N. 373 ORDINANZA 4 - 7 ottobre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere  -  Tutela  penale  del  creditore  beneficiario di
 privilegi su autoveicoli - Medesima  questione  gia'  dichiarata  non
 fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  291/1992  e  manifestamente
 infondata  con  ordinanze  nn.  484  e  405  del  1992  -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).
 
 (Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo
 e terzo comma).
 
(GU n.42 del 13-10-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio
 decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,  (Disciplina  dei  contratti  di
 compravendita  degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro
 Automobilistico  presso  le  sedi  dell'Automobile  club   d'Italia),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 19 maggio 1992 dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura circondariale  di  Matera  nel
 procedimento  penale  a carico di Fusco Mario, iscritta al n. 136 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura   circondariale  di  Matera  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio  decreto-legge  15
 marzo  1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13,
 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;
      che la norma impugnata  (prevedendo  la  sanzione  penale  della
 reclusione  sino  a  sei mesi e della multa sino a L. 100.000 per chi
 distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla  garanzia  del
 creditore  un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto)
 costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed  anomala
 ipotesi di responsabilita' penale per il pericolo di inadempimento di
 obbligazioni  civilistiche"  e,  insomma,  un  relitto di tempi ormai
 lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono piu' meritevoli
 di protezione;
      che il legislatore non sanzionerebbe  piu'  penalmente  le  mere
 violazioni  contrattuali,  anche  se  capaci di provocare gravi danni
 patrimoniali,  ma  soltanto  certe  modalita'  di   aggressione   del
 patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in
 errore,   nella  truffa;  approfittamento  dello  stato  di  bisogno,
 nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione  del  proprio
 stato  di  incapacita'  patrimoniale,  nell'insolvenza  fraudolenta),
 mentre  un  siffatto   reato   riecheggerebbe   il   triste   ricordo
 dell'arresto per debiti;
      che  la  struttura  del  reato  si  porrebbe in contrasto con il
 principio costituzionalizzato di  necessaria  lesivita',  venendo  a:
 violare   i   parametri  costituzionali  sopra  indicati;  comprimere
 ingiustificatamente i valori della dignita' umana  e  della  liberta'
 personale;  creare una irragionevole disparita' di trattamento tra le
 varie  categorie  di  creditori,  accordando  tutela  penale  solo ai
 venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai
 creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando,  fra  tutti  i
 debitori,  i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli
 oggetto di privilegio.
   Considerato che la questione, gia' sollevata negli  stessi  termini
 dal  medesimo  giudice a quo, e' stata dichiarata da questa Corte non
 fondata con sentenza n. 291 del 1992, e manifestamente infondata  con
 ordinanze nn. 484 e 405 del 1992;
      che,  come  detto,  l'ordinanza di remissione non contiene nuove
 argomentazioni;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli  ed
 istituzione  del  Pubblico  Registro  Automobilistico  presso le sedi
 dell'Automobile club d'Italia) sollevata, in riferimento  agli  artt.
 2,  3,  secondo  comma,  13,  25,  secondo comma, 27, secondo e terzo
 comma, della Costituzione, dal Giudice per  le  indagini  preliminari
 presso   la  Pretura  circondariale  di  Matera  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1045