MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1993 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico registro automobilistico di Milano.
(GU n.216 del 14-9-1993)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al  capo  VIII,  cap.  1236,
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  dicembre 1981,  n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a)  le  formalita'  di  prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro  automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di   contestuali
diritti  reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico
devono essere richieste dalle parti interessate entro il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui la sottoscrizione dell'atto e'
stata autenticata o giudizialmente accertata per le private scritture
formate all'estero il termine e' elevato a centoventi  giorni,  ferma
restando  l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, per le scritture estere;
    c) per l'omissione delle richieste di formalita' entro i  termini
stabiliti  dai  commi  precedenti  si  applica una soprattassa pari a
quattro  volte  l'imposta  erariale  di   trascrizione   dovuta,   da
corrispondersi   contestualmente   ad   essa  per  il  tramite  delle
competenti sedi provinciali dell'Automobile  club  d'Italia,  ufficio
del  pubblico  registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato che la non  ottemperanza  delle  prescrizioni  suddette
comporta l'applicazione di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno  successivo  a  quello  della   avvenuta   riscossione,   puo'
comportare  sanzioni  a carico del conservatore del pubblico registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto  presente,  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra il
Ministero delle finanze e il Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in
forza  del  quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici registri  automobilistici,  al  procuratore  generale  della
Repubblica,   che,   confermando   l'evento  interruttivo,  ne  dara'
comunicazione al Ministero delle finanze,  per  la  emissione  di  un
decreto  di  sospensione  dei  termini  di adempimento degli obblighi
tributari,  ricadenti  sotto  tale  data,  per  i   quali   l'obbligo
tributario  deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso che, il procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la
corte  di  appello  di  Milano,  con nota 14 maggio 1993 ha segnalato
l'irregolare  funzionamento  degli  uffici  del   pubblico   registro
automobilistico  di  Milano per assemblea sindacale del personale nel
giorno 14 maggio 1993 e  conseguentemente  il  mancato  rispetto  dei
termini  previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione
e versamento della imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  eventi  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene  accertata, nel giorno 14 maggio 1993, la mancata riscossione
dell'imposta erariale di trascrizione per le formalita' che  andavano
eseguite  entro  tale  data  nonche' il mancato versamento all'erario
dell'imposta da effettuarsi nello stesso  termine,  presso  l'ufficio
provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1993
                                         Il direttore generale: ROXAS