N. 602 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1993

                                N. 602
       Ordinanza emessa il 29 maggio 1993 dal pretore di Mantova
  nel procedimento penale a carico di Federici Antonio ed altri
 Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva
    negoziale non autorizzata ma conforme alle prescrizioni  di  legge
    ed   agli  strumenti  urbanistici  -  Mancata  previsione  che  il
    succesivo rilascio dell'autorizzazione  estingua  il  reato  cosi'
    come   stabilito  per  il  reato  di  esecuzione  di  opere  senza
    concessione  previsto  dalla   stessa   norma   incriminatrice   -
    Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, lett. c), e 22, ultimo
    comma).
 (Cost., art. 3.)
(GU n.41 del 6-10-1993 )
                              IL PRETORE
   Nel  processo penale contro Federici Antonio, Rizzi Pietro, Savazzi
 Primo, Caleffi Emilio, Bastoni Luigi e Federici Silvano, imputati del
 reato p. e p. dall'art. 110 del c.p. e dagli artt. 18 e 20, lett. c),
 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  commesso  in  Viadana  il  28
 dicembre   1990,   ha  pronunziato,  mediante  lettura  nel  pubblico
 dibattimento, la seguente ordinanza.
                               F A T T O
    Con  deliberazione  consiliare  del  28 settembre 1989, n. 105, il
 comune di Viadana decideva la propria partecipazione ad una  societa'
 consortile  a  responsabilita'  limitata denominata "Consorzio per lo
 sviluppo produttivo e distributivo dell'area viadanese" (d'ora in poi
 Consorzio), approvandone il relativo statuto.
    Il Consorzio e' a  prevalente  capitale  comunale  (art.  5  dello
 statuto),  non ha fini di lucro (art. 2 dello statuto) ed include fra
 i suoi scopi l'acquisizione di aree nell'ambito di zone industriali o
 commerciali, nonche' la  vendita  dei  relativi  lotti  alle  imprese
 consorziate (art. 2 dello statuto).
    Con delibera in data 20 gennaio 1990 il comune di Viadana adottava
 la   variante   n.   3   al  piano  regolatore  generale,  contenente
 l'individuazione di una nuova zona D per far fronte alla richiesta di
 aree per nuovi insediamenti produttivi.
    In  particolare,  secondo  la  relazione  fornita   dall'assessore
 all'urbanistica,  quale  si  legge  nel  verbale di deliberazione, la
 nuova zona si estendeva per circa 300.000 mq, su  buona  parte  delle
 aree  che  la  componevano  erano  gia' state ottenute opzioni che il
 Comune aveva girato al Consorzio ed infine esistevano gia'  richieste
 di privati per circa 160.000 mq.
    La  variante n. 3 al p.r.g. del comune di Viadana veniva approvata
 dalla regione Lombardia  con  delibera  di  giunta  n.  3569  dell'11
 dicembre 1990.
    Il  Consorzio  dava  quindi  corso  alle  attivita' necessarie per
 l'acquisizione delle aree ricadenti nella nuova zona D.
    Con delibera n. 157 del  31  luglio  1990  il  comune  di  Viadana
 approvava il programma pluriennale di attuazione del p.r.g., ai sensi
 dell'art.  13  della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10, e delle leggi
 regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 15 e 30 luglio 1986, n. 31.
    Con delibera n. 230 in data 20 dicembre 1990 il consiglio comunale
 di Viadana approvava  un'integrazione  al  programma  pluriennale  di
 attuazione,  nella  quale  veniva inserito il "Piano di lottizzazione
 industriale "Fenilrosso" (o meglio veniva individuata l'area  per  la
 quale avrebbe dovuto essere presentato il piano di lottizzazione), il
 tutto  come  da  richiesta  pervenuta  al  Comune  stesso  in data 20
 settembre 1990, per una volumetria di circa 1.200.000 mc e superficie
 di mq 380.000.
   L'area di detta lottizzazione coincideva in sostanza con  la  nuova
 zona D deliberata con la varianre n. 3 al p.r.g.
    In  data 12 dicembre 1990 veniva altresi' approvata dall'u.t.e. di
 Mantova il piano di frazionamento della zona denominata Fenilrosso.
    In data 28 dicembre 1990 il Consorzio  stipulava  i  contratti  di
 acquisto  dei  terreni ricadenti nella zona summenzionata, ed in pari
 data  sottoscriveva  i  contratti  di  vendita  dei   singoli   lotti
 ricompresi   nell'area   alle   imprese   artigiane   e   industriali
 interessate.
    Con delibera n. 6 del 21 gennaio 1991  il  consiglio  comunale  di
 Viadana,  ai sensi della l.r. 12 marzo 1984, n. 14, adottava il piano
 di lottizzazione produttiva relativa al comparto individuato  con  la
 variante  n.  3 al p.r.g., gia' inserito nel p.p.a., su richiesta del
 Consorzio che aveva predisposto e depositato in data 15 gennaio  1991
 i relativi elaborati, fra cui la bozza di convenzione.
    Il  provvedimento  veniva  quindi revocato poiche' ci si accorgeva
 che non tutti i proprietari inseriti  nel  comparto  avevano  aderito
 alla lottizzazione e con delibera consiliare 8 aprile 1991, n. 50, si
 procedeva  all'adozione  di  un  piano  di lottizzazione d'ufficio ai
 sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art.  2
 della l.r. 12 marzo 1984, n. 14.
    La  delibera,  a  seguito  di richiesta di chiarimenti del C.R.C.,
 veniva quindi modificata e integrata con delibera n. 75 del 7  giugno
 1991.
                             D I R I T T O
    Si  procede  a carico degli imputati per il reato di lottizzazione
 abusiva negoziale.
    In particolare Federici Antonio  e'  imputato  quale  sindaco  del
 comune  di Viadana, Bizzi Pietro quale presidente del Consorzio e gli
 altri quali componenti il consiglio di amministrazione.
    Il reato di lottizzazione abusiva negoziale e' definito  dall'art.
 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il quale stabilisce che si ha
 l'illecito  quando venga predisposta attraverso il frazionamento e la
 vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti (che, per  le  loro
 caratteristiche,  il  numero, l'ubicazione ecc. denuncino in modo non
 equivoco   la   loro   destinazione   a   scopo   edificatorio)   una
 trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi, sempreche'
 detta trasformazione avvenga, alternativamente, o in violazione delle
 prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati, o
 comunque stabilite dalle leggi statali o  regionali,  ovvero  (ed  e'
 questa la seconda ipotesi) in assenza di autorizzazione.
    La  fattispecie  concreta  oggetto  del processo e' proprio quella
 della lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata, posto  che  in
 tal senso e' stata formulata l'imputazione dal pubblico ministero.
    Del  resto, dall'ampia premessa in fatto si evince che gli atti di
 frazionamento e le susseguenti vendite  di  porzioni  di  terreno  ai
 singoli lottisti stipulate dal Consorzio in data 28 dicembre 1990 non
 contrastavano con gli strumenti urbanistici.
    Il frazionamento si riferiva infatti ad un'area che la variante al
 piano   regolatore,   approvata  l'11  dicembre  1990,  destinava  ad
 insediamenti produttivi e cje  il  piano  pluriennale  di  attuazione
 aveva previsto come area destinata a lottizzazione.
    E'  vero pero' che alla data del 28 dicembre 1990 la lottizzazione
 non era stata ancora autorizzata, essendo il p.p.a. uno strumento  di
 attuazione  temporale  del p.r.g. e non un piano esecutivo, e dovendo
 l'autorizzazione essere deliberata  dal  consiglio  comunale  con  le
 forme  previste  dall'art.  28 della legge n. 1150/1942 e dall'art. 2
 della l.r. n. 14/1984.
    Rileva  tuttavia  il  giudicante   proprio   con   riguardo   alla
 lottizzazione  negoziale  abusiva  perche'  non  autorizzata  ma  non
 contraria a strumenti urbanistici, un profilo di  incostituzionalita'
 degli  artt. 20, lett. C), e 22, terzo comma, della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Come evidenziato infatti dalla dottrina e dalla giurisprudenza  di
 legittimita'  (Cass.  pen.,  sezione  terza,  13  marzo 1987 e ancora
 sezione terza 15 aprile 1987), la legge 28 febbraio 1985, n.  47,  ha
 innovato  profondamente  la precedente normativa, poiche' l'interesse
 protetto dall'insieme  delle  disposizioni  (per  l'aspetto  che  qui
 interessa)  non  e'  piu' astratto e formale, ma sostanziale, essendo
 costituito dalla conformita' agli strumenti urbanistici  delle  opere
 edilizie.
