MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1993 

  Determinazione delle caratteristiche dei certificati di credito del
Tesoro al portatore, al tasso  d'interesse  annuo  lordo  del  9,50%,
emessi  ad  estinzione  di crediti d'imposta, con godimento 1 gennaio
1994.
(GU n.242 del 14-10-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di  immobili  di
civile  abitazione,  di  termini  per  la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto l'art. 10, primo e secondo  comma,  del  suindicato  decreto-
legge,  il  quale  stabilisce  che  per  la  estinzione  dei  crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative  ai
periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare,
al  netto  degli  interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni
per ciascuna imposta e per ciascun periodo  d'imposta,  si  provvede,
mediante  assegnazione  ai  crediti  di titoli di Stato aventi libera
circolazione;
  Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto-legge con cui  si
stabilisce che:
   le  disposizioni  dei  menzionati  commi  1  e  2  dell'art. 10 si
applicano all'estinzione dei crediti  risultanti  dalla  liquidazione
delle   dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma  1  del  predetto
art.  10,  relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre
1986;
   la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;
   le operazioni di riscontro devono essere completate  entro  il  30
giugno 1993;
   gli  interessi relativi a ciascun credito, devono essere computati
al 31 dicembre 1993;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
7.500 miliardi con  imputazione  della  relativa  spesa  ad  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1993;
   il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche,
le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993;
  Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro delle finanze, con cui
vengono  determinate  le modalita' di presentazione delle richieste e
le procedure per la  rilevazione  dei  crediti  che  possono  formare
oggetto di estinzione;
  Considerato  che,  in  applicazione del secondo comma dell'art. 10,
nonche' del secondo comma dell'art. 11 del succennato  decreto-legge,
l'estinzione   dei   crediti   d'imposta   deve   avvenire   mediante
assegnazione di  titoli  di  Stato  ad  un  tasso  di  interesse  non
inferiore  a  quello  riconosciuto,  dalle norme vigenti, ai soggetti
creditori d'imposta;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 10, secondo comma, nonche'
dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.
16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
ai creditori d'imposta verranno consegnati, ad estinzione dei crediti
d'imposta di cui allo stesso secondo comma dell'art. 11,  certificati
di  credito  del Tesoro al portatore, di durata non inferiore ad anni
5, al tasso d'interesse annuo del  9,50%,  con  godimento  1  gennaio
1994, da rimborsare in unica soluzione il 1 gennaio 1999.
  I  titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente,
salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta risultanti dagli elenchi riepilogativi  all'uopo  trasmessi
dal Ministero delle finanze.
  Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalita'
di  assegnazione  dei  titoli,  nonche'  le  altre  caratteristiche e
condizioni relative all'emissione e all'ammortamento dei  titoli  non
previste del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI