A tutte le amministrazioni
provinciali e comunali
A tutte le comunita' montane
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Ai prefetti della Repubblica
e, per conoscenza,
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento affari
regionali
Al Ministero per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali
Alla Corte dei conti - Ufficio
controllo atti Ministero
dell'interno
Alla Corte dei conti - Sezione enti
locali
Al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato -
I.G.B. - Ragioneria generale dello
Stato - I.G.E.S.P.A.
Al Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la
fiscalita' locale
Al Ministero del bilancio e della
programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
province autonome di Trento e
Bolzano
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro
amministrativo del Ministero
dell'interno presso le prefetture
dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
All'istituto nazionale di
statistica
1. Premessa
L'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
prendendo atto del diffuso fenomeno della grave crisi finanziaria
dei comuni, gia' indagato da questo Ministero, ha inserito
nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
l'istituto del dissesto, mirante a liberare gli enti dal
peso dell'indebitamento pregresso e ad assicurare condizioni di
riequilibrio nella gestione.
Sulla base dell'esperienza acquisita in tre anni di
applicazione della norma, l'articolo 21 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, ha modificato la normativa, rendendone
l'applicazione piu' veloce ed incisiva. Tuttavia, e' da considerare
che le innovazioni introdotte hanno avuta la prima applicazione
nell'ordinamento dall'entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo
1992, n. 233, decaduto per mancata conversione, cosi' come i
successivi reiterati fino al decreto-legge n. 8 del 1993. Gli effetti
relativi sono tuttavia stati salvati dall'articolo 1, comma 2,
della legge di conversione n. 68 del 1993.
Successivamente e' stato emanato il relativo regolamento con
decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 24 agosto 1993,
in esecuzione dell'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 8 del
1993.
Si ritiene percio' utile dare illustrazioni e chiarimenti
agli enti, ai commissari ed agli operatori del settore con la
presente circolare.
2. Lo stato di dissesto.
L'articolo 1 del D.P.R., applicando le norme di legge in
vigore, precisa quali sono gli elementi identificativi del dissesto,
individuandoli nella condizione di non poter garantire l'assolvimento
delle funzioni e dei servizi indispensabili (quali definiti con
decreto ministeriale 28 maggio 1993, n. 5184/E3), ovvero nella
sussistenza di crediti liquidi ed esigibili non fronteggiabili,
ovvero ancora nel caso in cui non siano stati estinti i debiti
rateizzati a norma dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989.
Trattasi quindi di uno stato di fatto inequivocabile, che
non ammette valutazioni discrezionali. La deliberazione del dissesto
e' obbligatoria e non e' consentita la revoca dell'atto.
L'articolo 2 del D.P.R. precisa che la deliberazione di
dissesto non ha bisogno di atti precedenti o presupposti, il che
impedisce che siano assunte deliberazioni di meri intenti.
Una precisa norma di legge, che il Consiglio di Stato ha
particolarmente richiamato nell'esprimere il parere di competenza in
merito al citato D.P.R., impedisce che si possa dichiarare il
dissesto in presenza di bilancio deliberato, ed il comma 2 indica
che cio' va riferito al bilancio che ha superato il controllo
regionale, precisando le diverse fattispecie. Nei casi di bilancio
rinviato per osservazioni, quali che siano, il Consiglio dell'ente
puo' valutare nel riesame se ricorrano condizioni di dissesto e
deliberarlo, annullando la deliberazione di bilancio gia' assunta.
Gli altri commi dell'articolo 2 specificano l'iter
della deliberazione, e soprattutto chiariscono che la pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire a cura di questo
Ministero.
Il Comitato regionale di controllo, secondo l'articolo 3
del D.P.R., ha titolo di chiedere chiarimenti all'ente ed
all'organo di revisione se venga a conoscenza di condizioni di
dissesto non rese pubbliche; disciplina la procedura sostitutiva ed
indica le conseguenze dell'inadempienza.
3. Nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
Il prefetto della provincia, ricevuta copia della
deliberazione di dissesto, propone a questo Ministero con la massima
sollecitudine, e senza bisogno di richiesta, il nominativo o i
nominativi delle persone prescelte per l'organo straordinario di
liquidazione. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta nomina, il
prefetto la notifica senza indugio, in modo che l'organo
straordinario di liquidazione possa insediarsi al piu' presto.
L'articolo 4 del D.P.R. regolamenta le condizioni di
incompatibilita' e le altre modalita' per la nomina ed il
funzionamento dell'organo straordinario.
4. Insediamento dell'organo straordinario di liquidazione.
I commissari provvedono, non appena ricevuta la notifica
della nomina, ad insediarsi presso l'ente.
Dell'insediamento va data comunicazione per iscritto al
sindaco del comune, affinche' metta a disposizione una sede
idonea, dia disposizioni per garantire l'accesso a tutti gli atti
dell'ente e assicuri la collaborazione del personale comunale per le
esigenze della liquidazione. Parimenti va data comunicazione alla
Prefettura competente per assicurare la regolarita'
dell'avvenuto insediamento, nonche' al comitato regionale di
controllo, al revisore dei conti o al collegio dei revisori ed al
tesoriere dell'ente.
Per quanto attiene al commissario unico, previsto nei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, qualora lo
stesso presenti le dimissioni prima dell'insediamento, il termine di
tre mesi previsti dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 8
del 1993, per la presentazione del piano di estinzione, inizia a
decorrere dalla data della nomina del sostituto. Diversamente, se lo
stesso si e' insediato, il termine di tre mesi resta interrotto alla
data di presentazione delle dimissioni e ricomincia a decorrere dalla
nomina del sostituto.
Le dimissioni volontarie debbono essere preventivamente
accolte prima di diventare operative, stante l'esigenza di assicurare
la massima celerita' nella definizione della liquidazione
straordinaria. L'abbandono ingiustificato dell'ufficio e' punibile
ai sensi delle disposizioni che si applicano ai pubblici ufficiali.
Le dimissioni sono dovute nei casi di incompatibilita'
sopravvenute.
I casi di incompatibilita' sono quelli indicati
nell'articolo 4, comma 1, del regolamento di attuazione. Si rammenta
che chi e' stato nominato commissario straordinario per la
liquidazione non puo' essere nominato commissario ad acta o
commissario prefettizio presso lo stesso ente.
Per i membri della commissione straordinaria di
liquidazione che debbono essere sostituiti prima dell'insediamento
della stessa, il termine di tre mesi comincia a decorrere da
quando, con la sostituzione di uno o due di loro, il collegio e'
completo e quindi puo' regolarmente insediarsi. Se la sostituzione si
rende necessaria dopo l'insediamento della commissione, essendo la
stessa un organo perfetto e non potendosi di conseguenza procedere
alla discussione degli atti se non in presenza di tutti i membri, il
termine viene interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in
cui l'organo ritorna completo.
Le disposizioni gia' dettate per le dimissioni volontarie
dell'organo individuale, si applicano anche alla commissione
straordinaria di liquidazione.
Qualora nel termine di tre mesi non sia stato possibile
redigere il piano di estinzione, il commissario liquidatore o il
presidente della commissione debbono richiedere la proroga del
termine, accordabile una sola volta e per un periodo non superiore a
tre mesi. La richiesta va inoltrata al Ministero dell'interno,
Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale
per la finanza locale, Ufficio risanamento enti dissestati e
comunicata per conoscenza alla Prefettura.
In sede di prima applicazione, i termini per gli organi
della liquidazione nominati anteriormente al D.P.R. iniziano a
decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso D.P.R.
5. Attivita' dell'organo straordinario della liquidazione.
Il commissario o la commissione assumono le loro decisioni
con atti deliberativi aventi numerazione unica e separata da
quelli degli organi dell'ente. Alle deliberazioni della commissione
debbono prendere parte tutti i commissari facenti parte
dell'organo; le decisioni, qualora non sia possibile raggiungere
l'unanimita', sono assunte a maggioranza. E' vietata la
partecipazione di estranei alla formazione dell'atto deliberativo, e
non sono necessari i pareri e le attestazioni previste dagli articoli
53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
L'unica deliberazione dell'organo straordinario della
liquidazione soggetta all'esame del Comitato di controllo sugli
atti degli enti locali e' quella finale di approvazione del
rendiconto della gestione, con la quale cessa l'attivita' dell'organo
di liquidazione. Tutte le altre sono soggette alla sola pubblicazione
all'albo pretorio dell'ente, secondo le norme vigenti in materia, e
sono "ope legis" dichiarate immediatamente esecutive.
I rapporti con il personale dell'ente sono di
collaborazione, ferma restando l'estraneita' di detto personale,
compreso il segretario comunale, alle funzioni proprie
dell'organo di liquidazione.
Nel caso di problemi che richiedano per la loro soluzione
l'intervento di esperti dotati di specifiche professionalita' o che
si presentino di particolare complessita', l'organo
straordinario della liquidazione puo' richiedere al Ministero
dell'interno l'autorizzazione ad avvalersi di consulenti esterni. I
consulenti debbono essere privati professionisti iscritti nei
relativi albi professionali o funzionari dello Stato o di enti
locali particolarmente esperti nella materia per la soluzione dei
problemi della quale si chiede la nomina. Non possono in ogni caso
essere nominati consulenti i dipendenti dell'ente locale presso il
quale opera l'organo di liquidazione.
La richiesta del commissario o del presidente della
commissione deve indicare le generalita' della persona da nominare,
la qualifica professionale della stessa ed un preventivo della spesa
da sostenersi per la consulenza. L'organo straordinario di
liquidazione puo' avvalersi dei consulenti esterni solo dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del Ministero dell'interno.
Si invita a richiedere l'ausilio di consulenti solo nei
casi di effettiva necessita' e non per lo svolgimento di compiti che
sono propri della commissione o del commissario.
6. Istituzione del servizio di cassa della liquidazione.
L'organo straordinario della liquidazione, una volta
insediatosi provvede ad istituire un servizio di tesoreria della
liquidazione, aprendo un conto bancario intestato a se stesso. A tal
fine prende contatti prioritariamente con l'istituto bancario che
gestisce il servizio di tesoreria dell'ente e, solo nel caso che
questi sia un privato, con un altro istituto di credito.
Il commissario o il presidente della commissione di
liquidazione sottoscrive un'apposita convenzione o un atto
integrativo di quella esistente tra tesoriere ed ente per il servizio
di tesoreria della liquidazione. Ai sensi dell'articolo 61, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e
successive modificazioni, deve essere pattuito con il tesoriere un
compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle
spese.
Tale compenso deve tener conto, qualora si tratti dello
stesso tesoriere dell'ente, del fatto che molte operazioni sono le
stesse che il tesoriere avrebbe dovuto gestire per l'ente e che
quindi sono da ricomprendersi nel compenso gia' dovuto
dall'ente locale.
Trovano applicazione alla gestione della liquidazione le
norme sul sistema di tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre
1984, n. 720 e successive modificazioni, con le modalita' indicate
dal decreto del Ministro del Tesoro 22 novembre 1985 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284), successivamente
integrato con i decreti ministeriali 27 dicembre 1985, 19 febbraio
1986, 30 maggio 1986. Di conseguenza l'organo della liquidazione, se
il comune presso cui e' nominato e' superiore ai 5.000 abitanti, deve
assicurarsi che l'istituto di credito che funge da tesoriere della
liquidazione ottemperi alle disposizioni di cui alla legge sopra
citata, restando a carico di quest'ultimo le modalita' operative
del rapporto con la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
competente per territorio.
Per la determinazione della popolazione residente si
applica la disposizione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-
legge n. 8 del 1993, secondo la quale si fa riferimento alla
popolazione del penultimo anno precedente l'ipotesi, pubblicata
dall'ISTAT e riferita alla data del 31 dicembre.
7. Acquisizione del fondo di cassa iniziale.
Il commissario o la commissione devono acquisire il
fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la
base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione
delle spese richieste dal procedimento.
Il fondo cassa della liquidazione e' formato inizialmente
dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al
31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha
adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal
conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.
Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che
provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita
sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della
liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto
dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di
liquidazione.
Per definizione il fondo di cassa non puo' assumere
valori negativi, in quanto lo stesso e' costituito dal numerario
giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il
valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati
pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da
parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era
del denaro disponibile.
In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo
della liquidazione puo' avvenire in un tempo successivo al 31
dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si puo'
verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni
e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi
di bilancio, alternando cosi' il fondo cassa effettivo della
liquidazione.
Sono tre i momenti che il commissario o la commissione
devono tenere presenti nel determinare il fondo cassa della
liquidazione:
1) l'organo di liquidazione deve fotografare la situazione al
31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio e
richiedere all'ente l'accreditamento, sul conto speciale della
liquidazione, del fondo di cassa risultante dal conto consuntivo
o dal verbale di chiusura. L'ente e' tenuto ad accreditare la
relativa somma, anche eventualmente in piu' rate se
e'impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, purche'
questo non costituisca un danno allo svolgimento
dell'attivita' dell'organo di liquidazione;
2) l'organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di
cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua
competenza, deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni
effettuate a tale titolo sino alla data dell'insediamento e
conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto
residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme
appartenenti alla massa attiva;
3) l'organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale,
rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto
residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che
l'ente presenti una situazione di cassa tale da non poter
corrispondere all'organo straordinario della liquidazione la
cassa spettantegli. In tal caso l'organo straordinario
effettuera' una compensazione delle somme gia' pagate dall'ente
in conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da
acquisire (fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle
riscossioni in conto residui attivi). La compensazione deve
essere limitata, come specificato dal comma 2, lettera a),
dell'articolo 6 del D.P.R. attuativo ai soli residui passivi
pagati prima della deliberazione che dichiara il dissesto o alla
data del 21 marzo 1992 per i dissesti precedenti tale data, con
esclusione quindi degli eventuali pagamenti anticipati di debiti
fuori bilancio e dei residui passivi successivamente al termine
suddetto. La compensazione deve altresi' tenere conto
dell'ordine cronologico con il quale sono stati effettuati i
pagamenti.
L'organo deve in ogni caso valutare la legittimita'
della spesa sotto il profilo dell'esistenza e regolarita' del residuo
passivo.
Si consideri che a decorrere dall'emanazione del decreto-
legge 17 marzo 1992, n. 233, decaduto per mancata conversione, e per
effetto dei successivi decreti reiterati fino al decreto-legge n. 8
del 1993, la gestione dei residui e' sottratta alla competenza degli
organi istituzionali dell'ente, che dovevano limitarsi a gestire,
conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 19 marzo
1990, un'ipotesi di bilancio in termini di pura competenza.
I residui passivi pagati dall'ente per i quali non e'
stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa sono
disciplinati come segue: quelli pagati anteriormente alla data della
delibera che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992,
per i dissesti dichiarati prima di tale data, sono inseriti nella
massa passiva come credito del comune e assistiti da diritto di
prelazione qualora si debba provvedere al pagamento proporzionale dei
debiti ammessi alla liquidazione; per quelli pagati successivamente,
l'eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a
carico dell'ente, fatta salva la possibilita' di porli a carico di
chi ne avesse disposto illegittimamente il pagamento anticipato.
Nella situazione in cui il fondo iniziale di cassa sia
zero o prossimo ad un valore zero, o ancora l'ente presenti al
momento dell'insediamento dell'organo della liquidazione una
situazione di cassa inadeguata, in quanto la stessa non sia
sufficente a far fronte al pagamento delle spese obbligatorie e
di conseguenza non sia possibile istituire un fondo per le prime
spese della liquidazione, l'articolo 11 del Regolamento attuativo
dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, prevede che
l'organo straordinario puo' richiedere al proprio cassiere
un'anticipazione sino ad un massimo di lire 5.000.000, per i
comuni inferiori a 5.000 abitanti, e di lire 10.000.000 per gli
altri enti.
L'eventualita' di ricorrere all'anticipazione non dovrebbe
essere frequente, in quanto il fondo di cassa iniziale va integrato
con le riscossioni gia' eventualmente effettuate dall'ente in
conto residui attivi. In ogni caso la commissione o il commissario
devono provvedere ad attivare con urgenza le riscossioni e le altre
operazioni per la formazione della massa attiva.
L'accredito materiale del fondo cassa dell'ente al
conto bancario della liquidazione avviene con le modalita' stabilite
dalla legge per i pagamenti degli enti locali ed in particolare con
l'emissione di un mandato di pagamento da imputare su un capitolo da
istituirsi alla sez. IX, del Titolo I della spesa, con la dicitura
"Versamento fondo di cassa della liquidazione straordinaria" (cat.
econ. "Somme non attribuibili"). Il mandato deve essere riferito
alla sola cassa.
Qualora l'ente non provveda, il commissario o la
commissione, previa diffida, devono chiedere al Comitato regionale
di controllo, che provvede con urgenza, di nominare un commissario
ad acta per l'emissione del mandato.
8. Provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui
attivi.
L'organo della liquidazione deve attivare tutti i
provvedimenti necessari all'accertamento ed alla riscossione dei
residui attivi. Tra questi assumono importanza le entrate tributarie
e quelle patrimoniali dell'ente, relative ad esercizi pregressi.
A tal fine l'organo della liquidazione e' autorizzato,
con proprio atto deliberativo, ad approvare i ruoli degli esercizi
pregressi.
Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43 e' stato istituito il Servizio centrale di riscossione
dei tributi dello Stato e di altri enti pubblici, il quale
provvede alla riscossione delle entrate mediante l'affidamento del
servizio ad un concessionario che opera in singoli ambiti
territoriali.
L'organo straordinario della liquidazione deve dare
pronta comunicazione al concessionario competente alla riscossione
affinche' provveda al versamento presso il conto bancario della
liquidazione delle somme che riscuotera' per tributi ed altre
entrate patrimoniali relative agli esercizi per i quali e'
competente. Ai concessionari e' dovuto, ai sensi dell'articolo 61
del D.P.R. n. 43 del 1988, un compenso differenziato per ambito
territoriale ed a seconda che si tratti di riscossioni dirette,
tramite ruolo, o riscossioni coattive, nonche' sulla base
dell'importo della partita riscossa.
Per le entrate riscuotibili mediante versamenti su
conto corrente postale l'organo della liquidazione si avvarra' del
conto corrente dell'ente, avendo cura che sia indicata la causale
precisa dei versamenti stessi.
A tal fine l'ente e' tenuto nel minor tempo possibile a
girare le entrate di competenza della liquidazione sul conto della
stessa; ugualmente dovra' comportarsi per il caso di versamenti
erroneamente fatti alla tesoreria comunale. E' opportuno in ogni caso
dare avviso al pubblico dell'apertura di un conto bancario della
liquidazione diverso da quello dell'ente.
I ruoli dei tributi devono essere resi esecutivi
dall'Intendenza di finanza competente per territorio, a cui vanno
trasmessi a cura di chi approva il ruolo stesso.
Gli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 43 del 1988
disciplinano la riscossione coattiva dei tributi locali e quella
volontaria a richiesta dell'ente, per il resto deve farsi
riferimento alla disciplina legislativa dei singoli tributi.
Si richiamano le disposizioni ancora vigenti per i
tributi degli enti locali contenute nel Testo unico per la finanza
locale del 14 settembre 1931, n. 1175, ed in particolare quelle sulla
pubblicazione dei ruoli e sul numero di rate per la riscossione
degli stessi.
9. Individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile.
L'organo della liquidazione provvede all'alienazione dei
beni mobili e degli immobili per il finanziamento della massa
passiva.
Possono essere alienati solo i beni mobili non
strettamente indispensabili per l'esercizio delle funzioni e dei
servizi dell'ente ed i beni immobili facenti parte del patrimonio
disponibile.
Sono di conseguenza esclusi i beni del demanio e
quelli del patrimonio indisponibile, come definiti rispettivamente
dagli articoli 824 e 826 del codice civile.
I beni sono individuabili tramite le scritture
patrimoniali degli enti, gli inventari, le visure catastali ed ogni
altra risultanza scritta o fattuale.
Prima di procedere all'alienazione dei beni stessi,
l'organo straordinario della liquidazione deve attendere
l'approvazione ministeriale del piano di estinzione.
Ai fini dell'accertamento dell'entrata da inserire
nella massa attiva, il commissario o la commissione chiedono al
tecnico comunale, o in mancanza di questo, ad un tecnico privato, la
stima del valore del bene al prezzo di mercato. L'organo
straordinario della liquidazione iscrive come accertamento nella
massa attiva un valore non inferiore all'80 per cento della stima
effettuata, al fine di assicurare che non vi siano scompensi
eccessivi nel caso che la vendita dei beni non dia i risultati
preventivati. Si richiama l'attenzione sul fatto che la stima deve
avvenire tenendo conto delle effettive possibilita' offerte dal
mercato, escludendo dalla vendita quei beni che per situazioni
obiettive degli stessi, stato di degrado o collocazione
territoriale svantaggiosa, non hanno possibilita' di trovare
acquirenti.
Ugualmente non e' possibile effettuare la vendita dei
beni immobili se l'ente non ha acquisito la proprieta' del terreno
sul quale gli stessi sono stati edificati.
Si rammenta la disposizione dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con
modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403, che ha
consentito, anche per le finalita' di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto-legge n. 66 del 1989, l'alienazione del patrimonio
disponibile nonche' del patrimonio di edilizia residenziale di
proprieta' degli enti. Nelle more del perfezionamento delle
operazioni di vendita e' stato altresi' consentito ricorrere al
finanziamento presso istituti di credito o utilizzare in termini di
cassa le somme a specifica destinazione, ai sensi del comma 2,
dell'articolo 3, del decreto-legge n. 310 del 1990 come modificato
con l'articolo 7 del decreto-legge n. 8 del 1993. Stante la
delicatezza della materia, si rinvia alle raccomandazioni contenute
in proposito nella circolare Ministero dell'interno 15 maggio 1991,
n. 19/91, @ 5.
L'organo della liquidazione ha le piu' ampie facolta' nel
decidere il sistema di vendita del bene, tenuto conto della
necessita' di realizzarne a tempi brevi il corrispettivo, fermo
restando il rispetto delle procedure di legge che regolano la
materia.
Gli articoli 87, comma 1, e 140 del T.U.L.C.P. approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non abrogati
dall'articolo 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabiliscono che
i contratti dei comuni e delle province riguardanti alienazioni,
locazioni, ecc. devono di regola essere preceduti da pubblici
incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
Si applicano di conseguenza le norme contenute nelle
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato", approvate con regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e quelle del Regolamento di attuazione
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni, nonche', per quanto non modificate, quelle della
legge 24 dicembre 1908, n. 703. Le forme che i contratti dello
Stato possono assumere per la vendita dei beni sono prioritariamente
quelle del pubblico incanto, sulla base del valore di stima, e della
licitazione privata, con le modalita' degli articoli 63 e seguenti
del Regolamento n. 2440 del 1923. La trattativa privata ha luogo,
ai sensi degli articoli 41 e 92 del suddetto regolamento, quando,
dopo aver interpellato (se cio' sia ritenuto conveniente) piu'
persone e ditte, si tratta con una di esse a seguito di incanti o
licitazioni private andate deserte o si abbiano fondate prove per
ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte o, ancora,
nel caso in cui fosse obiettivamente dimostrabile che non vi
siano altri acquirenti interessati all'acquisto oltre a quello
prescelto.
10. Quantificazione del contributo erariale massimo accordabile.
In via preliminare occorre sottolineare che l'articolo 21
della legge n. 68 del 1993, al comma 3, nel disciplinare
l'individuazione dell'attivo della liquidazione, stabilisce che lo
Stato concorre alla formazione della massa attiva quando, e solo se,
non vi siano sufficienti risorse dell'ente.
Il contributo erariale e' attribuito con le risorse
derivanti da un mutuo che sara' assunto dall'organo straordinario
della liquidazione in unica soluzione e finanziato con il fondo per
lo sviluppo degli investimenti.
L'importo massimo mutuabile si determina sommando alle
disponibilita' dell'ente rimaste accantonate sul fondo per lo
sviluppo degli investimenti al 31 dicembre dell'anno precedente
all'ipotesi di bilancio, un contributo sino a 5 volte la quota
capitaria stabilita per gli enti dissestati nell'anno dell'ipotesi di
bilancio, con riferimento alla popolazione del penultimo anno
precedente quello dell'ipotesi, cosi' come disposto dall'articolo 47
del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 504.
Per gli enti che hanno dichiarato il dissesto prima del
21 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo
1992, n. 233, che ha introdotto la nuova disciplina dell'estinzione
del fabbisogno pregresso, il contributo erariale si determina
considerando come disponibilita' accantonate le somme a disposizione
dell'ente sul plafond per gli investimenti al 31 dicembre 1991 (in
quanto non utilizzate per gli investimenti), aggiungendovi un
contributo fino a 5 volte la quota capitaria stabilita per gli enti
dissestati nell'anno 1992, calcolata con le modalita' di cui sopra.
Si ribadisce che il concorso erariale alla massa attiva e'
del tutto eventuale, e si attiva solo quando e nella misura in cui le
risorse dell'ente risultino insufficienti.
11. I debiti fuori bilancio.
11.1 Definizione di debito fuori bilancio.
Debito fuori bilancio e' un'obbligazione verso terzi per
il pagamento di una determinata somma di denaro che grava
sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilita', a
comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e
che non puo' essere regolarizzata nell'esercizio in cui
l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle
norme gius-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti
locali.
