MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1993 

  Modificazione   al  decreto  ministeriale  7  maggio  1990  recante
individuazione delle aziende e istituti di credito  con  i  quali  le
regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare
al  ripiano  di parte dei disavanzi delle unita' sanitarie locali per
gli anni 1987 e 1988.
(GU n.229 del 29-9-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto 7 maggio 1990 (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990) con il
quale  - ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella  legge
25  gennaio  1990,  n.  8  -  sono state individuate le aziende e gli
istituti di credito con le quali le regioni e  le  province  autonome
possono  contrarre  mutui  da  destinare  al  ripiano  di  parte  dei
disavanzi delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;
  Visto, in  particolare,  l'art.  1  di  detto  decreto  in  cui  e'
stabilito,  tra  l'altro,  che  i  mutui  in questione possono essere
contratti con  le  aziende  ordinarie  di  credito  che  svolgono  il
servizio  di  tesoreria  per  le  USL, con le sezioni autonome per il
finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' e
con gli istituti e le  sezioni  di  credito  mobiliare  espressamente
indicati;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  dicembre 1992, n. 481, recante
attuazione della  direttiva  89/646/CEE,  con  il  quale  sono  stati
introdotti mutamenti nell'ordinamento bancario;
  Ritenuta la necessita' di adeguare il citato decreto ministeriale 7
maggio 1990 alla normativa vigente;
                              Decreta:
  L'art. 1 del decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 20
giugno 1990, concernente l'individuazione delle aziende e istituti di
credito con i  quali  le  regioni  e  le  province  autonome  possono
contrarre  i  mutui  da  destinare  al ripiano di parte dei disavanzi
delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988, e' sostituito
dal seguente:
  "Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  25  gennaio  1990, n. 8, possono essere
attivate con  tutte  le  banche  operanti  in  Italia  in  base  alla
normativa vigente".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI