N. 473 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 1993
N. 473 Ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Bravi Lorenzo. Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione con la formula "perche' il fatto non sussiste" - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione del querelato con formula piena sia conseguente a insufficienza o contraddittorieta' della prova - Disparita' di trattamento. (C.P.P. 1988, artt. 427 e 542). (Cost., art. 3).(GU n.37 del 8-9-1993 )
IL PRETORE Interrorra la decisione; O S S E R V A In ordine al reato contestato all'odierno imputato al capo A) si rileva come, salvo ogni successivo accertamento, non sia stata raggiunta la prova della comunicazione con piu' persone della frase: "Inoltre la IMS sta' per fallire"; Per l'effetto sul punto l'imputato andrebbe assolto con la formula "Il fatto non sussiste" e cio' comporterebbe, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 542 e 427 del c.p.p. la condanna del querelante al pagamento delle spese del proc.to anticipate dallo Stato. Ritiene che la normativa sopra richiamata contrasta con il dettato dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1993, n. 180, in quanto la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato prescinde dall'accertamento di una eventuale colpa del querelante nella redazione della querela. In particolare il querelante all'odierno processo si attivava in forza della dichiarazione in copia in atti a firma Ferranti Silvia datata 19 dicembre 1991, seconda la quale sia la stessa Ferranti che la zia, identificata in Senesi Pacioni Anna Maria, ascoltavano le frasi di cui al capo di imputazione, mentre solo nel corso del dibattimento, cioe' all'udienza 24 marzo 1993, emergeva la mancata conferma dibattimentale della ipotesi accusatoria sul punto da parte della citata Senesi. Nella presente fattispecie dunque non sembra ravvisabile alcuna colpa a carico del querelante in quanto il fatto a favore della difesa dell'imputato emergeva solo in epoca successiva alla redazione della querela e cioe' nel corso dell'odierno processo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 542 e 427 del c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblico dibattimento venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai due Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio, dichiarando la questione di cui in motivazione rilevante e non manifestamente infondata. Il pretore: SOTTANI 93C0914