Regime dei prezzi dei prodotti petroliferi.(GU n.237 del 8-10-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che dispone che il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti; Viste le proprie delibere del 4 dicembre 1981, del 24 giugno 1982 e del 29 marzo 1984 con le quali il Comitato ha indicato le linee programmatiche per un riesame del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi; Vista, in particolare, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per un sistema di controllo a posteriori dei prezzi dei prodotti petroliferi; Vista la propria delibera 30 luglio 1991, con la quale venivano assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli e delle benzine per forniture superiori a 5.000 litri o commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano); Vista la propria delibera 27 aprile 1993 con la quale il regime di sorveglianza veniva prorogato sino a successiva determinazione da assumersi entro il 30 settembre 1993; Considerato che il regime di sorveglianza a cui la delibera del Comitato del 30 luglio 1991 attribuiva carattere transitorio e sperimentale, ha prodotto risultati positivi attivando attraverso la maggiore flessibilita' dei prezzi elementi di concorrenza del mercato ed assicurando una adeguata trasparenza nel meccanismo di formazione di prezzi stessi; Attesa l'opportunita' di mantenere sino al 30 aprile 1994 il deposito dei listini prezzo presso il Ministero dell'industria per consentire alle parti interessate di definire nuovi rapporti contrattuali e per seguire puntualmente l'andamento del mercato potendone rilevare le eventuali tendenze anomale; Vista la nota del 29 settembre 1993 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella sua qualita' di presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di superare il regime di sorveglianza rimettendo alla responsabilita' degli operatori la determinazione del prezzo di tutti i prodotti petroliferi; Delibera: A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera cessano le attribuzioni del Comitato interministeriale prezzi in materia di prodotti petroliferi. I prezzi di tutti i prodotti petroliferi sono pertanto determinati liberamente dagli operatori, i quali comunque sino al 30 aprile 1994 dovranno provvedere a trasmettere al Ministero dell'industria - Direzione generale fonti di energia e industrie di base, i propri listini di vendita secondo le modalita' definite dal provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991. Roma, 30 settembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA