N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1993

                                N. 612
 Ordinanza emessa il  19  aprile  1993  dal  pretore  di  Venezia  nel
 procedimento  civile  vertente tra Pellegrini Lina e Masia Antonio ed
 altra
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
 di licenza per finita locazione - Proroga biennale  del  contratto  -
 Ritenuta operativita' di diritto anche in assenza di trattative rela-
 tive  al  nuovo  canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi
 alla proroga anche in presenza di necessita' propria  -  Lesione  dei
 principi di tutela della proprieta' privata.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
 (Cost., art. 42).
(GU n.42 del 13-10-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Ritenuto   di   dover  affrontare  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale della norma di cui all'art.  11  comma  2-  bis  della
 legge 8 agosto 1992 n. 359;
                             O S S E R V A
    La  stessa  appare  rilevante  nel presente giudizio atteso che la
 norma incide proprio sulla scadenza del contratto;
    Premesso che il modo di operare della proroga di  cui  si  discute
 non  emerge  in  modo  chiaro dal dettato della norma, preliminare ad
 ogni valutazione di non manifesta  infondatezza  e'  appurare  se  la
 stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le
 parti,  pur  avendo  iniziato  trattative  sulla  determinazione  del
 canone,  non   si   siano   accordate.   Optando   per   la   seconda
 interpretazione,  la  norma  potrebbe  forse superare le obiezioni di
 incostituzionalita'.  Includendo  infatti  solo  i  casi  in  cui  il
 proprietario  abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a
 buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge
 (che  vuol  incentivare  il  passaggio  al  nuovo  regime   "libero")
 inducendo,  da  un  lato,  il  locatore  a  trattare  in  termini  di
 ragionevolezza,  pena  la  proroga,  e,  dall'altro,   tutelando   il
 locatore.  Inoltre,  escludendo  dalla  proroga  le ipotesi in cui il
 proprietario  non  abbia l'intenzione di rilocare, quali che siano le
 motivazioni, potrebbe non concretare una compressione  indiscriminata
 del suo diritto.
    Tale   interpretazione,  tuttavia,  non  e'  ammessa  se  si  pone
 attenzione al fatto che la norma, quando parla  di  mancato  accordo,
 non  puo'  che  riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate,
 non siano andate a buon fine sia  al  caso  in  cui  il  locatore  si
 rifiuti  di  iniziarle. E tale rifiuto puo' essere espresso anche per
 fatti concludenti tra i quali vi e' certamente quello  di  promuovere
 il  giudizio  di convalida e di insistere nelle richieste in udienza.
 Inoltre si imporrebbe  un  onere  di  trattativa  peraltro  privo  di
 qualsiasi  indicazione  di  legge su termini e forme da osservare (si
 veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato
 dalla legge 6  febbraio  1987,  n.  15)  per  cui  difficile  sarebbe
 valutare  la  sua  inosservanza.  Infine  non  e' da escludere che si
 potrebbe produrre un effetto perverso - e questa volta contrario allo
 spirito della legge - consistente nel fatto che i  locatori,  pur  di
 non  correre  il  rischio  della  proroga,  sarebbero  indotti  a non
 iniziare  nemmeno  le   trattative;   scartata   la   interpretazione
 suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In
 tal  caso:  non  manifestamente  infondata  appare  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale   in   relazione   all'art.   42   della
 Costituzione  qualora  si  consideri l'orientamento ormai consolidato
 della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica  in
 tanto  ritenuta  legittima in quanto avente carattere straordinario e
 temporaneo (sentenze nn. 3 del 15 gennaio 1976 e 225 del 18  novembre
 1976). Tanto e' che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984
 sull'art.  15-  bis della legge n. 94 del 25 marzo 1982, ha ricordato
 che non sarebbero state  ammissibili  ulteriori  proroghe.  In  altri
 termini  non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi
 dei locatori e dei conduttori che prescinda da un bilanciamento delle
 rispettive condizioni personali ed economiche e  si  traduca  in  una
 definitiva  compressione  del  diritto  di  proprieta'  (sul punto si
 richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).
    Premesso quanto sopra, e' francamente difficile ritenere  aderente
 al  dettato  costituzionale  la norma di cui si discute. Essa infatti
 prevede un'ulteriore e quindi inammissibile  proroga  che,  poi,  non
 potrebbe   giustificarsi   nemmeno  in  termini  di  "transitorieta'"
 (ritenuta  in  passato  accettabile  onde  consentire   il   graduale
 passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma,
 assolutamente  indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera
 indiscriminata  il  diritto  di  proprieta'  non  solo   sacrificando
 unilateralmente  il  locatore,  ma impedendo anche una valorizzazione
 delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si  pensi  al
 caso limite della necessita' di abitazione dello stesso proprietario)
 che non siano quelle relative all'aumento del canone;
                               P. Q. M.
    Impregiudicata ogni decisione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11 comma 2-bis  della  legge  8
 agosto 1992, n. 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso (r.g. n. 502/1993);
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Venezia, 19 aprile 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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