MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 ottobre 1993 

  Individuazione  dei  servizi  sanitari per l'erogazione dei quali i
fondi relativi sono  considerati  essenziali  e  non  possono  essere
oggetto di pignoramento.
(GU n.247 del 20-10-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 18 marzo 1993, n. 67, di conversione, con modifiche,
del  decreto-legge  18  gennaio  1993, n. 9, che dispone in ordine al
finanziamento delle eccedenze  della  spesa  sanitaria  determinatesi
fino al 1992;
  Visto  in  particolare  il  comma  5  dell'art. 1 che rimanda ad un
decreto interministeriale la individuazione dei servizi sanitari  per
l'erogazione   dei   quali   siano  considerati  essenziali  fondi  a
destinazione vincolata  che  unitamente  alle  somme  destinate  alla
erogazione   degli   emolumenti   per   il   personale  dipendente  e
convenzionato non possono essere oggetto di pignoramento;
  Considerato che la normativa e' diretta al fine di non  interferire
in  modo  determinante  sulla correntezza della gestione di tesoreria
delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e  cura  a
carattere   scientifico   in   presenza   di  carenza  di  liquidita'
determinata dai tempi necessari  alle  regioni  e  province  autonome
all'attuazione  delle  procedure  per la stipula dei mutui secondo le
modalita' previste dalla norma di che trattasi;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a  quanto  disposto  dalla   norma
richiamata;
                              Decreta:
  Per  le  finalita' di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  18
marzo 1993, n. 67, i servizi sanitari per l'erogazione dei quali sono
considerati   essenziali   fondi  a  destinazione  vincolata  sono  i
seguenti:
    a) assistenza medico-generica e pediatrica di base;
    b) assistenza medico-specialistica convenzionata interna;
    c) assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria;
    d) assistenza farmaceutica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 ottobre 1993
                                         Il Ministro della sanita'
                                                GARAVAGLIA
p. Il Ministro del tesoro
       MALVESTIO