MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 3 agosto 1993, n. 414 

  Regolamento  concernente  la  revoca  del  decreto  ministeriale 30
luglio 1990, n. 426, recante disposizioni per l'attuazione dei  piani
di  profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti
bovini esistenti nella regione siciliana.
(GU n.244 del 16-10-1993)
 
 Vigente al: 31-10-1993  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 9 giugno 1964,  n.  615,  sulla  bonifica  sanitaria
degli  allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive
modifiche;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto ministeriale  30  giugno  1977,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 179 del 2 luglio
1977, concernente l'obbligo in tutto il  territorio  nazionale  delle
operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla
tubercolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  24  del  25  gennaio
1980,  concernente  i  piani  di profilassi della tubercolosi e della
brucellosi bovina e bufalina;
  Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1989,
concernente   l'obbligo   in  tutto  il  territorio  nazionale  delle
operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla
brucellosi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato che le misure adottate con il decreto  ministeriale  30
luglio  1990,  n.  426,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1991, non hanno modificato le
condizioni  sanitarie  degli  allevamenti  bovini  nell'ambito  della
profilassi della tubercolosi e della brucellosi attuata nella regione
siciliana;
  Tenuto  conto dei dati forniti dal servizio veterinario regionale a
consuntivo  dell'attivita'  svolta  nell'anno  1991  che   dimostrano
un'attivita'   inferiore   a   quella  dell'anno  precedente  ed  una
percentuale di infezione superiore;
  Considerato che, anche  la  situazione  risultante  dal  consuntivo
dell'attivita'  svolta  nell'anno  1992,  mostra  elevati  indici  di
infezione;
  Considerato, inoltre, di dover revocare le disposizioni emanate con
il predetto decreto ministeriale 30 luglio 1990,  n.  426,  anche  in
applicazione  della  decisione  del  Consiglio CEE del 26 giugno 1990
(90/424/CEE) pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"  della  Comunita'
europea  n.  L 224 del 18 agosto 1990 che prevede la presentazione di
un nuovo piano di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi
bovina enzootica;
  Considerato, infine, che la decisione  del  Consiglio  CEE  del  22
dicembre 1986 (87/58/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della
Comunita'  europea  n.  L  24 del 27 gennaio 1987 non consente deroga
alcuna;
  Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23  gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 31 gennaio 1992;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 26 marzo
1993;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 24 giugno 1993;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 14 luglio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  ministeriale  30  luglio 1990, n. 426, concernente
modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1979 per  l'attuazione
dei  piani  di  profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli
allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana, e' revocato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 agosto 1993
                                            Il Ministro della sanita'
                                                   GARAVAGLIA
           Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
             DIANA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1993
 Registro n. 5 Sanita', foglio n. 143
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  commissione  di  cui  all'art.  2  della legge n.
          33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615,  sulla
          bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla tubercolosi e
          dalla brucellosi), nominata con decreto del Ministro  della
          sanita'  di  concerto  con  il  Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste, e' incaricata di esprimere il proprio parere
          sui piani di profilassi e di risanamento degli  allevamenti
          dalla  tubercolosi e dalla brucellosi da approvarsi poi con
          decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste.