MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1993 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico registro automobilistico di Forli'.
(GU n.226 del 25-9-1993)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto  che  per  formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  dicembre 1981,  n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a)  le  formalita'  di  prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico, nonche' l'iscrizione di contestuali diritti
reali, devono essere  richieste  dalle  parti  interessate  entro  il
termine   di   sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive ai veicoli gia' iscritti nel pubblico  registro  automobilistico
devono  essere  richieste dalle parti interessate entro il termine di
sessanta giorni dalla data in  cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'
stata  autenticata  o giudizialmente accertata; per private scritture
formate all'estero il termine e' elevato a centoventi  giorni,  ferma
restando  l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, per le scritture estere;
    c) per l'omissione delle richieste di formalita', entro i termini
stabiliti dai commi precedenti, si applica  una  soprattassa  pari  a
quattro   volte   l'imposta   erariale  di  trascrizione  dovuta,  da
corrispondersi  contestualmente  ad  essa  per   il   tramite   delle
competenti  sedi  provinciali  dell'Automobile club d'Italia, ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e'  ridotta  ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato  che  la  non  ottemperanza delle prescrizioni suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto  presente,  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra il
Ministero delle finanze e il Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in
forza  del  quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici registri  automobilistici,  al  procuratore  generale  della
Repubblica,   che,   confermando   l'evento  interruttivo,  ne  dara'
comunicazione al Ministero delle finanze,  per  la  emissione  di  un
decreto  di  sospensione  dei  termini  di adempimento degli obblighi
tributari,  ricadenti  sotto  tale  data,  per  i   quali   l'obbligo
tributario  deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso che, il procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la
corte  di  appello  di  Forli',  con nota 30 giugno 1993 ha segnalato
l'irregolare  funzionamento  degli  uffici  del   pubblico   registro
automobilistico  di  Forli'  per  avviamento "Nuovo pubblico registro
automobilistico" e predisposizione del complesso  "Hardware  -  Soft-
ware" e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per
la   liquidazione,   riscossione,   contabilizzazione   e  versamento
dell'imposta erariale di trascrizione.
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  eventi  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene  accertata,  nei  giorni  8,  9  e 10 luglio 1993, la mancata
riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per  le  formalita'
che  andavano  eseguite entro tale data nonche' il mancato versamento
all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso  termine,  presso
l'ufficio   provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico  di
Forli'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 settembre 1993
                                         Il direttore generale: ROXAS