N. 602 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1993
N. 602 Ordinanza emessa il 29 maggio 1993 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Federici Antonio ed altri Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata ma conforme alle prescrizioni di legge ed agli strumenti urbanistici - Mancata previsione che il succesivo rilascio dell'autorizzazione estingua il reato cosi' come stabilito per il reato di esecuzione di opere senza concessione previsto dalla stessa norma incriminatrice - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, lett. c), e 22, ultimo comma). (Cost., art. 3.)(GU n.41 del 6-10-1993 )
IL PRETORE Nel processo penale contro Federici Antonio, Rizzi Pietro, Savazzi Primo, Caleffi Emilio, Bastoni Luigi e Federici Silvano, imputati del reato p. e p. dall'art. 110 del c.p. e dagli artt. 18 e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, commesso in Viadana il 28 dicembre 1990, ha pronunziato, mediante lettura nel pubblico dibattimento, la seguente ordinanza. F A T T O Con deliberazione consiliare del 28 settembre 1989, n. 105, il comune di Viadana decideva la propria partecipazione ad una societa' consortile a responsabilita' limitata denominata "Consorzio per lo sviluppo produttivo e distributivo dell'area viadanese" (d'ora in poi Consorzio), approvandone il relativo statuto. Il Consorzio e' a prevalente capitale comunale (art. 5 dello statuto), non ha fini di lucro (art. 2 dello statuto) ed include fra i suoi scopi l'acquisizione di aree nell'ambito di zone industriali o commerciali, nonche' la vendita dei relativi lotti alle imprese consorziate (art. 2 dello statuto). Con delibera in data 20 gennaio 1990 il comune di Viadana adottava la variante n. 3 al piano regolatore generale, contenente l'individuazione di una nuova zona D per far fronte alla richiesta di aree per nuovi insediamenti produttivi. In particolare, secondo la relazione fornita dall'assessore all'urbanistica, quale si legge nel verbale di deliberazione, la nuova zona si estendeva per circa 300.000 mq, su buona parte delle aree che la componevano erano gia' state ottenute opzioni che il Comune aveva girato al Consorzio ed infine esistevano gia' richieste di privati per circa 160.000 mq. La variante n. 3 al p.r.g. del comune di Viadana veniva approvata dalla regione Lombardia con delibera di giunta n. 3569 dell'11 dicembre 1990. Il Consorzio dava quindi corso alle attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree ricadenti nella nuova zona D. Con delibera n. 157 del 31 luglio 1990 il comune di Viadana approvava il programma pluriennale di attuazione del p.r.g., ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e delle leggi regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 15 e 30 luglio 1986, n. 31. Con delibera n. 230 in data 20 dicembre 1990 il consiglio comunale di Viadana approvava un'integrazione al programma pluriennale di attuazione, nella quale veniva inserito il "Piano di lottizzazione industriale "Fenilrosso" (o meglio veniva individuata l'area per la quale avrebbe dovuto essere presentato il piano di lottizzazione), il tutto come da richiesta pervenuta al Comune stesso in data 20 settembre 1990, per una volumetria di circa 1.200.000 mc e superficie di mq 380.000. L'area di detta lottizzazione coincideva in sostanza con la nuova zona D deliberata con la varianre n. 3 al p.r.g. In data 12 dicembre 1990 veniva altresi' approvata dall'u.t.e. di Mantova il piano di frazionamento della zona denominata Fenilrosso. In data 28 dicembre 1990 il Consorzio stipulava i contratti di acquisto dei terreni ricadenti nella zona summenzionata, ed in pari data sottoscriveva i contratti di vendita dei singoli lotti ricompresi nell'area alle imprese artigiane e industriali interessate. Con delibera n. 6 del 21 gennaio 1991 il consiglio comunale di Viadana, ai sensi della l.r. 12 marzo 1984, n. 14, adottava il piano di lottizzazione produttiva relativa al comparto individuato con la variante n. 3 al p.r.g., gia' inserito nel p.p.a., su richiesta del Consorzio che aveva predisposto e depositato in data 15 gennaio 1991 i relativi elaborati, fra cui la bozza di convenzione. Il provvedimento veniva quindi revocato poiche' ci si accorgeva che non tutti i proprietari inseriti nel comparto avevano aderito alla lottizzazione e con delibera consiliare 8 aprile 1991, n. 50, si procedeva all'adozione di un piano di lottizzazione d'ufficio ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 2 della l.r. 12 marzo 1984, n. 14. La delibera, a seguito di richiesta di chiarimenti del C.R.C., veniva quindi modificata e integrata con delibera n. 75 del 7 giugno 1991. D I R I T T O Si procede a carico degli imputati per il reato di lottizzazione abusiva negoziale. In particolare Federici Antonio e' imputato quale sindaco del comune di Viadana, Bizzi Pietro quale presidente del Consorzio e gli altri quali componenti il consiglio di amministrazione. Il reato di lottizzazione abusiva negoziale e' definito dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il quale stabilisce che si ha l'illecito quando venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti (che, per le loro caratteristiche, il numero, l'ubicazione ecc. denuncino in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio) una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi, sempreche' detta trasformazione avvenga, alternativamente, o in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, ovvero (ed e' questa la seconda ipotesi) in assenza di autorizzazione. La fattispecie concreta oggetto del processo e' proprio quella della lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata, posto che in tal senso e' stata formulata l'imputazione dal pubblico ministero. Del resto, dall'ampia premessa in fatto si evince che gli atti di frazionamento e le susseguenti vendite di porzioni di terreno ai singoli lottisti stipulate dal Consorzio in data 28 dicembre 1990 non contrastavano con gli strumenti urbanistici. Il frazionamento si riferiva infatti ad un'area che la variante al piano regolatore, approvata l'11 dicembre 1990, destinava ad insediamenti produttivi e cje il piano pluriennale di attuazione aveva previsto come area destinata a lottizzazione. E' vero pero' che alla data del 28 dicembre 1990 la lottizzazione non era stata ancora autorizzata, essendo il p.p.a. uno strumento di attuazione temporale del p.r.g. e non un piano esecutivo, e dovendo l'autorizzazione essere deliberata dal consiglio comunale con le forme previste dall'art. 28 della legge n. 1150/1942 e dall'art. 2 della l.r. n. 14/1984. Rileva tuttavia il giudicante proprio con riguardo alla lottizzazione negoziale abusiva perche' non autorizzata ma non contraria a strumenti urbanistici, un profilo di incostituzionalita' degli artt. 20, lett. C), e 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Come evidenziato infatti dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., sezione terza, 13 marzo 1987 e ancora sezione terza 15 aprile 1987), la legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha innovato profondamente la precedente normativa, poiche' l'interesse protetto dall'insieme delle disposizioni (per l'aspetto che qui interessa) non e' piu' astratto e formale, ma sostanziale, essendo costituito dalla conformita' agli strumenti urbanistici delle opere edilizie. Conseguentemente e' mutata anche la natura del reato di cui all'art. 20, lettere b) e c) - che ha sostituito le disposizioni di cui all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - che da illecito meramente formale, a mezzo del quale veniva repressa l'esecuzione di opere in assenza di concessione, fossero o meno dette opere conformi agli strumenti urbanistici, e' divenuto illecito sostanziale, con il quale cioe' si punisce l'esecuzione di opere che non solo siano state esiguite in assenza di concessione (o in difformita' o in variazione essenziale, a seconda dei casi, dalla concessione stessa), ma per le quali la concessione non possa essere rilasciata neppure a posteriori. Osserva tuttavia questo giudice che la struttura del reato non puo' che essere unitaria e che disciplinando in particolare l'art. 20, lett. c), sia i casi di lottizzazione abusiva che i casi di interventi edilizi (in immobili situati in zone soggette a vincolo) eseguiti in variazione essenziale, in difformita' o in assenza di concessione, la norma debba tutelare il medesimo interesse giuridico e non possa in un caso sanzionare comportamenti meramenti formali e nell'altro comportamenti che debbono costituire necessariamente anche violazione delle prescrizioni urbanistiche. Di fatto tuttavia la norma contiene una tale differenziazione (non contemplata dall'abrogato art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi del quale aveva rilievo esclusivamente la circostanza che rispettivamente per le opere non fosse stata rilasciata la concessione e per le lottizzazioni l'autorizzazione, ed era pertanto unitariamente illecito di natura formale), poiche' per le condotte consistenti in interventi edilizi in variazione essenziale in assenza o in totale difformita' della concessione edilizia, il rilascio di concessione in sanatoria estingue il reato ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre per il reato di lottizzazione abusiva negoziale la successiva autorizzazione non ha alcun effetto sulla fattispecie penale. Va ulterioremente sottolineato che la legge n. 47/1985 detta parametri precisi e vincolanti al rilascio di concessioni in sanatoria, costituiti dalla conformita' delle opere eseguite agli strumenti urbanistici vigenti e all'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati (art. 13). Detti criteri non potrebbero ovviamente non valere per il caso analogo di autorizzazione rilasciata successivamente all'avvenuta lottizzazione negoziale, qualora la lottizzazione sia conforme a tutti gli strumenti urbanistici e alle norme e prescrizioni di legge, ivi compresi gli standard di cui al d.m. 2 aprile 1968. Si deve altresi' aggiungere che la giurisprudenza ha ritenuto che il rilascio di concessione abbia effetto sanante anche quando avvenga oltre i termini procedurali previsti dall'art. 13 della legge n. 47/1985 (Cass. pen., sezione terza, 10 ottobre 1989). La circostanza che l'art. 22 della legge n. 47/1985 preveda l'estinzione del reato solo a seguito del rilascio di concessione per le opere eseguite crea un'ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento, poiche' disciplina condotte analoghe, integranti una stessa fattispecie di reato, in modo differente. Sottolinea questo pretore che si tratta di condotte analoghe poiche' pur estrinsecandosi con diverse modalita', ledono lo stesso interesse, che e' poi quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo dell'autorita' amministrativa e che tale sviluppo si esplichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico. Ha affermato a tale proposito la Corte di cassazione, a sezioni unite (28 novembre 1981) che "i beni tutelati .. nella previsione del reato di lottizzazione abusiva .. sono la programmazione dell'uso del territorio da parte dei pubblici poteri competenti ed inoltre la messa al riparo, di tali poteri, dai costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie in ogni insediamento urbano". Nell'ipotesi che si sottopone al vaglio della Corte costituzionale la programmazione del territorio da parte dei pubblici poteri non e' violata, trattandosi di lottizzazione negoziale concernente un'area gia' destinata a tale scopo dalla variante di p.r.g. e inserita per il medesimo fine nel programma pluriennale di attuazione, e per i costi di urbanizzazione e' stata depositata bozza di convenzione e l'autorizzazione rilasciata e' subordinata alla stipula della stessa. La differenza di trattamento fra l'ipotesi in esame e quella di rilascio di concessione in sanatoria nel caso di opere edilizie e' ancor piu' ingiustificata e irragionavole se si considera che alla sentenza definitiva che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva consegue la confisca obbligatoria dei terreni e delle opere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47/1985. Ritiene pertanto questo pretore che l'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e l'art. 22, ultimo comma, della legge n. 47/1985 possano violare il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che anche per il reato di lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata il rilascio successivo di autorizzazione, per la constatata conformita' della lottizzazione stessa alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale. Va da ultimo osservato che il dubbio di costituzionalita' illustrato e' sicuramente rilevante ai fini del presente giudizio. Come si evince infatti dalla sequenza dei fatti quali descritti nella prima parte della presente ordinanza, gli imputati sono accusati di aver posto in essere una lottizzazione abusiva negoziale non preventivamente autorizzata, realizzata mediante l'acquisto dei terreni ed il frazionamento e la vendita in lotti degli stessi da parte del Consorzio in data 28 dicembre 1990. E' indubbio che il frazionamento sia stato eseguito per destinare i singoli lotti a scopo edificatorio, poiche' tale era la finalita' perseguita dal Consorzio e tale era la destinazione dell'area ai sensi degli strumenti urbanistici. Il Consorzio inoltre, pur essendo a maggioranza pubblica e segnatamente del comune di Viadana, e' ente di diritto privato e come tale soggetto all'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la lottizzazione, come poi ha effettivamente fatto in data 15 gennaio 1991. Altrettanto pacifico e' che al momento del frazionamento l'autorizzazione non era stata data ne' richiesta, mentre e' stata rilasciata successivamente (irrilevante ai fini penali e' invece la circostanza che la delibera di autorizzazione sia stata revocata per la mancata adesione di due lottisti e si sia proceduto a lottizzazione d'ufficio). Pacifico infine, per tutto quanto esposto, che la lottizzazione non era in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati dal comune di Viadana, come conferma il successivo rilascio di autorizzazione. E' pertanto essenziale stabilire, ai fini della definizione del procedimento, se sia conforme a costituzione che il rilascio di autorizzazione non estingua il reato di lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata (ma conforme alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici), cosi' come avviene viceversa per il reato di esecuzione di opere senza concessione previsto dalla medesima norma incriminatrice. Il processo a carico di Federici Antonio, Rizzi Pietro, Savazzi Primo, Caleffi Camillo, Bastoni Luigi e Federici Silvano deve quindi essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, lett. c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 della Carta costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, degli artt. 20, lett. c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono che il rilascio di autorizzazione possa estinguere il reato di lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata come definito dall'art. 18 della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Mantova, addi' 29 maggio 1993 Il pretore: ROSINA 93C1016