Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1993 recante: modalita' di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali e assistenziali.(GU n.231 del 1-10-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il proprio decreto 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1993, recante "Modalita' di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali e assistenziali"; Ritenuto di dover modificare il predetto decreto al fine di disciplinare in modo piu' adeguato alcuni adempimenti previsti dal decreto stesso; Decreta: Fermi restando gli allegati da 1 a 3 del decreto 18 giugno 1993, citato in premessa, il testo del decreto e' sostituito dal seguente: "I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 2 al presente decreto. Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ai quali non si e' reso applicabile, per la parte relativa, il disposto dell'art. 31, comma 1, di detto decreto, le imprese di assicurazione, ove non ne siano gia' in possesso, devono chiedere agli utenti interessati il numero di codice fiscale, al fine del completamento delle comunicazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto nell'allegato 2 al presente decreto. Gli enti previdenziali e assistenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 10, comma 1, lettere l) ed m), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente decreto. La prima fornitura dei supporti magnetici contenenti i dati relativi all'anno 1992 deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1993. Le imprese di assicurazione tenute all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente terzo comma possono effettuare la prima fornitura entro il termine previsto per la fornitura dei supporti relativi all'anno successivo. Le forniture successive devono essere eseguite entro il 31 luglio di ciascun anno relativamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori, ai premi e ai contributi corrisposti nell'anno solare precedente. Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con nota di accompagnamento contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti e il totale degli interessi passivi o dei premi o dei contributi corrisposti. La comunicazione deve essere inoltre sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona autorizzata, dell'azienda, impresa o ente erogatore". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 1993 Il Ministro: GALLO