11.2 I requisiti generali del debito.
I requisiti di carattere generale che il debito deve
avere per essere riconosciuto sono i seguenti: quelli della certezza,
cioe' che esista effettivamente una obbligazione a dare, non
presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidita', nel
senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia
definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile
mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della
esigibilita', cioe' che il pagamento non sia dilazionato da termine o
subordinato a condizione.
11.3 I debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi degli articoli 24
e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.
L'organo straordinario della liquidazione deve richiedere
all'ente l'elenco di tutti i debiti fuori bilancio maturati sino al
31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, prima di
procedere a verificarne l'ammissimibilita' o meno al piano di
estinzione.
Successivamente provvede alla loro distinzione ed alla
loro messa in evidenza per tipologie differenti, a seconda del re-
gime giuridico a cui gli stessi soggiacciono.
Una prima tipologia riguarda i debiti riconosciuti
dall'ente ai sensi dell'articolo 24 e/o 25 del decreto-legge n. 66
del 1989. Si tratta di debiti fuori bilancio maturati alla data del
12 giugno 1990 e riconosciuti dall'ente entro il 15 luglio 1991. Per
tali debiti l'organo della liquidazione deve acquisire idonea
documentazione attestante tutti i requisiti di riconoscibilita' ed
in particolare le schede predisposte da questo Ministero, che
debbono essere state compilate a firma del Sindaco o Presidente
della provincia, del responsabile dell'ufficio competente per il
servizio, del ragioniere e del segretario comunale. Qualora le
attestazioni gia' predisposte risultino carenti o siano mancanti,
deve richiederne l'integrazione o la compilazione ai soggetti sopra
indicati attualmente in servizio nell'ente, che provvederanno ad
attestare sulla base della documentazione rinvenuta negli uffici o in
mancanza sulla base delle attestazioni di coloro che dovevano
provvedervi ai sensi della citata normativa. Deve altresi'
richiedere gli atti deliberativi con i quali l'ente ha provveduto al
riconoscimento.
L'adempimento e' da considerare obbligatorio e la relativa
omissione da' luogo alla responsabilita' personale di chi e' tenuto
alla firma delle schede.
Qualora risultino debiti che presentavano tutti i
requisiti per essere riconosciuti e per i quali l'ente non ha
provveduto nei termini al riconoscimento, gli stessi vanno esclusi
sul piano di estinzione, e va effettuata la segnalazione al
Procuratore della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali
responsabilita' in merito al danno prodotto all'ente dall'omissione
del riconoscimento.
Per i debiti fuori bilancio espressamente non
riconosciuti dall'ente con proprio atto deliberativo, il commissario
o la commissione devono limitarsi a darne comunicazione ai creditori.
11.4 Debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno
1990.
Per i debiti fuori bilancio sorti in data successiva al
12 giugno 1990 si applica l'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del
1989, richiamato esplicitamente dall'articolo 12 bis, comma 3, del
decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, come convertito dalla legge 15
marzo 1991, n. 80.
L'articolo 23 dispone che l'effettuazione di qualsiasi
spesa e' consentita solo se sussiste la deliberazione autorizzativa
della spesa e se l'impegno contabile e' stato registrato sul
competente capitolo di bilancio dandone comunicazione ai terzi
interessati. L'acquisizione dei beni e servizi in violazione delle
suddette procedure determina la non imputabilita' all'ente del
rapporto obbligatorio e di conseguenza la spesa va posta a carico di
coloro che hanno consentito la fornitura del bene o del servizio.
Fanno eccezione i debiti fuori bilancio previsti
dall'articolo 12 bis, comma 4, della legge n. 80 del 1991.
11.5 I debiti di cui al comma 4, dell'articolo 12 bis, del
decreto-legge n. 6 del 1991.
La norma prevede quattro tipologie di debiti fuori
bilancio, di cui l'ultima ha carattere residuale. Essa ricomprende
nella sua generalita' anche le altre categorie, che debbono
intendersi come una specificazione del principio che, scaduti i
termini di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 e
successive modifiche, solo i debiti fuori bilancio per i quali non
vi e' responsabilita' di un soggetto sono imputabili all'ente e
quindi sanabili.
Nei debiti fuori bilancio per fatto non imputabile alla
volonta' di un soggetto rientrano quelle obbligazioni dovute a causa
di forza maggiore non previdibili, come i debiti fuori bilancio
sorti per effetto di puri fatti (produttori di danno e quindi del
debito di risarcimento), ricostruzioni di carriera, revisioni di
prezzi (nei limiti consentiti dall'ordinamento) o di condizioni
contrattuali, i debiti derivanti da contratti di durata, da
partecipazione a consorzi o a gestione di servizi, nei quali la
quantificazione del debito o di parte di esso avviene a consuntivo.
Tali debiti sono ammissibili al piano di estinzione se
maturati in data successiva al 12 giugno 1990, ma entro il 31
dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio, con
l'osservanza delle condizioni e procedure previste dal comma 2,
dell'articolo 24, del decreto-legge n. 66 del 1989.
Per i debiti sorti in vigenza dell'esercizio finanziario a
cui si riferisce l'ipotesi di bilancio ed appartenenti alle tipologie
di cui al comma 4, articolo 12 bis, del decreto-legge n. 6 del 1991,
l'ente deve provvedere prioritariamente con risorse proprie o con
l'attivazione della procedura di cui all'articolo 1 bis del decreto-
legge 1 luglio 1986, n. 318 convertito dalla legge 9 agosto 1986, n.
488. Solo qualora l'ente dia dimostrazione di non poter provvedere ai
sensi della citata normativa, l'organo della liquidazione puo'
prevederne, essendo in corso la procedura di dissesto, l'ammissione
con riserva alla massa passiva.
Si ribadisce che qualora trattasi di debiti precedenti al
12 giugno 1990 e non riconosciuti dall'ente entro il 15 luglio 1991
gli stessi vanno esclusi dalla massa passiva, con le conseguenze in-
dicate al punto 11.3 della presente circolare.
12. Tipologie di debiti fuori bilancio.
12.1 Debiti fuori bilancio relativi ad espropri.
La legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificata
dall'articolo 12, comma 4 bis, del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415 convertito dalla legge 28 febbraio 1980, n. 38 ha
autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui, con
ammortamento a carico dello Stato, destinati al finanziamento dei
maggiori oneri di esproprio maturati alla data del 31 dicembre
1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica
utilita' da parte dei comuni e delle province.
Veniva altresi' prevista la possibilita' di ricorrere, per
la parte non coperta dalla Cassa depositi e prestiti, a mutui a
carico dell'ente, ai sensi del comma 8, dell'articolo 24 del
decreto-legge n. 66 del 1989.
Con l'articolo 6 del decreto-legge 6 del 1991 il termine
e' stato spostato a quello dell'entrata in vigore della norma, cioe'
al 15 marzo 1991. Infine l'articolo 6 del decreto-legge n.8 del
1993, ha stabilito la possibilita' di finanziamento degli oneri per
espropri maturati sino alla data di entrata in vigore della
disposizione.
La norma, come modificata in sede di conversione dalla
legge n. 68 del 1993, ha previsto la possibilita' di finanziare,
oltre i maggiori oneri di esproprio per opere pubbliche o di
interesse pubblico, rideterminati ai sensi dell'articolo 15 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 come sostituito dall'articolo 14
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5 bis
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, anche quelli derivanti da sentenze passate in
giudicato o accordi bonari su determinazione dell'ufficio tecnico
erariale, nonche' le maggiori somme dovute a titolo di risarcimento
per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali
e svalutazione monetaria. Tali disposizioni sono da tener presente
ai fini dell'individuazione dell'ammontare dei debiti fuori bilancio
per espropri da ammettere alla liquidazione. In particolare si puo'
fare riferimento alla circolare 4 aprile 1990, n. 1174 della Cassa
depositi e prestiti, come integrata dalla circolare 27 aprile 1993,
n. 1190, ai fini della documentazione necessaria a comprovare il
debito.
Le disposizioni sopra indicate necessitano di essere co-
ordinate con il riconoscimento dei debiti previsto dagli articoli 24
e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 ed in particolare con la
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 bis, della legge n.
80 del 1991, per quanto attiene alla eventualita' di una
sovrapposizione tra i diversi canali di finanziamento.
L'inserimento di debiti fuori bilancio per oneri
espropriativi nella massa passiva esclude le altre forme di
finanziamento ed il fatto deve risultare da apposita
attestazione dell'ente, in quanto non e' ammissibile un duplice
finanziamento per lo stesso oggetto. Qualora l'ente ottenga un
finanziamento da un istituto di credito a seguito di domanda
presentata prima dell'insediamento del commissario o della
commissione liquidatrice e' tenuto a darne comunicazione immediata
all'organo della liquidazione, al fine di escludere il relativo
debito dalla massa passiva. Se il debito e' stato gia' pagato con
il piano di estinzione, l'ente e' tenuto a rinunciare al
finanziamento successivamente ottenuto.
Per quanto attiene alla data di riferimento del debito,
sono riconducibili nella massa passiva tutti gli oneri relativi ad
espropriazioni o piu' generalmente acquisizioni di aree per opere o
interventi di interesse pubblico, anche senza titolo, che siano
avvenute prima del 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di
bilancio, sia che figurino tra i residui passivi siano che siano tra
i debiti fuori bilancio, con le specificazioni di seguito indicate.
Qualora l'ammontare del debito fosse gia' certo e liquido
alla data del 12 giugno 1990 lo stesso doveva essere riconosciuto
dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991. Nel caso quindi che
non sia stato riconosciuto nel suddetto termine il debito non viene
ammesso alla massa passiva e va proposta l'azione al Procuratore
della Corte dei conti per il mancato riconoscimento del debito fuori
bilancio.
Per i debiti fuori bilancio, successivi al 12 giugno
1990, conseguenti ad espropriazioni illegittimamente iniziate o in
presenza di carenza assoluta di titolo all'impossessamento del bene
da parte dell'ente, gli stessi sono ammissibili alla massa passiva
solo in presenza di una sentenza che giustifichi l'accessione
invertita del bene stesso e quantifichi quanto dovuto per occupazione
senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria.
Il debito fuori bilancio, successivo al 12 giugno
1990, e' dovuto ad un maggiore onere risultante dalla differenza tra
indennita' definitiva rideterminata e indennita' originariamente
stabilita, in presenza di procedure espropriative regolarmente
iniziate, non prevedibile, perche' conseguente ad una modifica della
disciplina legislativa, rientra nell'ipotesi di cui al comma 4,
dell'articolo 12 bis della legge n. 80 del 1991.
Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio per oneri di
esproprio maturati successivamente al 31 dicembre dell'anno
precedente l'ipotesi di bilancio, gli stessi vanno di massima
esclusi dalla massa passiva, se ne e' possibile il finanziamento con
le procedure di cui alla legge n. 458 del 1988 e successive
modifiche. Altrimenti l'ente deve dare la dimostrazione che non e'
in grado di finanziarli ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-
legge n. 318 del 1986 perche' possano essere ammessi con riserva
alla massa passiva.
In merito all'acquisizione di aree per i piani di edilizia
economica e popolare e quelle relative ai piani di insediamento
industriale, l'inserimento nella massa passiva e' ammesso per i
debiti conseguenti ad acquisizione delle aree per la realizzazione
dei soli servizi (strade, scuole, verde, ecc.) con l'esclusione di
quelle cedute e date in concessione superficiaria ai privati, a coop-
erative, agli I.A.C.P. e ad altri enti pubblici per la realizzazione
degli immobili e degli insediamenti produttivi i cui maggiori oneri
debbono ricadere sugli anzidetti beneficiari, in tutti i casi nei
quali l'ente sia in grado di adottare i provvedimenti di recupero a
carico degli acquirenti o concessionari delle aree.
Infine e' necessario che l'organo della liquidazione
acquisisca attestazione che l'opera e' stata realizzata sulla base di
un progetto approvato dall'organo competente e che non e' piu'
possibile la retrocessione del bene.
12.2 Debiti conseguenti a sentenze passate in giudicato e capacita'
transattiva dell'organo di liquidazione.
Il comma 4 dell'articolo 12 bis della legge n. 80 del
1991 prevede che successivamente al 15 luglio 1991 possono essere
riconosciuti debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno
1990, conseguenti a sentenze passate in giudicato.
Il comma 3, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del
1993 riconosce alla commissione o al commissario liquidatore il
potere di transigere vertenze in atto e pretese in corso.
Entrambe le disposizioni non presentano difficolta' in-
terpretative se si tengono fermi i riferimenti temporali come
precisati al precedente punto. In particolare sono ammissibili
alla massa passiva i debiti fuori bilancio per sentenze passate in
giudicato successivamente alla data del 12 giugno 1990, anche se
riferite a debiti sorti prima di tale data e non riconosciuti
dall'ente.
Qualora la sentenza sia passata in giudicato in data
anteriore al 12 giugno 1990, il debito doveva essere riconosciuto
dall'ente ai sensi degli articoli 24 o 25 del decreto-legge n.66 del
1989 e successive modifiche. Il mancato riconoscimento comporta
l'attivazione nella procedura di accertamento di eventuale
responsabilita' avverso gli organi dell'ente.
Per le sentenze divenute esecutive successivamente al 31
dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, la spesa e'
ammissibile alla massa passiva solo dopo che l'ente abbia dimostrato
l'impossibilita' di provvedere al finanziamento con la spesa
corrente o le procedure di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge
n. 318 del 1986.
Per i debiti fuori bilancio sorti precedentemente al 12
giugno 1990 non riconosciuti dall'ente in quanto totalmente od anche
solo in parte privi della certezza, a seguito di una vertenza in
corso, e' possibile la definizione e l'ammissione alla massa passiva
solo a seguito della transazione della vertenza ad opera
dell'organo straordinario della liquidazione. Le vertenze per debiti
sorti successivamente al 31 dicembre dell'anno dell'ipotesi di
bilancio sono di competenza dell'ente e non rientrano nella massa
passiva della liquidazione.
L'atto di transazione consiste in una scrittura in
forma pubblica o privata con la quale si raggiunge l'accordo tra
l'organo della liquidazione ed il creditore sull'ammontare
complessivo del credito, comprensivo sia di oneri accessori
(interessi) che di quelli connessi (rivalutazione monetaria) al
credito principale, quando dovuti, senza che resti nulla in sospeso.
Da tener presente la disposizione di cui al comma 3
dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 ove si precisa
che, in deroga ad ogni altra disposizione, i debiti insoluti non
producono interessi, rivalutazione monetaria o altro dalla data
della delibera che dichiara il dissesto, e che quindi in nessun
caso possono venir ammessi alla liquidazione, nemmeno con un atto di
transazione. Tale disposizione non puo' essere applicata agli enti
locali per i quali e' stato approvato, con decreto ministeriale, il
piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
66 del 1989, anche se non autorizzati alla contrazione del mutuo per
il finanziamento del fabbisogno pregresso (per effetto del mancato
espletamento delle procedure di mobilita' del personale dipendente
dichiarato in esubero - articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 8
del 1993). Pertanto la norma di cui al comma 3 dell'articolo 21 del
decreto-legge n. 8 del 1993 e' vigente solo per gli enti che hanno
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 21 del
citato decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge n. 68
del 1993 e per gli enti i cui piani di risanamento, deliberati ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, non sono
stati ancora approvati con decreto ministeriale. Per questi ultimi il
riferimento temporale per l'esclusione degli oneri accessori e
connessi decorre dalla data del 21 marzo 1992, data di entrata in
vigore del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, i cui effetti
prodotti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della
legge n. 68 del 1993.
Gli interessi moratori (articolo 1224 codice civile)
sono dovuti esclusivamente se vi e' stato un atto di messa in mora da
parte del creditore, ed a far data da tale atto.
Gli interessi corrispettivi di cui all'articolo 1282 del
codice civile possono essere ricompresi nella valutazione
complessiva del credito effettuata in sede di transazione, ma solo se
la conclusione transattiva della pretesa del creditore trova
giustificazione in un vantaggio per l'ente.
Piu' in generale nessun atto transattivo puo' ricevere
l'assenso da parte dell'organo di liquidazione se non risulta in
maniera esplicita il vantaggio che ne deriva all'ente. Tale
vantaggio va ad affiancarsi a quello del creditore di vedere
riconosciuto ed ammesso il proprio credito alla massa passiva,
acquistando cosi' la certezza di partecipare alla liquidazione
(totale o parziale) dell'importo che gli e' dovuto. Ma, si ribadisce,
il commissario o la commissione liquidatrice agiscono non negli
interessi dei creditori, ma nell'interesse pubblico al risanamento
delle finanze dell'ente.
Sono inseriti nella massa passiva d'ufficio i debiti,
comprensivi della sorte capitale, accessori e spese, rinvenenti da
procedure esecutive in corso al momento della deliberazione del
dissesto, gia'liquidate dal giudice o per le quali sia stato
richiesto al giudice dell'esecuzione il provvedimento dichiarativo
dell'estinzione del procedimento esecutivo, come specificato dal
comma 3, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993,
convertito dalla legge n. 68 del 1993.
In tali casi la dichiarazione di estinzione da parte del
giudice delle procedure esecutive pendenti comporta la liquidazione
dell'ammontare del debito, intesa questa in senso tecnico, cioe' che
il debito, gia' certo, e' reso liquido e quindi deve essere inserito
nella massa passiva della liquidazione. Il debito diverra' quindi
esigibile con l'approvazione del piano di estinzione.
Sull'ammissibilita' del debito relativo a procedimenti esecutivi
liquidati dal giudice non e' data all'organo della liquidazione
nessuna valutazione discrezionale dovendo procedere d'ufficio
all'inserimento nella massa passiva. Qualora il commissario o la
commissione abbiano notizia di un'azione esecutiva pendente per un
debito rientrante nella loro competenza, e l'ente non abbia
provveduto ad attivarsi, dovranno essi provvedere a chiedere al
giudice il provvedimento dichiarativo dell'estinzione dell'azione.
13. La gestione con vincolo di destinazione.
Sono entrate e spese a destinazione vincolata quelle che
sono definite tali da una norma di legge o da un atto amministrativo.
L'esempio piu' evidente e' dato dai contributi per il rilascio delle
concessioni edilizie, di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, i cui proventi, per il disposto dell'articolo 12 della
stessa legge, come modificato dall'articolo 16 bis della legge 9
agosto 1986, n. 488, debbono essere versati in conto corrente
vincolato presso la Tesoreria del comune.
I proventi delle concessioni edilizie e delle relative
sanzioni debbono essere utilizzati esclusivamente per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
il risanamento dei complessi edilizi nei centri storici, per
l'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei
programmi pluriennali, e, nel limite massimo del 30 per cento, per
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Sono sicuramente a destinazione vincolata i mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti per espressa determinazione
dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1 marzo 1992 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1992, n. 65) ed in generale
tutti i mutui per la realizzazione di opere pubbliche e le relative
spese, in considerazione dell'obbligo, a pena di nullita' del
contratto di mutuo, di specificare la natura dell'oggetto del
finanziamento.
Per i contributi statali e regionali o di altri enti e'
necessario rinvenire nella norma o atto che ne dispone la concessione
il vincolo di destinazione.
Si tenga conto che l'ambito di autonomia gestionale in
relazione ad entrate vincolate puo' variare in funzione della natura
del vincolo. Alcune possono essere utilizzate con criteri liberi
in quanto il vincolo attiene solo alla materia, come nel caso dei
contributi regionali per funzioni trasferite ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In altre
situazioni il vincolo non consente l'utilizzazione del contributo se
non per la specifica spesa per la quale e' stato concesso il
finanziamento e richiede una contabilizzazione separata del movimento
di cassa. Il vincolo opera sia come impedimento a destinare a scopi
diversi le somme introitate, sia come impossibilita' di impegnare
importi maggiori di quelli stanziati.
Il principio fondamentale introdotto nella normativa sul
dissesto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' quello
di una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali
dell'ente e l'organo speciale della liquidazione. Rientrano nella
competenza esclusiva dell'organo straordinario della liquidazione
la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di tutti i residui
attivi e passivi alla data del 31 dicembre precedente l'anno
dell'ipotesi di bilancio, compresi quelli aventi vincolo di
destinazione. Ne consegue che anche i residui relativi ad opere
pubbliche finanziate con mutui o con contributi vincolati, non
differiscono, in quanto alla loro gestione, da tutte le altre
situazioni pregresse.
E' da rilevare che, ove per le spese a specifica
destinazione non siano rinvenibili in tutto o in parte le risorse
finanziarie ed ove l'ente non intenda ricostituirle, esse dovranno
essere ritenute valide solo per la parte effettivamente coperta
finanziariamente. Della diversa destinazione delle risorse dovra'
farsi rapporto alla Procura della Corte dei Conti.
Il comma 6, dell'articolo 6 del Regolamento concernente le
modalita' applicative del risanamento degli enti locali dissestati
prevede che i residui attivi ed i corrispondenti residui passivi
della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva.
Si intende con cio' che le spese che trovano copertura in un'entrata
vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere
finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione
della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di
estinzione delle situazioni pregresse.
La competenza per quanto attiene alla liquidazione
delle relative spese e all'emissione dei mandati e' dell'organo
straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno,
puo' procedere al pagamento, proprio perche' trattasi di spese con
proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del
piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarita'
della spesa previste dalla legge.
Le deliberazioni di approvazione degli stati di
avanzamento dei lavori non sono strettamente necessarie, in quanto la
liquidazione degli stessi avviene sulla base di un certificato di
pagamento redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, fatto
salvo il rispetto della normativa regolamentare comunale. L'unica
verifica necessaria attiene alla effettiva acquisizione della
relativa entrata. Tale verifica puo' essere fatta con atto
deliberativo ad opera dell'organo straordinario della liquidazione o
dell'ente. In questo secondo caso l'organo della liquidazione
delibera la presa d'atto dell'operato del comune o della provincia e
dispone la liquidazione dando conto dei motivi per i quali si pro-
cede al pagamento prima dell'approvazione del piano di estinzione
Richiedono necessariamente la deliberazione degli organi
competenti dell'ente gli atti di collaudo ed i certificati di
regolare esecuzione, prima di disporre il saldo dei lavori.
In ogni caso l'organo straordinario della liquidazione ha
titolo ad avvalersi della collaborazione degli uffici dell'ente per
la verifica degli atti amministrativi che giustificano il pagamento
della spesa.
Per quanto attiene alle entrate per concessioni edilizie,
stante il regime di stretto vincolo che la legge ha disposto sulle
stesse, l'organo della liquidazione puo' utilizzare la parte dei
contributi percepiti dall'ente prima del 31 dicembre precedente
l'anno dell'ipotesi di bilancio e non ancora impegnati, sino alla
data dell'insediamento del commissario o commissione liquidatrice,
esclusivamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio relativi
ad opere di urbanizzazione di cui all'articolo 12 della legge n. 10
del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono
quelle definite dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, come modificato con l'articolo 44 della legge n. 865 del
1971, e per effetto dell'articolo 17 bis del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441. Sono state integrate, per quanto attiene all'inclusione
dei parcheggi, dall'articolo 11 della legge 14 marzo 1989, n. 122,
per le opere cimiteriali dall'articolo 26 bis del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38
e per gli edifici di culto dall'articolo 53 della legge 20 maggio
1985, n. 206.
14. Il regime delle prescrizioni
La prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto
soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso
che non lo esercita per un tempo determinato dalla legge. E'
regolata in via generale dalle norme del codice civile, articolo
2934 e seguenti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone
diversamente.
Per quanto attiene alle partite attive e' sconsigliabile,
per l'organo della liquidazione, rinunciare al diritto alla
riscossione di entrate proprie dell'ente, anche se prescritte, in
quanto la prescrizione deve essere fatta valere dal debitore, che
potrebbe voler pagare comunque. In ogni caso si rammenta che non e'
ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in
adempimento di un debito prescritto.
Non e' sicuramente in potere dell'amministrazione, e di
conseguenza dell'organo della liquidazione, rinunciare ad opporre la
prescrizione che sia compiuta dei debiti contratti verso terzi, in
quanto i principi che sono alla base della contabilita' pubblica non
consentono di effettuare pagamenti non dovuti (articolo 380 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827).
I crediti inesigibili devono trovarsi in evidenza in
apposito registro delle scritture patrimoniali fino a che permanga il
diritto alla riscossione ai sensi dell'articolo 2, del decreto
ministeriale 15 luglio 1980 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1980, n.
221).
Per quanto attiene alle entrate tributarie si richiama
l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 290 del testo unico per
la finanza locale che stabilisce che i ruoli principali e
suppletivi non possono che riguardare le imposte previste nei bilanci
dell'anno in corso e dei due esercizi precedenti, questo qualora
l'ente non abbia provveduto a tale incombenza.
A tal fine e' sufficente che la delibera che approva il
ruolo sia adottata entro il 31 dicembre. Le partite iscritte al
ruolo entro il limite triennale, debbono considerarsi estinte per
decadenza, comprese le ipotesi di reiscrizione automatica.
Diversamente sono soggetti alla prescrizione quinquennale,
se non diversamente disposto, i debiti d'imposta una volta iscritti
al ruolo.
L'interruzione della prescrizione ha luogo nel caso che
il titolare del diritto compie un atto con il quale esercita il
diritto stesso, come nel caso di notificazione di un atto giudiziale
o di costituzione in mora del debitore, ovvero perche' il diritto
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto.
Cosi' non opera la prescrizione nei confronti dei debiti
fuori bilancio riconosciuti dall'ente. Se il riconoscimento non era
dovuto perche' il debito era prescritto si configura la situazione
di danno patrimoniale denunciabile al Procuratore della Corte dei
conti.
Di seguito si indicano, a titolo di esempio, alcune
situazioni ricorrenti per l'ente locale:
1) situazione in cui l'ente e' creditore:
- prescrizione decennale: proventi dell'acquedotto, oneri
di urbanizzazione delle concessioni edilizie, proventi per l'uso
di impianti ed attrezzature, ritenute previdenziali ed
assistenziali a carico dei dipendenti, alienazioni di immobili;
- prescrizione quinquennale: contravvenzioni, contributi dello
Stato e della regione per spese diverse, affitti in genere di
beni immobili;
2) situazioni in cui l'ente e' debitore:
- prescrizione decennale: corrispettivo degli appalti dei
lavori pubblici, contributi a favore di terzi o una tantum, spese
varie come energia elettrica, riscaldamento, cancelleria,
acquisto macchine mobili ecc., tutti i casi in cui non e'
modificata la prescrizione ordinaria;
- prescrizione quinquennale: indennita' di carica
amministratori, stipendi e pensioni ai dipendenti, canoni appalti
dei servizi, contributi consorziali, affitti passivi, interessi
passivi periodici, spese per le manutenzioni, quote associa-
tive;
- prescrizione triennale: spese per progettazioni e per
l'utilizzo di professionisti.
La prescrizione applicabile al credito principale si applica
anche a quello connesso, rivalutazione monetaria, ed a quello
accessorio, interessi corrispettivi.
15 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Termini di
presentazione.
L'ipotesi di bilancio riequilibrato deve essere redatta su
modello ufficiale e deve essere deliberata dal consiglio dell'ente
e presentata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio
di tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario
della liquidazione.
In sede di prima applicazione, come specificato dalla
circolare telegrafica del Ministero dell'interno n. 22 del 27 agosto
1993 per gli enti per i quali e' stato nominato l'organo
straordinario di liquidazione in data anteriore a quella di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge
n. 8 del 1993, i termini decorrono dalla data di pubblicazione di
quest'ultimo.
L'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 142 del 1990. Il
termine di tre mesi e' perentorio, e di conseguenza verranno
immediatamente attivate le procedure per lo scioglimento del
consiglio dell'ente inadempiente. Ai sensi del comma 3 del citato
articolo 39 della legge n. 142 del 1990 con il decreto di
scioglimento si provvedera' alla nomina di un commissario che, in
sostituzione dell'organo sciolto, provvedera' all'approvazione
dell'ipotesi di bilancio.
Si sottolinea che il termine perentorio di tre mesi per
la presentazione dell'ipotesi di bilancio e' il termine massimo, e
nulla osta che l'ipotesi di bilancio venga deliberata e presentata
anche prima della nomina dell'organo straordinario della
liquidazione, al fine di consentire l'approvazione ministeriale nei
tempi piu' brevi possibili.
Per le ipotesi di bilancio i cui termini di presentazione
sono scaduti prima della pubblicazione del D.P.R., questi debbono
intendersi decorrenti dalla stessa data, a motivo
dell'impossibilita' di conoscere le norme regolamentari. In materia,
richiamasi la circolare FL 22/93 del 27 agosto 1993.
16. Condizioni preliminari per l'adozione della delibera di
approvazione dell'ipotesi di bilancio.
Presupposto indispensabile per la deliberazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e' l'avvenuta esecutivita'
della deliberazione con la quale l'ente dichiara il dissesto.
L'ente che ha un bilancio di previsione approvato
regolarmente ed esecutivo agli effetti di legge non puo' deliberare
il dissesto e quindi approvare per lo stesso esercizio un'ipotesi di
bilancio riequilibrato.
17. Contenuto dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
L'ipotesi di bilancio riequilibrato deve essere redatto
sulla base di modelli ufficiali conformi alle disposizioni del D.P.R.
n. 421 del 1979 e successive modifiche ed integrazioni.
A differenza di un bilancio di previsione ordinario non
devono essere riportati gli stanziamenti relativi a residui attivi e
passivi, in quanto l'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 ha
attribuito la competenza su tutta la gestione pregressa ad un organo
straordinario di liquidazione, rimanendo affidata agli organi
istituzionali dell'ente solo la gestione relativa alla competenza.
Analogamente il fondo iniziale di cassa da prevedersi nell'ipotesi
sara' di valore zero.
L'ente di conseguenza e' tenuto ad astenersi
dall'effettuare operazioni in ordine alla riscossione e pagamento
dei residui e degli eventuali debiti fuori bilancio dalla data della
deliberazione che dichiara il dissesto, fatti salvi casi produttivi
di gravi e comprovati pregiudizi economici per l'ente.
Qualora l'ente abbia provveduto ad effettuare (nelle
more della nomina dell'organo straordinario di liquidazione o
perche' il dissesto era stato gia' dichiarato antecedentemente
alla data del 21 marzo 1992) riscossioni in conto residui attivi e/o
pagamenti di residui passivi, di competenza dell'organo
straordinario di liquidazione, le suddette operazioni debbono essere
contabilizzate nell'ipotesi di bilancio ed a tal fine si dovranno
prevedere nelle partite di giro due capitoli di pari importo.
Nel prevedere i suddetti stanziamenti l'ente dovra'
tenere conto della compensazione da effettuarsi all'atto
dell'istituzione del fondo di cassa della liquidazione per i
residui passivi gia' pagati dall'ente, come gia' specificato al
punto 7 della presente circolare.
Gli stanziamenti di cassa da prevedersi nell'ipotesi di
bilancio si riferiranno all'ammontare degli stanziamenti di
competenza nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n.
421 del 1990.
18. Manovra tariffaria.
Prioritariamente alla deliberazione dell'ipotesi di
bilancio, o comunque contestualmente alla stessa, l'ente deve
deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative ai tributi
(imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti),
canoni patrimoniali, con il recupero della base imponibile in
presenza di fenomeni di evasione. Questo obbligo permane per i dieci
anni successivi all'approvazione ministeriale.
Si rammenta che ai sensi del comma 5, dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 66 del 1989 l'ente dissestato puo' deliberare gli
aumenti tariffari anche in deroga ai termini ordinari di legge.
Per quanto attiene ai servizi a domanda individuale
l'ente e' tenuto ad approvare tariffe che assicurino la copertura del
36 per cento dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi
degli utenti.
Per quanto attiene ai diritti di segreteria istituiti dal
comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1993 gli stessi
devono essere applicati in modo da garantire che per ciascuna
categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse
ricompreso, l'applicazione del livello massimo.
Per l'imposta comunale sugli immobili gli enti sono
tenuti obbligatoriamente a deliberare l'aliquota massima del 6 per
mille, fatta salva la facolta' di applicare l'aliquota del 7 per
mille ricorrendone i presupposti.
Si richiama infine l'attenzione sul fatto che l'ente
deve attivarsi per applicare e riscuotere con la massima speditezza
i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
provvedersi, qualora non l'abbia fatto, degli strumenti urbanistici
obbligatori per legge.
La manovra tariffaria relativa ai comuni dissestati non
puo' limitarsi alla mera applicazione delle tariffe massime di
legge, ma gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero
dell'interno, Ufficio risanamento enti dissestati, tutti i
provvedimenti adottati ai fini di accelerare i tempi per le
riscossioni e per l'eliminazione dell'evasione contributiva.
La mancata effettuazione della manovra tariffaria in
tutti i suoi aspetti, dalla fissazione delle tariffe alla celere
riscossione di tutti i proventi relativi, costituisce motivo
ostativo per l'ottenimento del parere favorevole da parte della
Commissione di ricerca per la finanza locale e per il conseguente
decreto approvativo.
La manovra tariffaria deve permanere per i dieci anni
successivi all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
19. Contribuzioni diverse da prevedere nell'ipotesi di bilancio.
L'ente e' tenuto a prevedere anche:
- i contributi erariali per l'anno dell'ipotesi negli
importi effettivamente spettanti. A tal fine e' possibile
richiederne l'importo al Ministero dell'interno -
Direzione generale per l'amministrazione civile - Direzione
centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari -
Ufficio risanamento enti dissestati. Analoga richiesta
potra' essere fatta per conoscere l'ammontare del
contributo erariale per l'allineamento alla media di cui
alla lettera b), comma 4, dell'articolo 14 del Regolamento
di attuazione.
