N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio - 4 settembre 1993
N. 595 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 settembre 1993) dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fatuma Mohamed Jusuf Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla d.m.g. - Riferimento, ai fini della determinazione della quantita' di stupefacente (e quindi ai fini della indicazione della condotta punibile), a due criteri diversi: quello della dose abitualmente assunta e quello della dose necessaria alle esigenze individuali - Lamentata incertezza della fattispecie criminosa in contrasto con il principo di stretta legalita' in materia penale. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, primo comma, modificato dal d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, art. 2; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 78, primo comma, lett. c), modificato dal d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, art. 4). (Cost., art. 25).(GU n.41 del 6-10-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella pubblica udienza del 18 febbraio 1993 nel proc. pen. n. 6309/92 contro Fatuma Mohamed Jusuf nata a Mogadiscio il 1 aprile 1964, imputata del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto mg 169 di eroina; Considerato che la quantita' di eroina (mg 169) di cui l'imputata e' stata trovata in possesso e' superiore alla dose media giornaliera determinata - a norma dell'art. 78, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 309/1990 siccome modificato dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 - in mg 100 del'art. 3 (ed allegate "tabelle") del decreto del Ministero della sanita' n. 186/90, ma inferiore al triplo della dose stessa; Considerato che non ricorrono elementi di prova di destinazione allo spaccio della droga detenuta dall'imputata; Considerato che secondo l'art. 75 del citato d.P.R. siccome modificato dall'art. 2 del d.l. n. 3/1993, la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R. ricorre qualora risulti che la quantita' di droga detenuta dall'imputata non "corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, primo comma, let. c)"; Considerato che quest'ultima norma fa invece riferimento a "metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore" (demandandone la determinazione al decreto del Ministro della sanita'); Considerato che del tutto evidente e' la diversita' tra "dose individuale abitualmente assunta" (che esprime una mera abitudine) e "dose necessaria alla esigenza individuale" (che esprime un inderogabile bisogno); Considerato pertanto che - a prescindere dalla difficile esperibilita' delle "metodiche" prescritte per l'accertamento della corrispondenza tra la quantita' di droga detenuta dall'imputato e quella del suo consumo quotidiano "abituale" o "necessario" - il conflitto fra le due norme sopra indicate (art. 75, primo comma, ultima parte, e art. 78, primo comma, lett. c), determina assoluta incertezza della fattispecie incriminatrice, atteso che essa e' configurata nella prima norma da un fatto - detenzione di quantita' eccedente la dose "abituale" da accertarsi con le metodiche di cui all'art. 78 - diverso da quello (eccedenza dalla dose "necessaria" descritto da quest'ultimo; Considerato che tale incertezza lede il principio di stretta legalita' delle fattispecie penali sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Considerato che il conflitto tra le due norme, da cui discende la denunciata incertezza, potrebbe essere eliminato con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del citato art. 75 nella parte in cui, nel configurare la fattispecie criminosa come detenzione di quantita' di sostanze stupefacenti eccedente la "dose abitualmente assunta nelle ventiquattro ore", richiama l'art. 78, lett. c), nonche', conseguentemente, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale ultima norma; Considerato che la questione appare rilevante per il caso di spe- cie, atteso che l'eliminazione della incertezza della fattispecie incriminatrice consentirebbe di individuare la condotta punibile in ordine alla quale va accertata la responsabilita' dell'imputata;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della lege 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, nell'inciso "secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, primo comma, lett. c)", nonche' dell'art. 78, primo comma, lett. c), del citato d.P.R. come modificato dall'art. 4 del citato d.l., in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni di rito. Il presidente: SARACENI 93C1009