" (terzo comma); e a questo proposito l'opponente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che, al momento dell'accertamento del fatto, l'11 dicembre 1991, era ampiamente decorso il termine di sessanta giorni teste' richiamato, atteso che l'istanza proposta al sindaco al fine di ottenere il rilascio del certificato risulta pervenuta presso il comune di Nogarole Rocca in data 14 novembre 1989; ne' risulta che entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il sindaco avesse comunicato all'odierno opponente alcuna determinazione;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 462/1993). 93C0903