N. 609 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1993
N. 609 Ordinanza emessa il 2 luglio 1993 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Summa Canio e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione ordinaria di inabilita' - Esclusione per i titolari di assegni di invalidita' con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984 anche nel caso (in seguito ad aggravamento, di permanente ed assoluta impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa) di rinuncia al trattamento di invalidita' in godimento - Ingiustificata disparita' di trattamento ratione temporis di situazioni identiche non riconducibili ad una necessita' logica imprescindibile di decorrenza del beneficio da una determinata data, ma a motivi di convenienza e di opportunita' insufficienti a giustificare una deroga al principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1116/1988 (di non fondatezza di analoga questione) ritenuta superabile dal giudice rimettente. (Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.42 del 13-10-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 22 giugno 1992; nel giudizio promosso da Summa Canio (avv. Giuntoli) c. I.N.P.S. (avv. Pinto e Perani); sulle prospettate questioni di legittimita' costituzionale; O S S E R V A Con il ricorso 4 novembre 1992 il sig. Canio Summa, titolare di pensione di invalidita' dal novembre 1980, spiegava di aver inoltrato domanda di pensione di inabilita' ex legge n. 222/1984 con esito negativo; richiesto il riesame dell'istanza egli allegava una dichiarazione di rinuncia alla pensione d'invalidita' subordinata all'ottenimento della nuova prestazione; l'I.N.P.S. con provvedimento 12 dicembre 1991 comunicava l'esito positivo degli accertamenti sanitari ma con successiva comunicazione 3 marzo 1992 respingeva definitivamente l'istanza "non essendo stata disposta la revoca della pensione di invalidita'". Cio' premesso il Summa, che nella titolarita' del trattamento di invalidita' aveva continuato a lavorare, seppure periodicamente, assolvendo all'onere contributivo, chiedeva la condanna dell'Istituto a corrispondergli la pensione di inabilita'. Resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto della domanda, allo scopo invocando il disposto dell'art. 2 della legge n. 222 citata secondo cui era da considerare inabile "l'assicurato od il titolare dell'assegno ordinario di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della (presente) legge (n. 222/1984)", pure invocando i principi della gradualita' delle prestazioni previdenziali e della immutabilita' del titolo della prestazione in godimento. Ritiene, ora, il pretore che il disposto dell'art. 2 della legge n. 222/1984 si ponga in palese violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non consente, al titolare della pensione di invalidita' che in epoca successiva all'entrata in vigore della legge citata veda aggravare le proprie condizioni di salute fino a trovarsi nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, di ottenere, ricorrendo il requisito contributivo, la pensione di inabilita', previa rinuncia condizionata al trattamento in godimento. Non sfugge a questo giudice che la questione e' gia' stata affrontata dal giudice della leggi con la sentenza 12-20 dicembre 1988, n. 1116 (Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 52 del 28 dicembre 1988); tuttavia poiche' la fattispecie oggi sottoposta al giudizio del pretore appare essere diversa da quella verificata dal giudice a quo nella pronuncia citata, e' opportuno investire nuovamente la Corte costituzionale sui seguenti rilievi: a) e' pacifico in questo giudizio che il ricorrente sia stato riconosciuto inabile ai sensi della legge n. 222 e che tale inabilita' si sia consolidata in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma della pensione di invalidita'; b) l'I.N.P.S. non ha contestato la sussistenza del requisito contributivo; c) il ricorrente ha rinunciato alla pensione di invalidita', cio' essendo del tutto possibile (Cass. 14 luglio 1988, n. 4625, Toscana lavoro giur., 1988, 1207; Cass. 12 novembre 1983, n. 6713, foro it., 1984, I, 49). E' ius receptum (cui da' atto la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 1116/1988 citata) che le nuove prestazioni introdotte dalla legge n. 222/1984 (assegno di invalidita' e pensione di inabilita') rappresentino distinti ed autonome forme assicurative rispetto al rischio di invalidita' di cui al r.d.l. n. 636/1939 e succ. mod.), da cio' dovendo razionalmente conseguire che se non e' possibile la automatica trasformazione del trattamento di invalidita' in pensione di inabilita', obbedisca, invece, alla stessa ratio legis innovativa la possibilita' di fruire delle nuova prestazione qualora i presupposti si verifichino in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 ed a maggior ragione allorche' (come pacificamente nel caso di specie) l'assistito rinunci alla originaria prestazione cio' corrispondendo ad un suo attuale interesse (Cass. 14 luglio 1988, n. 4625, citata). La diversa interpretazione (fondata solo sull'elemento letterale di cui all'art. 2 della legge n. 222 che consente di fruire della prestazione solo agli "assicurati" od ai titolari dell'assegno di invalidita' ed, in ipotesi, in linea con il principio della gradualita' solo per chi si trovasse gia' nelle condizioni di inabilita' all'epoca dell'entrata in vigore della riforma) si pone, dunque, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione per la sua palese irrazionalita' e per la disparita' di trattamento fra soggetti che, a parita' di condizioni fisiche e contributive, si trovino destinatari di trattamenti diversi, in special modo quando (come nel caso di specie) alle condizioni di inabilita' si sia pervenuti in parziale costanza di attivita' lavorativa evidentemente usurante; e si pone, pure, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui esclude dal trattamento di inabilita' un soggetto assicurato il quale, versando nelle condizioni fisiche in astratto previste per la prestazione ed avendo assolto all'obbligo contributivo, si vede privato del trattamento previdenziale per la sola circostanza di averne conseguito un altro ricollegato a condizioni di incapacita' lavorativa aggravatasi nel tempo ed al quale abbia, comunque, rinunciato. La rilevanza della questione e' in re ipsa (poiche' lo stesso istituto previdenziale ha riconosciuto il requisito medico e quello contributivo).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nella parte in cui non consente al titolare di pensione di invalidita', il quale dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 citata veda aggravate le proprie condizioni fino a diventare assolutamente inabile, e quantomeno nell'ipotesi in cui abbia rinunciato al trattamento in godimento, di conseguire la pensione di inabilita', con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle Camere; Dispone la sospensione del presente giudizio. Pisa, addi' 2 luglio 1993 Il pretore: NISTICO' 93C1025