    Conseguentemente  e'  mutata  anche  la  natura  del  reato di cui
 all'art. 20, lettere b) e c) - che ha sostituito le  disposizioni  di
 cui  all'art.  17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - che
 da illecito meramente formale, a  mezzo  del  quale  veniva  repressa
 l'esecuzione di opere in assenza di concessione, fossero o meno dette
 opere  conformi  agli  strumenti  urbanistici,  e'  divenuto illecito
 sostanziale, con il quale cioe' si punisce l'esecuzione di opere  che
 non  solo  siano  state  esiguite  in  assenza  di  concessione (o in
 difformita' o in variazione essenziale, a  seconda  dei  casi,  dalla
 concessione  stessa), ma per le quali la concessione non possa essere
 rilasciata neppure a posteriori.
   Osserva tuttavia questo giudice che la struttura del reato non puo'
 che essere unitaria e che disciplinando  in  particolare  l'art.  20,
 lett.  c),  sia  i  casi  di  lottizzazione  abusiva  che  i  casi di
 interventi edilizi (in immobili situati in zone soggette  a  vincolo)
 eseguiti  in  variazione  essenziale,  in difformita' o in assenza di
 concessione, la norma debba tutelare il medesimo interesse  giuridico
 e  non  possa in un caso sanzionare comportamenti meramenti formali e
 nell'altro comportamenti che debbono costituire necessariamente anche
 violazione delle prescrizioni urbanistiche.
    Di fatto tuttavia la norma contiene una tale differenziazione (non
 contemplata dall'abrogato art. 17, lett. b), della legge  28  gennaio
 1977,  n.  10,  ai  sensi  del  quale aveva rilievo esclusivamente la
 circostanza  che  rispettivamente  per  le  opere  non  fosse   stata
 rilasciata la concessione e per le lottizzazioni l'autorizzazione, ed
 era  pertanto  unitariamente illecito di natura formale), poiche' per
 le  condotte  consistenti  in  interventi   edilizi   in   variazione
 essenziale  in  assenza  o  in  totale  difformita' della concessione
 edilizia, il rilascio di concessione in sanatoria estingue  il  reato
 ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre per
 il   reato   di   lottizzazione   abusiva   negoziale  la  successiva
 autorizzazione non ha alcun effetto sulla fattispecie penale.
    Va ulterioremente sottolineato  che  la  legge  n.  47/1985  detta
 parametri   precisi  e  vincolanti  al  rilascio  di  concessioni  in
 sanatoria, costituiti dalla conformita'  delle  opere  eseguite  agli
 strumenti  urbanistici  vigenti  e  all'assenza  di contrasto con gli
 strumenti urbanistici adottati (art. 13).
    Detti criteri non potrebbero ovviamente non  valere  per  il  caso
 analogo  di  autorizzazione  rilasciata  successivamente all'avvenuta
 lottizzazione negoziale, qualora  la  lottizzazione  sia  conforme  a
 tutti gli strumenti urbanistici e alle norme e prescrizioni di legge,
 ivi compresi gli standard di cui al d.m. 2 aprile 1968.
    Si  deve altresi' aggiungere che la giurisprudenza ha ritenuto che
 il rilascio di concessione abbia effetto sanante anche quando avvenga
 oltre i termini procedurali previsti  dall'art.  13  della  legge  n.
 47/1985 (Cass. pen., sezione terza, 10 ottobre 1989).
    La  circostanza  che  l'art.  22  della  legge  n. 47/1985 preveda
 l'estinzione del reato solo a seguito del rilascio di concessione per
 le opere eseguite crea un'ingiustificata e  irragionevole  disparita'
 di  trattamento, poiche' disciplina condotte analoghe, integranti una
 stessa fattispecie di reato, in modo differente.
    Sottolinea  questo  pretore  che  si  tratta  di condotte analoghe
 poiche' pur estrinsecandosi con diverse modalita', ledono  lo  stesso
 interesse,  che  e'  poi  quello  di  assicurare  che la modifica del
 territorio avvenga sotto il controllo dell'autorita' amministrativa e
 che tale sviluppo  si  esplichi  in  piena  aderenza  al  programmato
 assetto urbanistico.
    Ha  affermato  a  tale proposito la Corte di cassazione, a sezioni
 unite (28 novembre 1981) che "i beni tutelati .. nella previsione del
 reato di lottizzazione abusiva .. sono la programmazione dell'uso del
 territorio da parte dei pubblici  poteri  competenti  ed  inoltre  la
 messa   al   riparo,  di  tali  poteri,  dai  costi  delle  opere  di
 urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie in ogni insediamento
 urbano".
    Nell'ipotesi che si sottopone al vaglio della Corte costituzionale
 la programmazione del territorio da parte dei pubblici poteri non  e'
 violata,  trattandosi  di lottizzazione negoziale concernente un'area
 gia' destinata a tale scopo dalla variante di p.r.g. e  inserita  per
 il  medesimo  fine  nel  programma pluriennale di attuazione, e per i
 costi di urbanizzazione e' stata depositata bozza  di  convenzione  e
 l'autorizzazione rilasciata e' subordinata alla stipula della stessa.
    La  differenza  di  trattamento fra l'ipotesi in esame e quella di
 rilascio di concessione in sanatoria nel caso di  opere  edilizie  e'
 ancor  piu'  ingiustificata  e irragionavole se si considera che alla
 sentenza definitiva che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva
 consegue la confisca obbligatoria dei terreni e delle opere ai  sensi
 dell'art. 19 della legge n. 47/1985.
    Ritiene  pertanto  questo  pretore  che l'art. 20, lett. c), della
 legge n. 47/1985 e l'art. 22, ultimo comma, della  legge  n.  47/1985
 possano  violare  il  principio  di uguaglianza stabilito dall'art. 3
 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che anche per  il
 reato  di lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata il rilascio
 successivo di autorizzazione, per  la  constatata  conformita'  della
 lottizzazione  stessa  alle  prescrizioni  di  legge e agli strumenti
 urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale.
    Va  da  ultimo  osservato  che  il  dubbio  di   costituzionalita'
 illustrato e' sicuramente rilevante ai fini del presente giudizio.
    Come  si  evince  infatti dalla sequenza dei fatti quali descritti
 nella  prima  parte  della  presente  ordinanza,  gli  imputati  sono
 accusati  di aver posto in essere una lottizzazione abusiva negoziale
 non preventivamente autorizzata, realizzata mediante  l'acquisto  dei
 terreni  ed  il  frazionamento  e la vendita in lotti degli stessi da
 parte del Consorzio in data 28 dicembre 1990.
    E' indubbio che il frazionamento sia stato eseguito per  destinare
 i  singoli  lotti a scopo edificatorio, poiche' tale era la finalita'
 perseguita dal Consorzio e tale  era  la  destinazione  dell'area  ai
 sensi degli strumenti urbanistici.
    Il  Consorzio  inoltre,  pur  essendo  a  maggioranza  pubblica  e
 segnatamente del comune di Viadana, e' ente di diritto privato e come
 tale soggetto  all'obbligo  di  richiedere  l'autorizzazione  per  la
 lottizzazione,  come  poi  ha effettivamente fatto in data 15 gennaio
 1991.
    Altrettanto  pacifico  e'  che  al   momento   del   frazionamento
 l'autorizzazione  non  era  stata data ne' richiesta, mentre e' stata
 rilasciata successivamente (irrilevante ai fini penali e'  invece  la
 circostanza  che la delibera di autorizzazione sia stata revocata per
 la   mancata   adesione   di  due  lottisti  e  si  sia  proceduto  a
 lottizzazione d'ufficio).
    Pacifico infine, per tutto quanto esposto,  che  la  lottizzazione
 non era in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati
 dal  comune  di  Viadana,  come  conferma  il  successivo rilascio di
 autorizzazione.
    E' pertanto essenziale stabilire, ai fini  della  definizione  del
 procedimento,  se  sia  conforme  a  costituzione  che il rilascio di
 autorizzazione  non  estingua  il  reato  di  lottizzazione   abusiva
 negoziale  non  autorizzata (ma conforme alle prescrizioni di legge e
 agli strumenti urbanistici), cosi'  come  avviene  viceversa  per  il
 reato  di  esecuzione  di  opere  senza  concessione  previsto  dalla
 medesima norma incriminatrice.
    Il processo a carico di Federici Antonio,  Rizzi  Pietro,  Savazzi
 Primo,  Caleffi Camillo, Bastoni Luigi e Federici Silvano deve quindi
 essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi  alla  Corte
 costituzionale  per  la  risoluzione  della  prospettata questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 20, lett. c),  e  22,  ultimo
 comma,  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento a quanto
 disposto dall'art. 3 della Carta costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'   costituzionale   per   violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, degli artt. 20, lett. c), e  22,  ultimo  comma,  della
 legge  28  febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono che
 il  rilascio  di  autorizzazione  possa  estinguere   il   reato   di
 lottizzazione   abusiva   negoziale  non  autorizzata  come  definito
 dall'art. 18 della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 al  Presidente  della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Mantova, addi' 29 maggio 1993
                          Il pretore: ROSINA

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