- il contributo una tantum per il personale posto in
mobilita', al titolo II dell'entrata cat. 1', ma solo per
quello eccedente il rapporto medio dipendenti/abitanti
della fascia demografica di appartenenza, e solo per il
periodo intercorrente dalla data della deliberazione che
dispone la mobilita' e contestualmente approva la
graduatoria del personale suddetto, sino all'effettivo
trasferimento da parte del dipartimento della funzione
pubblica ad altro ente. Puo' risultare pregiudizievole al
rimborso del personale in mobilita' una deliberazione
redatta in maniera lacunosa e comunque da cui non si evince
con chiarezza la messa in mobilita' delle singole unita' di
personale.
L'ente e' altresi' invitato a prevedere nell'ipotesi di
bilancio contributi per la realizzazione di opere pubbliche o per
altra finalita' solo se esiste una ragionevole certezza
dell'assegnazione degli stessi.
20. Documenti accompagnatori dell'ipotesi di bilancio.
20.1 La relazione previsionale e programmatica
L'ente deve deliberare ai sensi dell'articolo 1 quater,
commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 55 del
1990 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131, la relazione previsionale e programmatica nella quale
dovra' essere dato conto, oltre che dei dati normalmente richiesti
per tutti gli enti, anche dell'effettiva realizzabilita' degli
obiettivi di risanamento nell'arco dei 3 anni successivi alla
dichiarazione di dissesto, con particolare riferimento alla
gestione delle aziende e degli altri organismi dipendenti dall'ente
locale. E' invece facolta' dell'ente deliberare un'ipotesi di
bilancio pluriennale.
20.2 La relazione del revisore o del collegio dei revisori dei
conti sull'ipotesi di bilancio.
L'organo di revisione deve esprimere una valutazione
complessiva sulla validita' delle misure adottate dall'ente per il
riequilibrio del bilancio ed in particolare, con riferimento alla
redazione dell'ipotesi:
- confermare la veridicita' delle previsioni di entrata e
di spesa;
- esprimere una valutazione sui tempi necessari all'ente
per l'attivazione delle riscossioni e dei pagamenti e per
l'eliminazione dell'evasione contributiva;
- esprimere una propria valutazione sulla congruita' e
coerenza delle previsioni e sulla riduzione dei costi dei
servizi.
20.3 Il rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria.
L'ente e' tenuto a curare con la massima precisione la
redazione del rapporto prescritto nel D.P.R. ed a sottoscriverlo in
tutte le sue parti, curandone la perfetta corrispondenza con i dati
dell'ipotesi di bilancio, del conto consuntivo e degli altri
documenti contabili. Il rapporto costituisce documento fondamentale
per l'istruttoria del piano di risanamento e l'omessa presentazione
dello stesso, o una compilazione lacunosa e contraddittoria dei
quadri informativi, puo' essere pregiudizievole per il favorevole
esame da parte della Commissione di ricerca, fatto salvo l'eventuale
accertamento di responsabilita' personali.
21. Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale.
L'ente, prima di deliberare l'ipotesi di bilancio, deve
obbligatoriamente rideterminare la pianta organica, qualora sia
numericamente superiore alle unita' spettanti sulla base del
rapporto dipendenti/abitanti della fascia demografica di
appartenenza, disponendo la mobilita' del personale in esubero.
L'importanza di questo adempimento discende dalla
necessita' di rendere effettivo il riequilibrio dell'ipotesi di
bilancio, che si fonda su un equilibrato rapporto delle diverse
categorie economiche della spesa. La mancata prioritaria
rideterminazione della pianta organica puo' costituire pregiudizio ai
fini dell'emissione del decreto ministeriale di approvazione
dell'ipotesi di bilancio.
Il rapporto dipendenti/abitanti e' quello indicato
nella tabella riportata nella circolare del Ministero dell'interno
F.L. n. 22/89 del 21 giugno 1989. La popolazione da prendere per
riferimento e' quella ufficialmente pubblicata dall'ISTAT al 31
dicembre del penultimo anno precedente l'ipotesi di bilancio, come
disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992.
La deliberazione deve contenere l'esplicita indicazione
del numero dei posti che vengono soppressi e dei posti che
costituiscono la pianta organica rideterminata, con l'indicazione
delle singole qualifiche.
Qualora la pianta organica ed il personale in servizio
siano contenuti entro i limiti del rapporto di fascia dovra' in
ogni caso essere prodotta un'attestazione in tal senso, a firma del
Sindaco, del segretario comunale e del responsabile del personale,
in cui vengono chiaramente individuate le singole qualifiche
professionali, i posti occupati e quelli vaganti, in conformita' ai
dati riportati nell'allegato del personale all'ipotesi di bilancio.
Si rammenta che l'articolo 31 del decreto legislativo n.
29 del 1993 prevede la rilevazione di tutto il personale in
servizio presso le pubbliche amministrazioni, la rideterminazione
delle piante organiche e la ricognizione delle vacanze di organico e
del personale in esubero, ai fini della razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.
L'ente puo' conservare posti vacanti nell'organico
rideterminato nel limite di fascia solo se non venga deliberata
mobilita' di personale.
La rideterminazione della pianta organica deve ispirarsi
a criteri di funzionalita' ed efficienza nell'organizzazione dei
servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili, anche
in considerazione che per i successivi 5 anni non e' possibile
apportare modifiche alla pianta organica ristrutturata, ai sensi del
comma 5, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.
La mobilita' del personale e' obbligatoria in tutti i
casi in cui il personale in servizio a qualsiasi titolo presso
l'ente a tempo indeterminato risulti eccedente rispetto al limite di
fascia. Contestualmente, con lo stesso atto deliberativo, deve essere
approvata la graduatoria per la mobilita', con l'indicazione
nominativa del personale da trasferire ad altro ente. Dovra' essere
altresi' indicata la precisa natura del rapporto di pubblico
impiego.
Si rammenta il contributo "una tantum" per il rimborso
della spesa del personale collocato in mobilita' puo' essere
riconosciuto solo a decorrere dalla data della delibera approvativa
della relativa graduatoria.
L'omissione o il ritardo di tale adempimento puo' di
conseguenza causare danno patrimoniale all'ente, con la relativa
segnalazione al Procuratore della Corte dei Conti per l'eventuale
azione in danno.
La graduatoria di mobilita' deve essere effettuata
sulla base dei criteri indicati dall'articolo 21, del decreto-legge
n. 8 del 1993.
L'atto deliberativo, non appena esecutivo ai sensi di
legge, va trasmesso in duplice copia alla Commissione centrale per
gli organici degli enti locali - Direzione generale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e per
conoscenza alla Commissione di ricerca per la finanza locale, sempre
presso il Ministero dell'interno, conformamente alle disposizioni op-
erative dettate dalla C.C.O.E.L. per l'esame delle piante organiche.
L'approvazione della rideterminazione dell'organico
rideterminato da parte della C.C.O.E.L. e' presupposto necessario per
ottenere il parere favorevole sull'ipotesi di bilancio da parte
della Commissione di ricerca per la finanza locale.
22. Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio.
La Commissione di ricerca per la finanza locale cura
l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e da' il parere al Ministro
dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine
di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.
In caso di necessita', formula richieste istruttorie
all'ente locale, che e' tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di
documentazione entro il termine assegnato, che e' necessariamente
breve.
Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati
dalla Commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto
delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto
l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali
l'ente locale e' tenuto ad adeguarsi.
Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste
istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri il
riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere
della Commissione di ricerca per la finanza locale, nega
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.
Il decreto ministeriale che nega l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio comporta l'applicazione della procedura
prevista dall'articolo 39, lettera a) della legge n. 142 del
1990, determinando lo scioglimento del consiglio comunale, eccettuato
il caso che non si ravvisino responsabilita' imputabili al consiglio
dell'ente in carica.
Ciononostante, l'ente dissestato e' tenuto a rideliberare
per lo stesso esercizio una nuova ipotesi di bilancio in effettivo
riequilibrio, rimuovendo le cause ostative evidenziate nel decreto
ministeriale, al fine di evitare ulteriori danni conseguenti al
comportamento omissivo degli organi.
Si rivolge invito alle Prefetture a diramare copia
della presente circolare agli enti locali, dandone assicurazione ad
avvenuto adempimento.
Il Ministro: Mancino