LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402 

  Modifica  dell'articolo  135 del codice penale: ragguaglio fra pene
pecuniarie e pene detentive.
(GU n.237 del 8-10-1993)
 
 Vigente al: 23-10-1993  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 135 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  135  (Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie e pene detentive). -
Quando,  per  qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve  eseguire   un
ragguaglio  fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di  settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 ottobre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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