Proroga al decreto ministeriale 23 marzo 1992 concernente nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.(GU n.209 del 6-9-1993)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio 91/542/CEE "nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli" che vieta, a decorrere dal 1 ottobre 1993 l'immatricolazione, la vendita, la immissione in circolazione, l'utilizzazione di veicoli nuovi equipaggiati con motore ad accensione spontanea le cui emissioni di inquinamenti gassosi e di particolato non siano conformi ai volori limite fissati nella riga A della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I al decreto; Visto l'art. 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del Consiglio 92/53/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che consente che gli Stati membri, qualora sussistano fondati motivi possono per un periodo limitato e nel rispetto dei limiti quantitativi determinati, immatricolare e consentire la vendita o la immissione in circolazione di veicoli nuovi la cui omologazione non sia piu' valida in quanto una o piu' delle omologazioni parziali contenute nel fascicolo di omologazione hanno perso di validita'; Visto il risultato del voto espresso il 19 luglio 1993 dal Comitato previsto all'art. 13 della sopracitata direttiva 92/53/CEE, che estende la possibilita' delle deroghe previste all'art. 8, paragrafo 2, lettera b), a tutte le categorie di veicoli; Considerato che la congiuntura economica in atto nel nostro Paese ha determinato una flessione nel mercato dei veicoli commerciali ed autobus e che alla data del 1 ottobre 1993 verranno a determinarsi nelle sedi di distribuzione e nelle officine degli allestitori giacenze di veicoli non rispondenti alla direttiva 91/542/CEE; Decreta: Articolo unico Dopo il 1 ottobre 1993 potranno immatricolarsi veicoli nuovi non conformi ai valori limite fissati nella riga A della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I richiamata al punto 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale del 23 marzo 1992 citato in premessa. Dovranno tuttavia essere rispettati i seguenti limiti e condizioni: a) la deroga e' applicabile ai veicoli di tipo omologato o allestiti su autotelai cabinati di tipo omologato, che rispondano alle prescrizioni della direttiva 88/77/CEE relativa alle emissioni prodotte dai motori ad accensione spontanea, recepita con decreto ministeriale 5 giugno 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989 o, in alternativa, a quelle del regolamento ECE/ONU n. 49/01; b) la deroga e' accordata a domanda del titolare della omologazione nazionale del tipo di veicolo o del tipo di autotelaio cabinato nel cui fascicolo di omologazione e' allegata l'omologazione parziale rilasciata ai sensi della direttiva 88/77CEE o del regolamento ECE/ONU 49/01, per un numero di veicoli non superiore al 10% del volume di veicoli dell'insieme dei tipi interessati immatricolato in Italia nel corso del 1992, accertato dal Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti; c) sulle dichiarazioni di conformita' dei veicoli per i quali verra' chiesta l'immatricolazione in deroga, il titolare della omologazione dovra' apporre una annotazione di rispondenza alla direttiva 88/77/CEE o, laddove ricorra il caso, al regolamento ECE/ONU 49/01; analoga annotazione verra' apposta dall'ufficio provinciale sulla carta di circolazione del veicolo immatricolato; d) la deroga accordata autorizza ad immatricolare veicoli sino al 30 settembre 1994; tuttavia i veicoli derivati da allestimento di autotelaio cabinato di tipo ammesso a deroga potranno essere immatricolati sino al 31 marzo 1995. Roma, 23 agosto 1993 Il Ministro: COSTA