DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993, n. 351 

  Regolamento  recante  modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, sull'ordinamento della Scuola  di
guerra aerea.
(GU n.214 del 11-9-1993)
 
 Vigente al: 26-9-1993  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220,
convertito  nella  legge  25  giugno  1937, n. 1501, sull'ordinamento
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli
ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, e succes-
sive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa
e    degli    stati    maggiori   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, in tempo di pace;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1478,  concernente  la riorganizzazione degli uffici centrali del
Ministero della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n.
1512, concernente l'ordinamento della Scuola di guerra aerea;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1993;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro, della pubblica istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 agosto
1968, n. 1512, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6. - Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea
o  per  gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti
eccezionali  motivi  di  servizio,  riconosciuti  dal  capo  di stato
maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o
il  corso  superiore  al  quale sono assegnati ovvero, per gli stessi
motivi,  debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un
terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti
corsi, sono rinviati al corso successivo.
  Gli  ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per
i  motivi  indicati  nel  comma precedente, non possano sostenere gli
accertamenti  finali  del  corso,  sono  rinviati  ad una sessione di
recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su
proposta del comandante della Scuola di guerra aerea".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FABBRI, Ministro della difesa
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  JERVOLINO   RUSSO,  Ministro  della
                                  pubblica istruzione
                                  COLOMBO,  Ministro dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1993
  Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 61