N. 573 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1993

                                N. 573
  Ordinanza emessa il 3 maggio 1993 dalla corte d'appello di Genova,
 sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di
 Jovanovic Radisa
 Processo penale - Imputato minorenne - Appello - Composizione del
    collegio (tre magistrati togati e due giudici onorari) - Lamentata
    omessa   previsione  di  composizione  identica  al  collegio  del
    giudizio di primo grado (due magistrati piu' due giudici  onorari)
    -  Lesione dei principi di eguaglianza nonche' di buon andamento e
    imparzialita' della p.a. - Richiamo all'ordine n. 580/1988 (recte:
    375/1987).
 (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n.
    12, art. 58).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.41 del 6-10-1993 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale nel procedimento penale a  carico  di  Jovanovic
 Radisa  nato in Jugoslavia il 6 luglio 1973 det pac assente, imputato
 del reato di p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56, 624, 625, n. 1 e 2
 del c.p. in Genova il 18 marzo 1991;
    Conclusioni del p.m.: condanna a mesi due  di  reclusione  e  lire
 200.000 di multa;
    Conclusioni dell'appellante: sia concesso il minimo della pena con
 applicazione della sanzione sostitutiva;
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  atto  in  data  28  gennaio 1993 Jovanovic Radisa interponeva
 appello avverso la santenza del tribunale per i minorenni di  Genova,
 che  lo  aveva  condannato  alla  pena di mesi uno di reclusione e L.
 50.000 di multa, ritenendolo colpevole del reato a lui ascritto.
    Lamentava l'appellante che non si era raggiunta piena prova  della
 propria   responsabilita'  penale;  l'escussione  del  vigile  urbano
 Dondina Michele aveva soltanto chiarito che lo Jovanovic  era  munito
 di arnesi da scasso ed era stato visto uscire insieme ad altri nomadi
 dagli stabili di via Palmaro e Colombo nei quali erano stati posti in
 essere  i tentativi di furto; comunque, in via subordinata, lamentava
 che la pena inflitta era eccessiva.
    All'odierna udienza l'appellante non compariva avendo rinunciato a
 presenziare. Sulle conclusioni dell'appellante e del p.g. il collegio
 giudicante sollevava questione di legittimita'  costituzionale  sulla
 base dei seguenti
                              M O T I V I
    L'art.  2  del  r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, prevedeva in ogni
 sede di corte d'appello o  sezione  distaccata  un  tribunale  per  i
 minorenni  composto  da un magistrato, avente grado di consigliere di
 corte di appello, che lo presiedeva, da un magistrato avente grado di
 giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale,  scelto
 tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale,
 di pedagogia.
    Il  successivo  art. 5 prevedeva una sezione per i minorenni della
 corte d'appello, precisando che essa "funziona con l'intervento di un
 privato cittadino, avente i requisiti  prescritti  dall'art.  2".  Il
 legislatore,   avendo   introdotto   il   nuovo   organo  giudiziario
 specializzato, chiamato a giudicare gli affari  relativi  ai  minori,
 parimenti   istituiva   il   giudice   di  secondo  grado,  anch'esso
 specializzato, competente a  riesaminare,  in  sede  di  gravame,  le
 decisioni  del primo giudice. La composizione del collegio giudicante
 del nuovo organo era  identica  a  quella  del  tribunale  ordinario,
 quella  del  giudice  dell'impugnazione  identica  a  qualsiasi altra
 sezione della corte d'appello (che allora peraltro giudicava  con  il
 numero di cinque componenti). Tuttavia nell'uno e nell'altro caso dei
 giudici togati era sostituito da un componente privato.
    Gli  artt.  2  e  5  del  r.d.l.  20  luglio  1934,  n. 1404 (e i
 corrispondenti artt. 50 e  58  del  r.d.  30  gennaio  1941,  n.  12,
 ordinamento  giudiziario) sono stati successivamente modificati dagli
 artt. 4 e 5 della legge 27  dicembre  1956,  n.  1441:  si  e'  cosi'
 previsto  che i componenti privati, sia per il tribunale minorile che
 per la sezione specializzata della corte d'appello, fossero  due,  un
 uomo e una donna, con un'eta' minima di trent'anni (tra le discipline
 di cui essi debbono essere cultori, e' stata inserita la psicologia).
