MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1993 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantuno giorni.
(GU n.225 del 24-9-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n.  501,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
  Vista  la  determinazione  del direttore generale del Tesoro del 19
maggio 1993, n. 600993;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici  al  17  settembre
1993 e' pari a 117.529 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   30   settembre   1993  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  centottantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1994 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2,  17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 23 settembre 1993, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI