MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.229 del 29-9-1993)

   Con   decreto   ministeriale   3   luglio   1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano
(Novara),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  28  ore  settimanali  (lunedi'  a  zero  ore,  martedi' 4 ore
giornaliere, gli altri giorni della settimana ad  orario  pieno)  nei
confronti  di  trentacinque  lavoratori  su  un  organico  totale  di
cinquantuno unita', per il periodo dal 1  febbraio 1993 al 31 gennaio
1994.
   Con decreto ministeriale 3 luglio  1993  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Fonti  San
Michele Amynvals, con sede in Torino e unita' di Vaie (Novara), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  24  ore
settimanali  per  venti lavoratori, su un organico totale di ventotto
unita', cosi'  ripartite  (tre  giorni  lavorativi,  due  giorni  non
lavorativi), per il periodo dal 1  gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   3   luglio   1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Fancy,  con
sede  in  Ornago (Milano) e unita' di Ornago (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali
(suddivisi in due turni  giornalieri  di  5  ore)  nei  confronti  di
quarantadue  operai  a  fronte  di  cinquantadue  unita'  costituenti
l'intero organico, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1   novembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  3 luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. T.M.C.  Torinese  montaggi  costruzioni,  con
sede  in  Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal  6  marzo
1993 al 5 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  luglio  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  S.T.I.,
con  sede  in  Venaria  (Torino),  stabilimenti  in  Cardano al Campo
(Varese) e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993  al  15
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  luglio  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  C.P.R.R.,
con  sede  in  Venaria (Torino), uffici di Torino e Venaria (Torino),
per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino), unita'
in Cascine Vica (Torino) e  Orbassano  (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 30 dicembre 1992 al 29 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtex,
con sede in Adro (Brescia) e stabilimento in Adro (Brescia),  per  il
periodo dal 1  aprile 1993 al 30 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  luglio   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Filatura
Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e stabilimento in Cuneo, per il
periodo dal 13 febbraio 1993 al 12 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  luglio   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Amis
International,  con  sede  in Venaria Torino, stabilimenti in Milano,
Venaria (Torino) e ufficio di Venaria (Torino), per il periodo dal  3
giugno 1993 al 2 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Samigir, con sede in Barletta (Bari) e unita'
in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 27 gennaio 1993 al 26
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Ditta Ficem di Meloni Francesco, con sede in  Torino
e  unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio  1993  al  15
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Utas  2000,  gia' Elektrodata, con sede in
Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 12 gennaio 1993 all'11 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.