N. 609 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1993

                                N. 609
 Ordinanza   emessa   il  2  luglio  1993  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Summa Canio e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione ordinaria  di
 inabilita'  - Esclusione per i titolari di assegni di invalidita' con
 decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore  della  legge  n.
 222/1984 anche nel caso (in seguito ad aggravamento, di permanente ed
 assoluta  impossibilita'  di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa)
 di  rinuncia  al  trattamento   di   invalidita'   in   godimento   -
 Ingiustificata   disparita'   di   trattamento  ratione  temporis  di
 situazioni identiche  non  riconducibili  ad  una  necessita'  logica
 imprescindibile  di decorrenza del beneficio da una determinata data,
 ma  a  motivi  di  convenienza  e  di  opportunita'  insufficienti  a
 giustificare  una  deroga al principio di uguaglianza - Incidenza sul
 principio della garanzia previdenziale -  Riferimento  alla  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.    1116/1988  (di  non fondatezza di
 analoga questione) ritenuta superabile dal giudice rimettente.
 (Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.42 del 13-10-1993 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in  data
 22  giugno 1992; nel giudizio promosso da Summa Canio (avv. Giuntoli)
 c. I.N.P.S. (avv. Pinto e Perani);  sulle  prospettate  questioni  di
 legittimita' costituzionale;
                             O S S E R V A
    Con  il  ricorso  4 novembre 1992 il sig. Canio Summa, titolare di
 pensione di invalidita' dal novembre 1980, spiegava di aver inoltrato
 domanda di pensione di inabilita' ex  legge  n.  222/1984  con  esito
 negativo;   richiesto  il  riesame  dell'istanza  egli  allegava  una
 dichiarazione di rinuncia  alla  pensione  d'invalidita'  subordinata
 all'ottenimento della nuova prestazione; l'I.N.P.S. con provvedimento
 12  dicembre  1991  comunicava  l'esito  positivo  degli accertamenti
 sanitari ma con successiva  comunicazione  3  marzo  1992  respingeva
 definitivamente l'istanza "non essendo stata disposta la revoca della
 pensione   di   invalidita'".  Cio'  premesso  il  Summa,  che  nella
 titolarita'  del  trattamento  di  invalidita'  aveva  continuato   a
 lavorare,  seppure periodicamente, assolvendo all'onere contributivo,
 chiedeva la condanna dell'Istituto a corrispondergli la  pensione  di
 inabilita'.
    Resisteva  in  giudizio  l'I.N.P.S.  chiedendo  il  rigetto  della
 domanda, allo scopo invocando il disposto dell'art. 2 della legge  n.
 222 citata secondo cui era da considerare inabile "l'assicurato od il
 titolare   dell'assegno   ordinario  di  invalidita'  con  decorrenza
 successiva alla data di entrata in vigore della (presente) legge  (n.
 222/1984)",   pure  invocando  i  principi  della  gradualita'  delle
 prestazioni previdenziali e  della  immutabilita'  del  titolo  della
 prestazione in godimento.
    Ritiene,  ora,  il pretore che il disposto dell'art. 2 della legge
 n. 222/1984 si ponga in palese violazione degli artt. 3  e  38  della
 Costituzione  nella  parte  in  cui  non  consente, al titolare della
 pensione di invalidita' che in epoca successiva all'entrata in vigore
 della legge citata veda aggravare le  proprie  condizioni  di  salute
 fino  a  trovarsi  nella  assoluta  e  permanente  impossibilita'  di
 svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, di ottenere,  ricorrendo  il
 requisito  contributivo,  la  pensione di inabilita', previa rinuncia
 condizionata al trattamento in godimento.
    Non sfugge a  questo  giudice  che  la  questione  e'  gia'  stata
 affrontata  dal  giudice  della  leggi con la sentenza 12-20 dicembre
 1988, n. 1116 (Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n.  52  del  28
 dicembre  1988);  tuttavia  poiche' la fattispecie oggi sottoposta al
 giudizio del pretore appare essere diversa da quella  verificata  dal
 giudice   a  quo  nella  pronuncia  citata,  e'  opportuno  investire
 nuovamente la Corte costituzionale sui seguenti rilievi:
       a) e' pacifico in questo giudizio che il ricorrente  sia  stato
 riconosciuto  inabile  ai  sensi  della  legge  n.  222  e  che  tale
 inabilita' si sia consolidata  in  epoca  successiva  all'entrata  in
 vigore della riforma della pensione di invalidita';
       b)  l'I.N.P.S.  non  ha contestato la sussistenza del requisito
 contributivo;
       c) il ricorrente ha rinunciato alla  pensione  di  invalidita',
 cio'  essendo  del  tutto  possibile  (Cass. 14 luglio 1988, n. 4625,
 Toscana lavoro giur., 1988, 1207; Cass. 12 novembre  1983,  n.  6713,
 foro it., 1984, I, 49).
    E' ius receptum (cui da' atto la stessa Corte costituzionale nella
 sentenza  n.  1116/1988  citata)  che le nuove prestazioni introdotte
 dalla legge  n.  222/1984  (assegno  di  invalidita'  e  pensione  di
 inabilita')  rappresentino  distinti  ed  autonome forme assicurative
 rispetto al rischio di invalidita' di cui al  r.d.l.  n.  636/1939  e
 succ.  mod.),  da cio' dovendo razionalmente conseguire che se non e'
 possibile la automatica trasformazione del trattamento di invalidita'
 in pensione di inabilita', obbedisca, invece, alla stessa ratio legis
 innovativa  la possibilita' di fruire delle nuova prestazione qualora
 i presupposti si verifichino in data successiva all'entrata in vigore
 della legge n. 222 ed a maggior ragione allorche' (come pacificamente
 nel caso di specie) l'assistito rinunci alla  originaria  prestazione
 cio'  corrispondendo  ad  un  suo  attuale interesse (Cass. 14 luglio
 1988, n. 4625, citata).
    La diversa interpretazione (fondata solo  sull'elemento  letterale
 di  cui  all'art.  2  della legge n. 222 che consente di fruire della
 prestazione solo agli "assicurati" od  ai  titolari  dell'assegno  di
 invalidita'   ed,  in  ipotesi,  in  linea  con  il  principio  della
 gradualita' solo  per  chi  si  trovasse  gia'  nelle  condizioni  di
 inabilita'  all'epoca  dell'entrata in vigore della riforma) si pone,
 dunque, in aperta violazione dell'art. 3 della  Costituzione  per  la
 sua  palese  irrazionalita'  e  per  la disparita' di trattamento fra
 soggetti che, a parita' di  condizioni  fisiche  e  contributive,  si
 trovino  destinatari  di  trattamenti diversi, in special modo quando
 (come nel caso di  specie)  alle  condizioni  di  inabilita'  si  sia
 pervenuti  in parziale costanza di attivita' lavorativa evidentemente
 usurante;  e  si  pone,  pure,  in  contrasto  con  l'art.  38  della
 Costituzione nella parte in cui esclude dal trattamento di inabilita'
 un soggetto assicurato il quale, versando nelle condizioni fisiche in
 astratto  previste  per  la prestazione ed avendo assolto all'obbligo
 contributivo, si vede privato del trattamento  previdenziale  per  la
 sola   circostanza  di  averne  conseguito  un  altro  ricollegato  a
 condizioni di incapacita' lavorativa  aggravatasi  nel  tempo  ed  al
 quale abbia, comunque, rinunciato.
    La  rilevanza  della  questione  e'  in re ipsa (poiche' lo stesso
 istituto previdenziale ha riconosciuto il requisito medico  e  quello
 contributivo).
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 12  giugno  1984,
 n.  222  nella  parte  in cui non consente al titolare di pensione di
 invalidita', il quale dopo l'entrata in vigore  della  legge  n.  222
 citata   veda  aggravate  le  proprie  condizioni  fino  a  diventare
 assolutamente  inabile,  e  quantomeno  nell'ipotesi  in  cui   abbia
 rinunciato  al trattamento in godimento, di conseguire la pensione di
 inabilita', con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle Camere;
    Dispone la sospensione del presente giudizio.
      Pisa, addi' 2 luglio 1993
                         Il pretore: NISTICO'

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