Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.222 del 21-9-1993)
IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita', approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989 con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche; Considerato che a norma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ciascuna universita' e' tenuta a modificare, entro il 31 ottobre 1990, i propri ordinamenti didattici in conformita' a quello nuovo con le procedure di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la delibera adottata nella riunione del 24 giugno 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze geologiche, in conformita' ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale; Vedute le note del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - n. 3205 e n. 4644 rispettivamente del 13 febbraio 1991 e 26 ottobre 1992; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 marzo 1993 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale n. 1770 del 18 maggio 1993; Ravvisata la necessita' di adeguarsi alle indicazioni contenute nelle predette note ministeriali; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: L'art. 108 del vigente statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, inserito al capo III, sezione VII "Norme speciali per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali" e' soppresso e sostituito nel modo che segue: Art. 108 (Laurea in scienze geologiche). - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con un indirizzo. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore, ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari. L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato e' demandata alla facolta' e/o al corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. Triennio di base. Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografia fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o se organizzato come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione dei diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi' corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche primo e secondo corso, fisica sperimentale primo e secondo corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. Biennio di applicazione. Il biennio di applicazione e' distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico- professionale. In questa Universita' il corso di laurea comprende il solo indirizzo geologico-paleontologico. Esso e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti nella apposita lista di indirizzo delle discipline attivate dalla facolta'. Indirizzo geologico-paleontologico. Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica. Lista delle discipline facoltative: 1) paleoecologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del Quaternario; 6) geologia dell'Appennino; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) mineralogia dei sedimenti; 12) stratigrafia; 13) biostratigrafia; 14) petrografia del sedimentario; 15) oceanografia; 16) geologia del cristallino; 17) vulcanologia; 18) geofisica marina; 19) geologia degli idrocarburi; 20) geodinamica; 21) botanica; 22) geofisica mineraria; 23) geotecnica; 24) idrogeologia; 25) geografia; 26) chimica organica. Norme finali. L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche, il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 6 luglio 1993 Il rettore: BO