MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 agosto 1993 

  Proroga al decreto ministeriale 23  marzo  1992  concernente  nuovi
limiti  alle  emissioni  di  gas  inquinanti  prodotti  da  motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.
(GU n.209 del 6-9-1993)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  6 del decreto ministeriale 23 marzo 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1  aprile
1992,  concernente  il  recepimento  della  direttiva  del  Consiglio
91/542/CEE "nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da
motori   ad  accensione  spontanea  destinati  alla  propulsione  dei
veicoli"   che   vieta,   a   decorrere   dal   1     ottobre    1993
l'immatricolazione,   la  vendita,  la  immissione  in  circolazione,
l'utilizzazione  di  veicoli  nuovi  equipaggiati   con   motore   ad
accensione  spontanea  le  cui emissioni di inquinamenti gassosi e di
particolato non siano conformi ai volori limite fissati nella riga  A
della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I al decreto;
  Visto  l'art.  8,  paragrafo  2,  lettera  b),  della direttiva del
Consiglio 92/53/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE  concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
omologazione  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi, che consente
che gli Stati membri, qualora sussistano fondati motivi  possono  per
un   periodo   limitato   e  nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi
determinati, immatricolare e consentire la vendita o la immissione in
circolazione di veicoli nuovi la cui omologazione non sia piu' valida
in quanto una  o  piu'  delle  omologazioni  parziali  contenute  nel
fascicolo di omologazione hanno perso di validita';
 Visto  il risultato del voto espresso il 19 luglio 1993 dal Comitato
previsto all'art.  13  della  sopracitata  direttiva  92/53/CEE,  che
estende  la possibilita' delle deroghe previste all'art. 8, paragrafo
2, lettera b), a tutte le categorie di veicoli;
  Considerato che la congiuntura economica in atto nel  nostro  Paese
ha  determinato  una flessione nel mercato dei veicoli commerciali ed
autobus e che alla data del 1  ottobre 1993 verranno  a  determinarsi
nelle  sedi  di  distribuzione  e  nelle  officine  degli allestitori
giacenze di veicoli non rispondenti alla direttiva 91/542/CEE;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Dopo il 1  ottobre 1993 potranno immatricolarsi veicoli  nuovi  non
conformi  ai  valori  limite  fissati  nella riga A della tabella del
punto 8.3.1.1 dell'allegato I richiamata al punto 1 dell'art.  6  del
decreto ministeriale del 23 marzo 1992 citato in premessa.
  Dovranno tuttavia essere rispettati i seguenti limiti e condizioni:
    a)  la  deroga  e'  applicabile  ai  veicoli  di tipo omologato o
allestiti su autotelai cabinati di  tipo  omologato,  che  rispondano
alle  prescrizioni  della direttiva 88/77/CEE relativa alle emissioni
prodotte dai motori ad accensione  spontanea,  recepita  con  decreto
ministeriale  5 giugno 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989 o, in alternativa,  a
quelle del regolamento ECE/ONU n. 49/01;
    b)   la   deroga  e'  accordata  a  domanda  del  titolare  della
omologazione nazionale del tipo di veicolo o del tipo  di  autotelaio
cabinato nel cui fascicolo di omologazione e' allegata l'omologazione
parziale   rilasciata   ai  sensi  della  direttiva  88/77CEE  o  del
regolamento ECE/ONU 49/01, per un numero di veicoli non superiore  al
10%   del   volume  di  veicoli  dell'insieme  dei  tipi  interessati
immatricolato in Italia nel corso  del  1992,  accertato  dal  Centro
elaborazione dati del Ministero dei trasporti;
    c)  sulle  dichiarazioni  di  conformita' dei veicoli per i quali
verra'  chiesta  l'immatricolazione  in  deroga,  il  titolare  della
omologazione  dovra'  apporre  una  annotazione  di  rispondenza alla
direttiva 88/77/CEE  o,  laddove  ricorra  il  caso,  al  regolamento
ECE/ONU   49/01;  analoga  annotazione  verra'  apposta  dall'ufficio
provinciale sulla carta di circolazione del veicolo immatricolato;
    d) la deroga accordata autorizza ad immatricolare veicoli sino al
30 settembre 1994; tuttavia i veicoli  derivati  da  allestimento  di
autotelaio   cabinato  di  tipo  ammesso  a  deroga  potranno  essere
immatricolati sino al 31 marzo 1995.
    Roma, 23 agosto 1993
                                                   Il Ministro: COSTA