N. 571 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1993

                                N. 571
   Ordinanza emessa il 17 giugno 1993 dal tribunale di Venezia nella
 richiesta di riesame proposta da Dona' Fausto
 Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa -
    Possesso ingiustificato di  beni  di  valore  sproporzionato  alla
    attivita'  svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale
    condotta come reato proprio richiedendosi per il  soggetto  attivo
    la  qualifica  di indagato per determinati reati o di soggetto nei
    cui confronti si proceda  per  l'applicazione  di  una  misura  di
    prevenzione   -   Irragionevolezza  in  considerazione  della  non
    definitivita' delle suddette qualifiche - Lesione dei principi  di
    eguaglianza e di presunzione di innocenza.
 (D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, secondo comma,
    convertito,  con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356,
    modificato dal d.l. 21 gennaio 1993, n. 14).
 (Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).
(GU n.41 del 6-10-1993 )
                             IL TRIBUNALE
   Vista l'istanza  di  riesame  presentata  dall'avv.  Antonio  Bondi
 nell'interesse  di  Dona' Fausto, indagato nel procedimento penale n.
 1068/93 r.g.n.r. per il reato di cui all'art.  12-quinquies,  secondo
 comma,  del  decreto-legge n. 306/1992 convertito, con modificazioni,
 nella legge n. 356/1992, modificata  dal  decreto-legge  n.  14/1993,
 avverso  il  decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso
 il tribunale di Venezia in data 26 maggio 1993;
    Letti gli atti del procedimento sulla cui base e' stato emesso  il
 provvedimento  suddetto;  sentiti  i difensori dell'indagato i quali,
 all'udienza camerale, hanno enunciato i motivi del riesame e prodotto
 documentazione a sostegno;
    Ritenuto che pregiudiziale al controllo  nel  merito  del  decreto
 citato   e'  l'indagine  relativa  alla  costituzionalita'  dell'art.
 12-quinquies, secondo comma, sopra indicato, questione sollevata  dai
 difensori  del  prevenuto per asserito contrasto con gli artt. 3, 24,
 25, 27 e 42 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    Presupposto del reato di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma,
 citato, e' la pendenza a carico del soggetto di  procedimento  penale
 per   una  delle  ipotesi  criminose  tassativamente  indicate  o  di
 procedimento per l'applicazione di misure preventive.
    Questa disciplina appare in evidente contrasto con il principio di
 "presunzione  di  non  colpevolezza"  stabilito dall'art. 27, secondo
 comma, della Costituzione. Cio' anzitutto in quanto la pendenza di un
 procedimento penale per determinati reati o di  un  procedimento  per
 l'applicazione  di  misure preventive, che costituisce il presupposto
 del reato di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma, e' un dato  di
 fatto  provvisorio  e  procedurale  che  non  implica un accertamento
 definitivo di responsabilita' a  carico  del  soggetto.  Non  sembra,
 quindi,   che   un  elemento  di  tal  genere,  proprio  per  la  sua
 precarieta', possa  costituire  il  presupposto  di  una  fattispecie
 penalmente  rilevante  quale  quella prevista dall'art. 12-quinquies,
 secondo comma.
    A cio' si aggiunga che, per la formulazione di tale norma, l'esito
 del procedimento presupposto appare del  tutto  irrilevante  ai  fini
 della sussistenza del reato nel senso che l'eventuale assoluzione non
 spiegherebbe  alcuna  influenza  sulla  sussistenza del reato ex art.
 12-quinquies, secondo comma.
    Tale disciplina contrasta, dunque, oltre che col gia' citato  art.
 27,  secondo  comma,  della  Costituzione,  anche  col  principio  di
 uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta  costituzionale  in  quanto
 viene  a  sottoporre  alla  medesima  sanzione  penale due situazioni
 completamente differenti tra di loro e, cioe', quella di  chi  venga,
 anche successivamente, assolto dal reato presupposto e quella di chi,
 invece, venga condannato per tale reato.
    Sussiste anche contrasto col principio di ragionevolezza stabilito
 dall'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  la  norma  in oggetto
 sancisce un trattamento diverso per  situazioni  sostanzialmente  non
 dissimili  e,  cioe', quella di chi ha la disponibilita' di ricchezze
 sproporzionate ai suoi redditi od alla sua attivita' economica e  che
 ha pendente procedimento penale per determinati reati e quella di chi
 ha  analoga  disponibilita'  di beni senza aver pendente procedimento
 penale per i suddetti reati.
    Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della  questione
 di  legittimita'  costituzionale  sollevata  e  la sua rilevanza, non
 potendo il presente procedimento  essere  definito  indipendentemente
 della  risoluzione  della  medesima  questione  atteso  che  la norma
 censurata costituisce fondamento della disposta misura cautelare;
    Rilevato, quindi, che il presente procedimento deve di conseguenza
 essere obbligatoriamente sospeso per quanto  disposto  dall'art.  23,
 secondo  comma, della legge n. 87/1953, sospensione applicabile anche
 nei procedimenti di riesame, come ritenuto dalla suprema Corte con le
 sentenze 3 luglio  1992,  prima  sezione,  e  7  luglio  1992,  sesta
 sezione;
    Precisato  che  tale  sospensione  concerne evidentemente anche il
 termine per la decisione previsto  dall'art.  309,  nono  comma,  del
 c.p.p.,  in  applicazione  del disposto dell'art. 173, secondo comma,
 del c.p.p.;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies, secondo comma,
 del d.l. n. 306/1992, convertito con modificazioni  nella  legge  n.
 356/1992,  modificato dal d.l. n. 14/1993, in relazione agli artt. 3
 e 27, secondo comma, della Costituzione;
    Sospende  il  presente  procedimento  e  dispone  che a cura della
 cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e  che
 l'ordinanza sia notificata alla parte e al p.m. nonche' al Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 17 giugno 1993
                         Il presidente: DODERO
                                           I giudici: DEFAZIO - RIGONI
 93C0962