    Da  un  lato,  tuttavia, si e' modificato il numero dei componenti
 del collegio giudicante del  tribunale  per  i  minorenni  (e'  stato
 aggiunto  il secondo componente privato), portando il numero totale a
 quattro: non si e' voluto evidentemente  che  la  componente  togata,
 ridotta  ad un'unita' si trovasse in minoranza, ma, cosi' facendo, si
 e' realizzata  una  composizione  diversa  (quattro  invece  di  tre,
 rispetto al tribunale ordinario), dall'altro si e' mantenuto costante
 il   numero  dei  componenti  del  collegio  giudicante  del  giudice
 d'appello  (sostituendosi  un   componente   privato   ad   uno   dei
 magistrati),  identico  a  quello  di ogni altra sezione della Corte.
 Ancora, successivamente, l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n.  532,
 modificato  l'art.  56  del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ha stabilito
 che la  corte  d'appello  giudichi  col  numero  invariabile  di  tre
 votanti,  e  l'art.  2  della  legge  n.  532/1977  ha  modificato il
 successivo art.  58  (ordinamento  giudiziario)  precisando  che  "la
 sezione  minorile  giudica  con  l'intervento di due esperti aventi i
 requisiti dalla legge che  si  aggiungono  ai  tre  magistrati  della
 sezione".
    E'  noto  a  questo  collegio  che  la  Corte  costituzionale, con
 ordinanza del 31 maggio 1988, n. 580,  ha  ritenuto  manifestatamente
 inammissibile  la  questione  di legittimita' dell'art. 2 del r.d. n.
 1404/1934, come modificato dalla legge n. 1441/1956, nella  parte  in
 cui determina i componenti del collegio del tribunale per i minorenni
 in  numero  pari,  senza stabilire alcun meccanismo di prevalenza, in
 caso  di   parita'   di   voto:   questione   inammissibile   perche'
 implicherebbe   scelte   discrezionali  riservate  all'autonomia  del
 legislatore.
    Dunque di una scelta non incoerente e contraddittoria si tratta, a
 parere della  Corte:  in  effetti  il  rischio,  del  resto  alquanto
 ipotetico,   di  una  paralisi  operativa  e'  stato  superato  nella
 concezione del legislatore del 1956 dall'esigenza  di  assicurare  in
 modo  piu'  incisivo  l'apporto  dei  componenti  privati  (o giudici
 onorari) secondo le  indicazioni  che  del  resto  erano  gia'  state
 espresse  fin  dalla relazione del guardasigilli al decreto del 1934:
 esigenza che tutti i provvedimenti  assunti  si  ispirassero  "ad  un
 sistema  di  conoscenze  giuridiche,  ma  anche  economiche, sociali,
 morali e tecniche e ad una comprensione  profonda  ed  illuminata  di
 tutti  i  bisogni  morali  e  materiali  del  minore  e  del  modo di
 soddisfarli".
    Il bisogno di specializzazione si realizza cosi' con l'inserimento
 dei  due  componenti  privati  (accanto  ai  due   magistrati),   che
 sostituiscono  alla  scienza del diritto, un'adeguata preparazione in
 quelle discipline che conducono ad una piu' compiuta  conoscenza  del
 minore  e  dei  suoi  bisogni. Il giudice collegiale fonde e completa
 opinioni  e  conoscenze  di  tutti  i   suoi   componenti,   offrendo
 un'indubbia   maggior   garanzia   di  una  pronuncia  piu'  adeguata
 all'interesse del minore.
    E il ruolo dei giudici onorari e' stato sempre di piu' valorizzato
 negli  anni  successivi.  Si  pensi,  in  tempi  recenti,  alla nuova
 formulazione dell'art. 50  del  r.d.  n.  12/1941,  cosi'  modificato
 dall'art.   14  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449,  per  cui
 nell'udienza preliminare penale il tribunale per i minorenni  giudica
 composto  da un magistrato e due giudici onorari: al parere 23 luglio
 1990, 7 maggio 1991 del Consiglio superiore della  magistratura,  ove
 si  prevede  l'impiego  dei  giudici  onorari  senza  limiti  che non
 derivino da esigenze di servizio - e non solo in casi eccezionali - e
 si prospetta la loro utilizzazione tramite  deleghe  per  materia;  e
 alla  ampia  ed  organica circolare del C.S.M. su formazione e nomina
 dei giudici onorari, approvata il 30 gennaio 1992.
    Se  dunque  la  scelta  discrezionale  del  legislatore  circa  la
 composizione  del  collegio  del  tribunale  per  i  miorenni  non e'
 incoerente, contraddittoria o logicamente viziata, non altrimenti  si
 potrebbe  affermare  per  la composizione del collegio, della sezione
 minorile della corte l'appello.
    L'apporto dei giudici onorari e' e deve essere identico  in  primo
 grado  come  in  appello.  E, come si e' visto, alle origini un certo
 parallelismo esisteva: un unico componente privato  che  si  inseriva
 nella  regolare composizione del collegio del tribunale o della corte
 d'appello.  Il  parallelismo,  che  gia'  comunque  era   imperfetto,
 (variava  il  numero  globale  dei  componenti  in  primo  grado e in
 appello) e' totalmente contraddetto dalle successive  modifiche  (che
 per  la  sezione  minorile  appaiono  del  tutto casuali, e non certo
 guidate da un disegno coerente). Va, a  questo  proposito,  ricordare
 che  di  regola,  ove  il  legislatore  senta l'esigenza di istituire
 sezioni  specializzate  per  determinate  materie,   anche   con   la
 partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (ad es.
 sezione  specializzata  agraria, sezioni specializzate per le tossico
 dipendenze:  queste  ultime  oggi  soppresse)  o   di   regolare   la
 partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia
 (corte  d'assise,  corte  d'assise  d'appello),  secondo,  del  resto
 l'indicazione della Carta costituzionale (art. 102, secondo  e  terzo
 comma)  adotta  una  composizione  identica  del  collegio in primo e
 secondo grado.
    Ne' si potrebbe sostenere che il tribunale per  i  minorenni  come
 organo  giudiziario  specializzato  potrebbe  avere  una composizione
 inusuale (quattro membri) e non cosi' il giudice d'appello che,  come
 mera   sezione  specializzata,  dovrebbe  rispettare  il  numero  dei
 componenti di ogni altra sezione della corte d'appello, eventualmente
 aggiungendo i giudici onorari.
    Al   contrario,   ad   es.   la   sezione   specializzata    delle
 tossicodipendenze (oggi soppressa) della corte d'appello era composta
 da  un  presidente  e da un magistrato togato e da due esperti, cosi'
 come la sezione specializzata del tribunale.
    Dunque  la  scelta  del  legislatore  circa  la  composizione  del
 collegio  della  sezione per i monorenni della corte d'appello sembra
 incoerente, contraddittoria, non immune da vizi logici e, come  tale,
 potrebbe  violare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
 Costituzione.
    Ma  le  norme  in  esame  potrebbero  violare  un'altro  principio
 costituzionale: com'e' evidente,  se  il  collegio  giudicante  fosse
 composto  soltanto  da due magistrati (e non tre) oltre i due giudici
 onorari, il  terzo  magistrato,  in  oggi  necessariamente  impegnato
 presso la sezione per i minorenni, potrebbe essere assegnato ad altri
 compiti  o  magari potrebbero costituirsi diversi collegi nell'ambito
 della  medesima  sezione  minorile  con  un  evidente,  piu'  spedito
 espletamento del lavoro giudiziario.
    E  pertanto la norma in questione potrebbe essere in contrasto con
 il precetto dell'art. 97 della Costituzione per cui i pubblici uffici
 (e sicuramente anche quelli  giudiziari)  devono  essere  organizzati
 secondo disposizioni di legge, in modo che ne sia assicurato "il buon
 andamento (oltre che l'imparzialita' dell'amministrazione)".
    Sulla base di quanto osservato, appare ammissibile la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. n. 1404/1934 e 58
 del   r.d.  n.  12/1941,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
    Quanto alla rilevanza nel presente procedimento,  basti  osservare
 che  si tratta appunto di giudizio in grado di appello, essendo stata
 impugnata la sentenza del tribunale dei minorenni di Genova in data 4
 dicembre  1992,  sottoposto  alla  cognizione  della  sezione  per  i
 minorenni  della  corte  d'appello  di  Genova,  che  deve,  appunto,
 giudicare sulla base degli artt. 5 del r.d.l. n. 1404/1934 e 58  del
 r.d.  n.  12/1941 e successive modifiche, con un collegio composto da
 tre magistrati e due giudici onorari.
    Ritenuta,  dunque,  la  questione  di  legittimita'   ammissibile,
 rilevante,  e  non manifestatamente infondata, va sospeso il presente
 procedimento trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Ritenuta  non   manifestatamente   infondata   la   questione   di
 legittimita' costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934,
 n. 1404 e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt.
 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il numero
 dei  componenti del collegio giudicante della sezione per i minorenni
 della corte d'appello  sia  cinque  (tra  magistrati  e  due  giudici
 onorari) e non invece quattro (due magistrati e due giudici onorari);
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dispone sospendersi la presente procedura e trasmettersi gli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Genova, addi' 3 maggio 1993
                         Il presidente: BURLO
                                        Il consigliere est.: DOGLIOTTI
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