DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993, n. 351
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, sull'ordinamento della Scuola di guerra aerea.(GU n.214 del 11-9-1993)
Vigente al: 26-9-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, sull'ordinamento dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e succes- sive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, concernente l'ordinamento della Scuola di guerra aerea; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti corsi, sono rinviati al corso successivo. Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della Scuola di guerra aerea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri FABBRI, Ministro della difesa BARUCCI, Ministro del tesoro JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 61