UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.247 del 20-10-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991,  che  prevede  per  l'Universita'  degli  studi  di   Bari   la
trasformazione  della  scuola  diretta  a fini speciali per terapisti
della riabilitazione in  diploma  universitario  di  terapista  della
riabilitazione;
  Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del consiglio universitario nazionale del 15 luglio
1993;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
  Dopo l'art. 420 del titolo  XXIII  dello  statuto  dell'Universita'
degli   studi   di   Bari   sono   inseriti  i  seguenti  articoli  e
intitolazione:
       DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
  Art. 1 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). - 1.
Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'  di  Bari
e'  istituito  il  corso  di diploma universitario di terapista della
riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere  le  funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si
conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/82, riservati  ai  possessori  del  diploma  universitario  di
terapista   della   riabilitazione   e   finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione   degli   stessi   per  quanto  riguarda  le  funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti
ed  utilizzabili  come  crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei  crediti  e'
adottata  dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della
struttura didattica con propria delibera  riconosce  altresi',  anche
parzialmente,  gli  studi  compiuti in scuole italiane o straniere di
livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del di-
ploma universitario.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma,  della
legge n. 341/90.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il  consiglio  di  facolta' approva con almeno sei mesi di anticipo
rispetto alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali  verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina  e
chirurgia  e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del
primo anno di corso.
  6. L'indirizzo e' scelto dallo studente entro la fine  del  secondo
anno di corso.
  Coloro  che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma
universitario possono iscriversi al secondo semestre del  terzo  anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art.  2  (Ordinamento  didattico). - 1. Il corso di diploma prevede
4.000 ore di  insegnamento  e  di  attivita'  pratiche  e  di  studio
guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e
discipline  ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni
semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche  e  di
studio  guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno
400 ore), il cui peso relativo  e'  definito  in  modo  convenzionale
(credito,  corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivita' pratiche
e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste  per
ciascun anno.
  Il  tirocinio  professionale  e'  svolto per 600 ore nel primo anno
(300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400  per  semestre),  e
1000  ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire
altresi'  attivita'  complementari  che  assicurino  sotto  l'aspetto
professionale,  compreso  l'orario  complessivo,  il  rispetto  della
normativa comunitaria.
  2. Le attivita' didattiche sono ordinate  in  aree  formative,  che
definiscono  gli  obiettivi  didattici intermedi, in corsi integrati,
che  definiscono  l'articolazione   dell'insegnamento   nei   diversi
semestri  e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in
discipline che indicano le competenze  scientifico-professionali  dei
docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono   attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi  previsti
dall'ordinamento, ulteriori discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali  per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si
fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti  indicati  nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio  alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso  relativo  dell'area  e  del
singolo  corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per
oltre il 15% da quello tabellare.
  L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di  impegno
orario  dai  singoli corsi integrati puo' essere utilizzato anche per
approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un  corso  di  inglese
scientifico,  con  lo  scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4.  Lo  studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di un anno  se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere all'anno successivo se non sono stati  sostenuti  entro  la
sessione  autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
  Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel mese di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere  in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a gennaio-
febbraio.
  Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti  piu'  di
due esami.
  5.  Per  le  attivita'  didattiche  a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere  chiamati  docenti  a  contratto,  scelti  fra coloro che, per
uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale   svolta,   siano   di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/80. I professori a contratto possono far parte delle  commissioni
d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  le
seguenti:
  I Anno - I semestre:
 Area A: Propedeutica (crediti 6).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa  dei  fenomeni  biologici   e   le   nozioni   di   base
propedeutiche  alle  conoscenze  dei  mezzi  fisici  utilizzati nella
riabilitazione medica, nonche' introdurre l'allievo  all'interno  dei
concetti base della riabilitazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   biofisica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana;
   neuroanatomia.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
   infermieristica generale;
   riabilitazione generale;
   teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).
  A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
   riabilitazione generale.
  A.7. Inglese scientifico.
  A.8.  Attivita'  tutoriale  e  di  tirocinio  guidato: attivita' da
svolgersi in  servizi  ospedalieri  di  recupero  e  di  rieducazione
funzionale.
  I Anno - II semestre:
Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione
  generale (crediti 6).
  Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento
dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria
e  del  comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia applicati
alla riabilitazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
   chimica biologica;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia.
  B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   fisiopatologia generale.
  B.3. Corso integrato di cinesiologia:
   anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
   cinesiologia generale;
   cinesiologia speciale.
  B.4. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicometria.
  B.5.  Attivita'  tutoriali  e di tirocinio pratico: da svolgersi in
strutture  ospedaliere  di   recupero   e   rieducazione   funzionale
relativamente ai corsi integrati del semestre.
  II Anno - I semestre:
Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla
  riabilitazione motoria (crediti 6).
  Obiettivi:  lo  studente  deve  apprendere  i fondamenti teorici ed
applicativi, relativamente  alle  modalita'  generali  dell'approccio
alle  menomazioni,  disabilita' ed handicap, nonche' degli interventi
riabilitativi di base.
  C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica  e
riabilitativa:
   chinesiterapia generale;
   massoterapia;
   terapia fisica strumentale.
  C.2. Corso integrato di pediatria:
   neonatologia;
   patologia pediatrica.
  C.3. Corso integrato di psichiatria:
   psichiatria generale;
   neuropsichiatria infantile.
  C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
   neuropsicologia;
   neurolinguistica.
  C.5.  Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico  guidato:  da
effettuarsi  presso  strutture   sanitarie   ospedaliere   ed   extra
ospedaliere.
  II Anno - II semestre:
Area D: Medicina interna e specialita' mediche, neurologia e
        disabilita' delle funzioni viscerali (crediti 6).
  Obiettivi:  acquisizione  delle  conoscenze  e  degli  esiti  delle
disabilita' motorie, della comunicazione  e  viscerali,  di  tecniche
specifiche  di  riabilitazione  e  di  principi  di medicina generale
orientati alle disabilita' viscerali neurocorrelate e  di  specifiche
funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile.
  D.1. Corso integrato di neurologia:
   neurologia;
   neurofisiopatologia;
   neurotraumatologia.
  D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
   medicina interna ad indirizzo specialistico;
   pneumologia;
   cardiologia;
   geriatria;
   oncologia;
   nefrologia;
   reumatologia.
  D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
   ortopedia;
   traumatologia;
   patologia articolare.
  D.4.  Tirocinio  pratico  guidato:  da  svolgersi  presso strutture
ospedaliere  ed   extraospedaliere   di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
  III Anno - I semestre:
Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4).
  Obiettivi:  lo  studente  deve acquisire le conoscenze teoriche dei
principi di riabilitazione speciale di base,  nonche'  apprendere  le
rispettive metodiche applicative.
  E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
motoria e fisioterapia strumentale:
   cinesiologia speciale;
   cinesiterapia speciale;
   fisioterapia speciale;
   terapia occupazionale generale;
   protesiologia ed ortesiologia;
   massoterapia speciale.
  E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali:
   patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
   riabilitazione respiratoria;
   riabilitazione uro-ginecologica;
   riabilitazione oncologica;
   riabilitazione dell'ustionato;
   riabilitazione delle funzioni viscerali.
  E.3.  Tirocinio  pratico: da svolgersi presso strutture ospedaliere
ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.
                        INDIRIZZO NEUROLOGICO
  III Anno - II semestre:
Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica
  e neuromotoria (crediti 4).
  Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e  le  tecniche
di   riabilitazione   specifiche  anche  speciali  nell'ambito  delle
menomazioni e disabilita' di natura neurologica.
  F.1. Corso integrato di  metodi  e  tecniche  della  riabilitazione
neuromotoria:
   tecniche di riabilitazione neuromotoria;
   tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.
  F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   patologia della psicomotricita'.
  F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neurologia pediatrica;
   neuropsichiatria infantile.
  F.4.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.
      INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
  III Anno - II semestre:
Area    G:     Metodi     e     tecniche     della     riabilitazione
ortopedicareumatologica (crediti 4).
  Obiettivi:   acquisizione   delle   conoscenze   delle  disabilita'
osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione  in
ambito ortopedico.
  G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.3.  Attivita'  tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso
strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero
e rieducazione funzionale.
  Art. 3 (Organizzazione didattica - Verifiche di  profitto  -  Esame
finale).  -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed alle
attivita' pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul
libretto  personale  dello studente. Per essere ammessi all'esame fi-
nale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente  frequentato
i  corsi,  superato  gli  esami in tutti gli insegnamenti previsti ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  2.  La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto;  esse  avvengono
secondo  delibera  del  consiglio  della struttura didattica, tale da
assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di  esperienza  e  di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.  Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli   esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,   viene   conseguito   il  diploma  in  terapista  della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e'  nominata
dal  rettore  ed e' composta dal presidente del corso della specifica
struttura didattica o suo  delegato,  da  due  docenti  nominati  dal
consiglio  di  facolta',  da due esperti nominati rispettivamente dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciascun  anno, o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli esami,  provvede  il  rettore,  sentito  il  senato
accademico.
  6.  La  commissione  per  l'esame finale di diploma e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il  consiglio  della  struttura  didattica  con  propria   delibera
riconosce  altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole
italiane o straniere di livello universitario, con titolo di  accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il   consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,  potra'
eventualmente   indicare   corsi   integrativi,    anche    istituiti
appositamente,  da  seguire per completare la formazione per accedere
al corso di laurea. I corsi di  diploma  universitario  e  quelli  di
laurea,  ove  abbiano  denominazione  uguale  o simile, permettono il
passaggio dall'uno  all'altro  mediante  una  normativa  generale  di
passaggio,  approvata  dal  consiglio  di  facolta',  tenuto conto in
particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita'  di
iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo
statuto.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  a  norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 2 agosto 1993
                                                           Il rettore