UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.222 del 21-9-1993)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto  vigente  dell'Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio  1989,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989 con il
quale  e'  stato  modificato  l'ordinamento  didattico  universitario
relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;
  Considerato  che  a  norma  dell'art.  2  del  predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  ciascuna  universita'  e'   tenuta   a
modificare,  entro il 31 ottobre 1990, i propri ordinamenti didattici
in conformita' a quello nuovo con le procedure di cui all'art. 17 del
testo unico delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta  la  delibera  adottata  nella  riunione del 24 giugno 1993,
approvata dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione
nelle  riunioni  del  25 giugno 1993, con la quale il consiglio della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha riproposto una
nuova  modifica  di  statuto   intesa   ad   ottenere   l'adeguamento
dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze geologiche,
in  conformita'  ai  rilievi  formulati  dal  Consiglio universitario
nazionale;
  Vedute le note  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II -
n. 3205 e n. 4644 rispettivamente del 13 febbraio 1991 e  26  ottobre
1992;
  Veduto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza  del  19  marzo  1993  e  trasmesso  a  questa
Universita' con ministeriale n. 1770 del 18 maggio 1993;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguarsi alle indicazioni contenute
nelle predette note ministeriali;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato   con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  L'art. 108 del vigente statuto della Libera Universita' degli studi
di Urbino, inserito al capo III, sezione VII "Norme speciali  per  la
facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali" e' soppresso e
sostituito nel modo che segue:
  Art. 108 (Laurea in scienze geologiche). - Il corso  di  laurea  in
scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un
triennio di base ed un biennio di applicazione, con un indirizzo.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche
guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori  per  un totale di trecento ore, ai fini della valutazione
finale, lo studente sosterra' l'esame  integrato  con  la  disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno e i seminari.
  L'organizzazione   didattica  per  corsi  a  svolgimento  intensivo
semestralizzato e' demandata alla facolta' e/o al corso di laurea, in
rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le
leggi vigenti.
 Triennio di base.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933,  n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni. Sara'  compito  del  consiglio  di  corso  di
laurea  la  scelta  sia  delle  modalita'  di  effettuazione  di tali
esercitazioni, se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori,  con
particolare  riferimento  al  corso  di  rilevamento  geologico, o se
organizzato  come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'   di
partecipazione dei diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La  distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno
nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  La facolta' organizza, altresi' corsi  di  lingua  inglese  che  si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione al biennio di applicazione e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche primo  e  secondo  corso,  fisica  sperimentale  primo  e
secondo   corso,  chimica  generale  e  inorganica  con  elementi  di
organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami  previsti
dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
Biennio di applicazione.
  Il biennio di applicazione e' distinto in indirizzi,  ciascuno  dei
quali  definisce  uno  specifico  settore  culturale  e  scientifico-
professionale.
  In  questa  Universita'  il  corso  di  laurea  comprende  il  solo
indirizzo  geologico-paleontologico. Esso e' costituito da otto corsi
di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti.
  Le  restanti  tre  discipline  sono  scelte  dagli  studenti  nella
apposita lista di indirizzo delle discipline attivate dalla facolta'.
Indirizzo geologico-paleontologico.
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) paleoecologia;
   2) paleoclimatologia;
   3) paleontologia vegetale;
   4) paleobiogeografia;
   5) geologia del Quaternario;
   6) geologia dell'Appennino;
   7) geologia strutturale;
   8) geologia marina;
   9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) mineralogia dei sedimenti;
   12) stratigrafia;
   13) biostratigrafia;
   14) petrografia del sedimentario;
   15) oceanografia;
   16) geologia del cristallino;
   17) vulcanologia;
   18) geofisica marina;
   19) geologia degli idrocarburi;
   20) geodinamica;
   21) botanica;
   22) geofisica mineraria;
   23) geotecnica;
   24) idrogeologia;
   25) geografia;
   26) chimica organica.
 Norme finali.
  L'ammissione  all'esame  di  laurea  comporta il superamento di non
meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.
  Gli studenti, per la tesi  di  laurea  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche, il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 6 luglio 1993
                                                       Il rettore: BO