MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1993 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno
giorni.
(GU n.212 del 9-9-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n.  501,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
  Vista  la  determinazione  del direttore generale del Tesoro del 19
maggio 1993, n. 600993;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto  1993
e' pari a 104.090 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   15   settembre   1993  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1994 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  all'attuale  situazione  del  mercato  monetario   e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2,  17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le  ore  12  del  giorno  9  settembre  1993,  con l'osservanza delle
modalita' stabilite nell'art. 8 del  citato  decreto  ministeriale  7
gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1993
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE