MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 1993 

  Modificazioni al decreto ministeriale 6 ottobre 1989 recante  norme
integrative  per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita,   a
denominazione   di   origine  controllata,  tipici  e  da  tavola  ad
indicazione geografica.
(GU n.239 del 11-10-1993)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto ministeriale 6  ottobre  1989  con  il  quale,  in
attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia
di designazione e presentazione dei vini, e' stato disciplinato l'uso
della  qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita,  a  denominazione  di  origine  controllata,
tipici e da tavola ad indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 con il quale e' stato
modificato il citato decreto ministeriale 6 ottobre 1989;
  Considerato  che  a  seguito dell'entrata in vigore della legge 164
del 10 febbraio 1992 sono state previste norme relative al  controllo
ed  alla  esportazione  dei  vini italiani da adottarsi con specifico
regolamento, ai sensi dell'art. 13, par. 7, della stessa legge;
  Considerato che allo stato attuale il predetto regolamento  trovasi
in   fase  di  elaborazione  e  che  per  le  attuali  necessita'  di
esportazione della tipologia "novello" occorrono norme integrative di
immediata applicabilita';
  Viste le istanze presentate dagli operatori vitivinicoli intese  ad
ottenere  autorizzazioni  derogatorie  circa  l'estrazione  dei  vini
"novelli" dalle cantine  in  relazione  a  specifiche  necessita'  di
commercializzazione e promozionali;
  Considerato  che le predette richieste si inquadrano nell'ambito di
azioni volte alla valorizzazione dei vini "novelli" e nel contempo ad
assicurare uniformi criteri di commercializzazione;
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di accogliere le citate istanze
mediante un'integrazione delle predette norme sui vini "novelli", con
particolare riguardo all'estrazione dei vini  stessi  dalle  cantine,
alle realative deroghe ed ai controlli connessi;
  Ritenuta  altresi' la necessita' di ricodificare le disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 2 del decreto ministeriale 6  ottobre  1989  e'  interamente
sostituito dal seguente testo:
  "I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  posti  in commercio
opportunamente confezionati in recipienti previsti  dai  disciplinari
di produzione e comunque di capacita' non superiore a litri 1,5, atti
ad  assicurare  la  validita'  dell'immagine  e  la sussistenza delle
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto.
  E' consentita altresi' l'immissione in commercio in  recipienti  di
capacita'  fino  a  60  litri purche' il prodotto sia confezionato in
fusti di acciaio inossidabile.
  Il periodo di vinificazione non  puo'  essere  inferiore  a  giorni
dieci dall'inzio della vinificazione stessa.
  Nel  periodo  eventualmente  intercorrente  dal completamento della
vinificazione al 6 novembre i vini da qualificare come 'novelli'  non
potranno   essere   estratti   dalle   cantine  ove  e'  avvenuta  la
vinificazione, per essere destinati al consumo in quanto tali,  prima
delle 48 ore antecedenti la data di immissione al consumo stesso".
  L'art.  3  del  decreto  ministeriale  6 ottobre 1989 e' sostituito
interamente con il seguente testo:
  "Quando  particolari  esigenze  connesse  alla  commercializzazione
nell'ambito  dei  Paesi  comunitari o alla esportazione verso i Paesi
terzi lo richiedano e sia trascorso il periodo  di  vinificazione  di
cui  all'art.  2,  comma 3, e' consentito anticipare l'estrazione dei
prodotti dalle cantine di produzione:
   entro il limite massimo di dieci giorni, per trasporti via terra o
via mare in ambito continentale e per trasporti via aerea  in  ambito
intercontinentale;
   entro  il limite massimo di ventiquattro giorni, per trasporti via
mare in ambito intercontinentale, prima della data di  immissione  al
consumo  nei  luoghi  di  destinazione  che  rimane  inderogabilmente
fissata il giorno 6 novembre.
  Ai fini dell'accesso alla deroga di  cui  al  precedente  comma  le
ditte  interessate  devono  presentare  preventiva  comunicazione  al
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Gestione produzione agricola, ed  al  competente  ufficio
periferico  dell'Ispettorato  centrale per la repressione delle frodi
specificando  i  seguenti   elementi   e   producendo   la   relativa
documentazione:
   il Paese di destinazione;
   gli estremi della ditta importatrice e del relativo responsabile;
   l'indicazione del vettore, via terra e/o via mare, responsabile;
   le quantita' di prodotto;
   l'abbigliamento  delle  bottiglie  ed  esitando  l'esemplare delle
etichette per la relativa autorizzazione di utilizzo;
   dichiarazione del tecnico di cantina responsasbile, attestante che
il vino di cui  trattasi  sia  stato  elaborato  e  condizionato  nel
rispetto  della  vigente normativa nazionale e comunitaria in materia
ed in particolare che non si sia fatto ricorso e pratiche  enologiche
ed all'uso di additivi non consentiti;
   dichiarazione  di  spedizione in containers sigillati direttamente
dalle cantine, previo prelevamento  di  relativo  campione  da  parte
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
  Solo  ai  fini  espositivi  e promozionali in ambito nazionale puo'
essere concessa una autorizzazione  alla  estrazione  anticipata  dei
vini  'novelli'  dalle  cantine fino a sei giorni antecedenti la data
del 6 novembre. In tal caso la richiesta deve  essere  effettuata  al
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali  dal comitato organizzativo della manifestazione espositiva
almeno un mese prima, indicando con precisione le ditte  partecipanti
alla esposizione, le quantita' di prodotto e sottoscrivendo l'impegno
di  non  porre  il vino 'novello' esposto in degustazione prima del 5
novembre".
  Il decreto ministeriale 30 ottobre 1992  recante  modificazioni  al
decreto  ministeriale  6  ottobre  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  258  del  2  novembre  1992,  citato  in  premessa,  e'
abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA