N. 615 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1993

                                N. 615
 Ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dalla corte di  appello  di  Milano
 nel procedimento penale a carico di Moneta Bernardino ed altro
 Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato -
 Termine  di  decadenza  di giorni sette dalla notifica del decreto di
 citazione  all'imputato,  anziche'  dalla   notifica   al   difensore
 dell'avviso   di  udienza,  qualora  quest'ultima  sia  successiva  -
 Impossibilita',  per  il  difensore,  di  sollecitare  l'imputato  ad
 adottare   eventuali   iniziative  tecniche  per  lui  convenienti  -
 Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.42 del 13-10-1993 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Decidendo   sull'eccezione   di   illegittimita'    costituzionale
 dell'art.  458,  primo  comma, del c.p.p. proposta dalla difesa degli
 appellanti sotto il duplice profilo di contrasto con  l'art.  24/2  e
 con l'art. 3/1 della Costituzione.
                             O S S E R V A
    Sotto  il  primo  profilo  la  questione  si  basa  sulla  mancata
 previsione, nella  norma  impugnata,  della  decorrenza  anche  dalla
 comunicazione  al  difensore,  anziche'  soltanto dalla notificazione
 all'imputato, del termine  per  proporre  la  richiesta  di  giudizio
 immediato; ovviamente la questione avra' rilievo nel solo caso in cui
 la  comunicazione  al  difensore  sia  successiva  alla notificazione
 all'imputato, ma cosi' e' avvenuto nel caso di esame, in cui pertanto
 la questione appare rilevante nel giudizio.
    La  Corte   costituzionale   ha   gia'   ritenuto   la   questione
 manifestamente  infondata  con  la  ordinanza 12-28 dicembre 1990, n.
 588, sulla considerazione che il  termine  assegnato  all'imputato  -
 unico  titolare del diritto di richiedere il giudizio abbreviato - e'
 ampio a sufficienza per consentire al destinatario di consultarsi con
 il  proprio  difensore   prima   della   scadenza,   ricevendone   le
 informazioni  tecniche  necessarie  per esercitare a ragion venuta la
 facolta' di scelta fra i vari riti; e' tuttavia  dato  osservare  che
 l'imputato  avrebbe  comunque, e sempre, la facolta' di consultare un
 legale  per  garantirsi i vantaggi di una difesa tecnica, anche se la
 legge non prevedesse la necessita'  di  un  avviso  del  giudizio  al
 difensore;  tale  avviso  deve  pertanto  servire ad altro scopo, che
 sara' certamente, innanzi tutto, quello di avvertire  tempestivamente
 uno  dei  soggetti necessari del processo della fissazione di questo;
 si  puo'  tuttavia  ipotizzare  anche  un  altro  scopo  della  detta
 comunicazione,  e  cioe'  quello  di  assicurare nella massima misura
 possibile la difesa  dell'imputato,  mettendo  il  suo  difensore  in
 condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il proprio assistito
 ad  adottare  le  eventuali  iniziative tecniche per lui convenienti,
 anche nel caso in cui, per ignoranza od  altro  motivo,  quest'ultimo
 trascuri  di rivolgersi di propria iniziativa al difesore; non sembra
 dubbio, d'altra parte, che una simile concezione puo'  rientrare  nel
 quadro, inteso nella sua piu' lata estensione sostanziale, del favore
 per l'esercizio del diritto di difesa, quale e' contemplato dall'art.
 24   della   Costituzione;   cosi'  intesa,  la  interpretazione  qui
 ipotizzata appare coerente nella piu' ampia misura con la ratio della
 giurisprudenza che inquadra il mancato avviso al  difensore  come  un
 vizio   di   nullita';  sotto  questo  profilo,  non  trattato  dalla
 precedente pronuncia della Corte  costituzionale,  la  questione  non
 appare  pertanto  manifestamente  infondata  e deve essere rimessa al
 giudizio della Corte suddetta; va aggiunto infine che la  prospettata
 soluzione  appare  compatibile  con  la necessaria celerita' del rito
 abbreviato poiche' la differente scadenza dei termini  potra'  essere
 presumibilmente nell'ordine di giorni e non di piu'.
    Sotto   il  profilo  dell'art.  3,  invece,  la  questione  appare
 manifestamente  infondata  perche'  le  differenze   di   trattamento
 appaiono  riferibili  a  diverse  situazioni  di  fatto, e quindi non
 sussiste una ipotesi di differente trattamento di casi uguali.
                                P. Q. M.
    Ordina l'immediata trasmissione alla  Corte  costituzionale  degli
 atti  affinche'  si pronunci sulla proposta questione di legittimita'
 dell'art. 458/1 del c.p.p., nella parte in  cui  fa  decorrere  dalla
 sola  notificazione  all'imputato, anziche' anche dalla comunicazione
 al  difensore,  qualora  quest'ultima   sia   avvenuta   in   momento
 successivo,  il  termine  per  richiedere il giudizio abbreviato, per
 possibile contrasto con l'art. 24/2 della Costituzione e sospende  il
 giudizio in corso;
    Ordina  inoltre che a cura della cancelleria la presente ordinanza
 sia notificata alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 5 luglio 1993
                      Il presidente: SCIACCHITANO

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