Regolamento concernente la revoca del decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, recante disposizioni per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana.(GU n.244 del 16-10-1993)
Vigente al: 31-10-1993
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina; Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che le misure adottate con il decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1991, non hanno modificato le condizioni sanitarie degli allevamenti bovini nell'ambito della profilassi della tubercolosi e della brucellosi attuata nella regione siciliana; Tenuto conto dei dati forniti dal servizio veterinario regionale a consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno 1991 che dimostrano un'attivita' inferiore a quella dell'anno precedente ed una percentuale di infezione superiore; Considerato che, anche la situazione risultante dal consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno 1992, mostra elevati indici di infezione; Considerato, inoltre, di dover revocare le disposizioni emanate con il predetto decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, anche in applicazione della decisione del Consiglio CEE del 26 giugno 1990 (90/424/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 224 del 18 agosto 1990 che prevede la presentazione di un nuovo piano di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica; Considerato, infine, che la decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 (87/58/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 24 del 27 gennaio 1987 non consente deroga alcuna; Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 31 gennaio 1992; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 26 marzo 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1993; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, concernente modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1979 per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana, e' revocato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1993 Registro n. 5 Sanita', foglio n. 143 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La commissione di cui all'art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), nominata con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' incaricata di esprimere il proprio parere sui piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi da approvarsi poi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.