N. 373 ORDINANZA 4 - 7 ottobre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Tutela penale del creditore beneficiario di privilegi su autoveicoli - Medesima questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 291/1992 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 484 e 405 del 1992 - Manifesta infondatezza. (R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10). (Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma).(GU n.42 del 13-10-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nel procedimento penale a carico di Fusco Mario, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione; che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a L. 100.000 per chi distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto) costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala ipotesi di responsabilita' penale per il pericolo di inadempimento di obbligazioni civilistiche" e, insomma, un relitto di tempi ormai lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono piu' meritevoli di protezione; che il legislatore non sanzionerebbe piu' penalmente le mere violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali, ma soltanto certe modalita' di aggressione del patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di incapacita' patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta), mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo dell'arresto per debiti; che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalizzato di necessaria lesivita', venendo a: violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignita' umana e della liberta' personale; creare una irragionevole disparita' di trattamento tra le varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio. Considerato che la questione, gia' sollevata negli stessi termini dal medesimo giudice a quo, e' stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 291 del 1992, e manifestamente infondata con ordinanze nn. 484 e 405 del 1992; che, come detto, l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1045