MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1993 

  Designazione dei comuni della provincia di  Udine  beneficiari  del
contingente di gasolio agevolato, destinato ad uso autotrazione.
(GU n.227 del 27-9-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 marzo 1985, n.  129,  di  ratifica  ed  esecuzione
dell'accordo  tra  la  Repubblica italiana e la Repubblica socialista
federativa di  Jugoslavia  per  il  regolamento  del  traffico  delle
persone  e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe,
con undici allegati e due scambi di  note,  firmati  a  Udine  il  15
maggio 1982, ed, in particolare, l'allegato A) dell'accordo stesso;
  Considerato che, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 211 dell'8 settembre 1992, il Ministero
degli affari esteri ha informato che la Repubblica di  Slovenia,  con
una  serie  di  note verbali in data 31 luglio 1992, ha dichiarato di
subentrare, per quanto di competenza, alla ex Jugoslavia in una serie
di accordi bilaterali, tra i quali quello sopracitato;
  Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge  29  dicembre  1987,  n.
534,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47, che ha previsto l'estensione, limitatamente al prodotto  benzina,
del  regime  agevolativo  previsto  per  la provincia di Gorizia alla
provincia di Trieste e ad alcuni  comuni  della  provincia  di  Udine
indicati nell'allegato A) dell'accordo sopracitato;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, che, al comma  1-
ter  dell'art.  7,  ha  previsto  l'estensione  del  regime agevolato
previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
47,  al prodotto gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno lo-
cale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di  Udine
determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
tesoro;
  Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione dei  comuni
della  provincia  di  Udine  destinatari del beneficio previsto dalla
citata legge 6 febbraio 1992, n. 66;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  I seguenti comuni della provincia di Udine sono destinatari,  oltre
alla  provincia di Trieste, del regime agevolato relativo al prodotto
gasolio, destinato ad uso autotrazione, previsto  dal  comma  1-  ter
dell'art.  7  del  decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito
con la legge 6 febbraio 1992, n.  66:
    1) Attimis;
    2) Cervignano del Friuli;
    3) Chiopris Viscone;
    4) Chiusa Forte;
    5) Cividale del Friuli;
    6) Codroipo;
    7) Corno di Rosazzo;
    8) Drenchia;
    9) Faedis;
   10) Gemona del Friuli;
   11) Grimacco;
   12) Lusevera;
   13) Malborghetto Valbruna;
   14) Manzano;
   15) Moimacco;
   16) Nimis;
   17) Osoppo;
   18) Premariacco;
   19) Prepotto;
   20) Pulfero;
   21) Resia;
   22) San Daniele del Friuli;
   23) Savogna;
   24) S. Giovanni al Natisone;
   25) S. Leonardo;
   26) S. Pietro al Natisone;
   27) Stregna;
   28) Taipana;
   29) Tarvisio;
   30) Tolmezzo;
   31) Torreano;
   32) Udine.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1993
                      Il Ministro delle finanze
                                GALLO
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               SAVONA
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI