Stralcio del programma di metanizzazione della regione Sardegna dal programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.(GU n.217 del 15-9-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, che prevede la definizione del programma di metanizzazione della regione autonoma Sardegna nel quadro dell'approvvigionamento del gas naturale liquefatto; Visto l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 che autorizza l'avvio di una prima fase stralcio mediante realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano previa deliberazione del programma di metanizzazione della Sardegna, nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il quale stabilisce che l'attivita' istruttoria prevista dalla legge 28 novembre l980, n. 784, venga svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le proprie delibere del 27 febbraio 1981 e dell'11 febbraio 1988 con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in piu' interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 la quale prevede, tra l'altro, una disponibilita' finanziaria di lire 65 miliardi in attesa della definizione del programma di metanizzazione della regione autonoma Sardegna relativamente ad una prima anticipazione delle reti delle citta' capoluogo da esercire ad aria propanata; Vista la propria delibera del 25 marzo 1992, concernente una prima fase stralcio del programma di metanizzazione della regione Sardegna con la quale e' approvata nei limiti dello stanziamento di 65 miliardi reso disponibile dalla sopracitata delibera CIPE del 21 dicembre 1989, la realizzazione delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. e da alimentare successivamente con gas naturale; Considerato che per la citta' di Cagliari non puo' essere potenziata la limitata ed obsoleta rete esistente e che i relativi impianti di produzione sono inadatti alla distribuzione della miscela aria e G.P.L.; Considerato che per gli interventi previsti dalla propria delibera del 25 marzo 1992 si intende utilizzare il contributo del fondo FERS nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno finanziario; Visto il punto 7 della propria delibera del 7 aprile 1993 con il quale e' stato prorogato al 31 luglio 1993 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna; Ritenuta la necessita' di accordare una ulteriore proroga del termine di cui al precedente comma, al fine di consentire il superamento delle difficolta' connesse al completamento delle proce- dure relative alla presentazione delle domande di finanziamento da parte dei quattro capoluoghi di provincia della regione Sardegna e l'individuazione di finanziamenti integrativi; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che trasforma, tra l'altro, l'ENI (Ente nazionale idrocarburi) in Societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del predetto decreto- legge; Preso atto che ai sensi dello stesso art. 15 sopra citato l'ENI S.p.a. subentra nei diritti ed obblighi assunti dall'ENI; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera' all'istruttoria delle domande di finanziamento sulla base della normativa di cui alle circolari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 11641 del 9 agosto 1984 e n. 5317 del 6 luglio 1988, intendendosi sostituiti i riferimenti al "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno" ed alla "Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" rispettivamente con "Ministero del bilancio e della programmazione economica" e "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 2. La titolarita' dei decreti relativi agli adduttori ed ai collegamenti di bacino previsti dalla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988 inerenti il Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno si intende trasferita - ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - dall'ENI all'ENI S.p.a., provvedendo i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti agli adempimenti di competenza. 3. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegato il progetto esecutivo di cui al punto 7 della propria delibera del 7 aprile 1993, e' prorogato al 30 giugno 1994. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare provvedera' a formulare istruzioni per la predisposizione dei progetti e per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al finanziamento afferenti il sistema di alimentazione delle reti di distribuzione con aria e G.P.L., compresi gli impianti specifici relativi. 5. Per il progetto della citta' di Cagliari valgono le disposizioni relative agli interventi di nuova rete. 6. Il settimo comma della propria delibera del 25 marzo 1992, si intende soppresso. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA