MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.223 del 22-9-1993)

   Con   decreto   ministeriale   23   giugno  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Acsa  Steel
Forcings, con sede in Varese e unita' di Oggiona S. Stefano (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
medie settimanali determinate da presenze alternativamente di 16 e 24
ore  settimanali  nei  confronti  di  cinquantatre  lavoratori  su un
organico totale di centoquarantaquattro unita', per il periodo dal  4
gennaio 1993 al 3 luglio 1993.
   Con   decreto   ministeriale   23   giugno  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko,  con
sede  in  Pontecorvo  (Frosinone) e unita' di Pontecorvo (Frosinone),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali per sessantadue lavoratori interessati  a  fronte  di  un
organico  di  sessantanove  dipendenti, per il periodo dal 1  gennaio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta,
con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unita' di Villanova di
Cepagatti (Pescara), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  trenta
dipendenti  su  un  organico  complessivo di trentatre unita', per il
periodo dal 26 dicembre 1992 al 25 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Giovanni
Apa, con sede in Torre del Greco (Napoli) e unita' di Torre del Greco
(Napoli),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  per dodici lavoratori su un organico di
ventidue unita'  lavorative  addette  al  settore  industriale  dello
stabilimento  di  Torre  del  Greco  (Napoli),  per  il periodo dal 2
novembre 1992 al 1  novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
Luigi Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di  Busto
Arsizio  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali (due giornate lavorative  di  8
ore) nei confronti di quarantatre lavoratori su un organico totale di
sessantotto  unita', per il periodo dal 1  febbraio 1993 al 31 agosto
1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zibiro, con
sede in Taino (Varese) e unita' di Taino (Varese),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore  settimanali
nei  confronti  di  trentasette  lavoratori  su un organico totale di
quarantadue unita' per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio
F.lli Carabelli, con sede in  Solbiate  Arno  (Varese)  e  unita'  di
Solbiate  Arno  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a 28 ore medie settimanali da realizzarsi su base
annuale, nei confronti di trecentosettanta lavoratori su un  organico
totale  di  cinquecentosettantadue  unita',  per  il  periodo  dal 1
febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  La
Sassellese, con sede  in  Sassello  (Savona)  e  unita'  di  Sassello
(Savona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  32  ore settimanali per cinquantadue lavoratori e a trentotto
ore settimanali per quattro lavoratori su un organico complessivo  di
cinquantasei  unita', per il periodo dal 1  gennaio 1993 al 30 giugno
1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Avis
autonoleggio,  con  sede  in  Roma  e  uffici,  stazioni  e   filiali
nazionali,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore   a   mediamente  35  ore  settimanali  su  base  bimestrale  per
trecentonovantasei lavoratori interessati a fronte di un organico  di
quattrocentoventisei dipendenti, per il periodo dal 1  aprile 1993 al
31 marzo 1994.
   Con   decreto  ministeriale  23  giugno  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.G.M.B.,
con sede in Milano  e  stabilimento  in  Mapello  (Bergamo),  per  il
periodo dal 1  dicembre 1992 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Albatros,
con  sede  in  Castelleone  (Cremona)  e  stabilimento in Castelleone
(Cremona), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  23  giugno  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chizzola,
con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento  in  Rovereto  (Trento),
per il periodo dal 1  aprile 1993 al 30 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Costruzioni  Sarde,  con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti
in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il  periodo  dal
12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La  Giostra,  con
sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 ottobre
1992 al 1  aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Alfalluminio, con sede in Milano e stabilimento in Pieve Porto Morone
(Pavia), per il periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pietra,
con sede  in  Martinsicuro  (Teramo),  stabilimenti  in  Martinsicuro
(Teramo)  e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 15 gennaio 1993 al
14 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   23  giugno  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla RSL Gieffegi, con
sede  in  Brescia  e  stabilimento  in Brescia, per il periodo dal 27
novembre 1992 al 26 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   23  giugno  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro -
Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres  (Sassari),
stabilimenti  in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il
periodo dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   23  giugno  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
Soft,  con  sede  in  Umbertide (Perugia) e stabilimento in Umbertide
(Perugia), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Vitrofin, con sede in  Monfalcone  (Gorizia),
unita'  in  Burago  di  Molgora  (Milano)  e  Treviglio (Bergamo), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Apieffe, con sede in Trezzano sul Naviglio
(Milano) e unita' in Trezzano sul Naviglio (Milano),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 20 ottobre 1992 al 19 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  23  giugno  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marika
Blu, con sede  in  Manerbio  (Brescia)  e  stabilimento  in  Manerbio
(Brescia), per il periodo dall'11 dicembre 1992 al 10 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  giugno  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Pontelandolfo,  con  sede  in  Subbiano  (Arezzo)  e  stabilimento in
Pontelandolfo (Benevento), per il periodo dal 25 novembre 1991 al  24
maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  San  Marco Sud, con sede in Trani (Bari) e
unita'  in  Trani  (Bari),  e'  autorizzata  la  corresponsione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 marzo 1993
al 30 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. E.M.S. Electro Mechanical Services, con sede
in Mazzo di Rho (Milano) e  unita'  in  Mazzo  di  Rho  (Milano),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 26 febbraio 1992 al 25 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Asa confezioni di Antonio Juliano &  C.,  con
sede  in  Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio
1992 al 13 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di  Busto  Garolfo  (Milano)  e
unita'  di  Olcella  di  Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7
febbraio 1993 al 6 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con  decorrenza  7
febbraio 1993;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  6  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con  sede  in  Varese  e
unita'  di  Valle  Olona  (Varese),  Varese  e  Venegono  Inferiore e
Superiore (Varese), per il periodo dal 6 gennaio  1993  al  5  luglio
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 6
gennaio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  2  dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Breda meccanica bresciana, con sede in Brescia e  unita'  di
Brescia, per il periodo dal 1  dicembre 1992 al 17 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992;
    4)  in  attuazione  della  delibera  C.I.P.I. che ha approvato il
programma   di   ristrutturazione   aziendale,   e'   prorogata    la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  1  novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Pomigliano D'Arco
(Napoli), per il periodo dal 1  novembre 1992 al 30 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 1
novembre 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con
effetto dal 1  aprile 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  La  Pietra,  con  sede in Martinsicuro (Teramo) e unita' di
Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per  il  periodo  dal  1
ottobre 1992 al 14 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
19 febbraio 1993, n. 12738/3;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  23  marzo  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. C.M.R. Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Rho  (Milano)
e  unita' di Rho (Milano), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992  con  decorrenza
23 settembre 1992;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  24  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Breda Menarini bus, con sede in Bologna e unita' di Bologna,
per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993  con  decorrenza  24
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 2 agosto 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano)  e
unita'  di  Catania  Etnea (Catania), Lentini (Siracusa) e Mazara del
Vallo (Trapani), per il periodo dal 2  febbraio  1993  al  1   agosto
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 2
febbraio 1993;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e
limitatamente all'unita' di Venezia-Mestre,  per  il  periodo  dal  2
agosto 1992 al 1  febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 2
agosto 1992;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  2  agosto  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e
limitatamente all'unita' di Venezia-Mestre,  per  il  periodo  dal  2
febbraio 1993 al 1  agosto 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 2
febbraio 1993;
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  Corbin Co., con sede in Milano e unita' di S. Giovanni in Persiceto
(Bologna), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991 con decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 giugno 1992: favorevole.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12867/7 del 19 aprile 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 1
febbraio  1993  con  effetto  dal  6  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Seleco,  con  sede  in  Pordenone  e unita' di Campoformido
(Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone),  per  il  periodo
dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 13 febbraio 1993 con decorrenza 6
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993: favorevole.
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  3  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Castelli, con sede in Bologna, limitatamente alle unita'  di
Bologna,  Imola  (Bologna)  e Ozzano Emilia (Bologna), per il periodo
dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo  1993  con  decorrenza  3
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993: favorevole.
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 1  gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  T.D.I.  Tubi  Dalmine  Ilva, con sede in Genova e unita' di
Levate (Milano),  Piombino  (Livorno),  Taranto  e  Torre  Annunziata
(Napoli), per il periodo dal 1  luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 maggio 1993: favorevole.
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Bianchi Mare', con  sede  in  Caronno  Pertusella  (Varese),
limitatamente  al  Centro assistenza di Napoli, per il periodo dal 1
aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1992: favorevole.
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  6  aprile  1993  con
effetto  dal  9  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Industria eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio
Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per  il  periodo  dal  9
novembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993: favorevole.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  20  luglio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Dyaguar, con sede in Desio (Milano) e unita' di Robecco  sul
Naviglio  (Milano),  per  il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 20
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993: favorevole.
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1   aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza
(Milano) e unita' di Catania,  uffici  di  Ancona,  Assago  (Milano),
Bologna,  uffici  di  Vicenza  e  Roma  e  unita'  site nella regione
Lombardia, per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con  decorrenza  1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993: favorevole.
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1   aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate  Brianza
(Milano)  e  unita'  di  Catania,  uffici di Ancona, Assago (Milano),
Bologna, uffici di  Vicenza  e  Roma  e  unita'  site  nella  regione
Lombardia, per il periodo dal 1  aprile 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993: favorevole.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992  con
effetto  dal  9  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Standa, con sede in Rozzano  (Milano)  e  filiale  di  Roma,
corso Trieste, per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 9
marzo 1993.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio  1993  con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Enichem  Anic,  con  sede  in  Palermo e unita' di Assemini
(Cagliari),  Porto  Marghera  (Venezia),  Porto   Torres   (Sassari),
Ravenna,  Brindisi,  uffici in S. Donato Milanese e uffici vendita di
Milano, per il periodo dal 1  febbraio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Enichem  Anic,  con  sede  in  Palermo, uffici di S. Donato
Milanese e uff. vendita di Milano, per il periodo dal 1  ottobre 1992
al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio  1993  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo  e   unita'   di
Villadossola  (Novara),  per  il  periodo  dal 1  febbraio 1993 al 31
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo,  laboratorio di
Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano),  sede  di
Milano e di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1  ottobre
1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo,  laboratorio di
Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano),  sede  di
Milano  e  di  Sesto  S.  Giovanni  (Milano),  per  il periodo dal 1
febbraio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita'  di  Ravenna,
per il periodo dal 1  aprile 1992 al 31 maggio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1  ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unita' di
Milano sede, uffici vendita e filiali, per il periodo dal 1   ottobre
1992 al 31 gennaio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    8)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unita'  di
Paderno  Dugnano  (Milano),  per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio  1993  con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. ECP Enichem  polimeri,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano),
Ferrara,  Mantova,  Milano,  Nera  Montoro  (Terni),  Novara,  Priolo
(Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1  febbraio 1993 al  31  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  18  novembre  1991,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in  Milano  e  laboratori  di
Paderno  Dugnano (Milano) e S. Donato (Milano), per il periodo dal 1
ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  ECP  Enichem  polimeri,  con sede in Milano e laboratori di
Paderno Dugnano (Milano) e S. Donato (Milano), per il periodo dal  1
febbraio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Casoria
(Napoli), Cesano Maderno (Milano), Mantova e Milano, per  il  periodo
dal 1  ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e  uffici  di  S.
Donato  Milanese  (Milano),  per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio  1993  con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e  uffici  di  S.
Donato  Milanese  (Milano), per il periodo dal 1  febbraio 1993 al 31
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Serchem,  con  sede  in  Milano  e unita' di Milano, per il
periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1  ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Serchem,  con  sede  in  Milano  e unita' di Milano, per il
periodo dal 1  gennaio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1
gennaio 1993;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Enichem,  con  sede  in  Milano, uffici di Assago (Milano),
uffici di Milano e uffici di S.  Donato  Milanese  (Milano),  per  il
periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 1  ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Enichem,  con  sede  in  Milano, uffici di Assago (Milano),
uffici di Milano e uffici di S.  Donato  Milanese  (Milano),  per  il
periodo dal 1  febbraio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993;
    19)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 1  ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Enichem  fibre,  con  sede  in Palermo, sede direzionale di
Milano e uffici di San Donato Mlanese (Milano), per il periodo dal 1
ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  9  dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Sir  industriale,  con  sede in Milano e unita' di Macherio
(Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata l'8 gennaio  1993  con  decorrenza  9
dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e  unita'  di  Milano  uffici
direzionali  e  sede,  per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
    22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano,  unita'
di  Milano e uffici di Assago (Milano), per il periodo dal 1  ottobre
1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   Con decreto ministeriale 25 giugno 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 29 giugno 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unita'
c/o arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 29 dicembre 1992  al
28 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 29
dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  18  maggio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in  Taranto  e  unita'  c/o  arsenale
militare di Taranto, per il periodo dal 12 febbraio 1993 al 17 maggio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 18
novembre 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.c.  a  r.l. Soc. Coop. Luigi Rizzo, con sede in Taranto unita' di
Taranto e uffici per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
28 aprile 1993 n. 12971/1.