N. 626 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1993
N. 626 Ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Biasini Gianna contro Ministero della sanita' ed altra Sanita' pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilita' del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalita' della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma). (Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).(GU n.43 del 20-10-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 3582/1993 proposto da Biasini Gianna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Funari, nel cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Acilia n. 4; contro il Ministero della Sanita', in persona del Ministro pro-tempore; l'U.S.L. n. 6 dell'Aquila, in persona dell'amministratore straordinario pro-tempore; per l'annullamento dei provvedimenti con i quali la U.S.S.L. n. 6 dell'Aquila ha fatto cessare la dott.ssa Biasini dallo stato di incompatibilita' di cui all'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1941, n. 412. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in- timate; Viste le memorie prodotte dalle parti e tutti gli atti del giudizio; Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 1993 il relatore consigliere Dedi Rulli, l'avv. Funari per il ricorrente e l'avv. Presti per la U.S.L. intimata e l'avv. D'Avanzo per il Ministero della sanita'; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con provvedimento in data 7 novembre 1992 e 2 dicembre 1992 l'unita' socio sanitaria locale n. 6 dell'Aquila ha intimato alla dott.ssa Gianna Biasini, assistente pediatra a tempo definito e contemporaneamente convenzionata per la assistenza pediatrica, di cessare dalla situazione di incompatibilita' derivante dal disposto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1993, n. 412, facendola successivamente decadere dalle scelte ottenute per la pediatria. La norma applicata stabilisce che con il servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Avverso tale provvedimento e' stato proposto il ricorso in epigrafe con il quale si deduce una articolata censura di illegittimita' derivata, sostenendosi il contrasto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con diversi principi costituzionali. Si denuncia in primo luogo la violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione in quanto il citato art. 4 settimo comma, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i medici che esercitano l'opzione per la conservazione del rapporto di impiego e quelli che scelgono il rapporto convenzionale, posto che ai primi viene riservato un trattamento di gran lunga piu' favorevole rispetto ai secondi, ai quali si impone una drastica riduzione del proprio reddito. In tal modo, la facolta' di scelta tra i due rapporti sarebbe soltanto apparente con la conseguenza che al medico che collabora con il servizio sanitario nazionale viene sostanzialmente impedita una modalita' di esercizio della professione. La violazione dell'art. 3 viene prospettata anche in collegamento con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del difetto della ragionevolezza della norma impugnata, poiche' la regola della incompatibilita' non sarebbe in grado di garantire un maggior grado di efficienza del servizio sanitario nazionale. Il difetto di ragionevolezza sarebbe altresi' ravvisabile in relazione al d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438/1992, che ha sospeso per tutto il 1993 il diritto dei pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza. Ove infatti il medico avesse inteso optare per il rapporto convenzionale avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 1992, ma a tale data non poteva conseguire la pensione per effetto delle norme sopra ricordate. Anche per tale ragione la pretesa "opzione" non poteva considerarsi una reale facolta' di scelta. Si rileva poi che alla data del 31 dicembre 1992 con la quale entrava in vigore il regime di incompatibilita' non era stato ancora stabilito l'obbligo per le scritture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria, obbligo imposto solo con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, entrato in vigore dopo la scadenza del termine per opzione. La scelta del medico non poteva dunque considerarsi effettuabile sulla base di dati certi e completi. Si denuncia infine la violazione dell'art. 81 della Costituzione atteso che la disposizione impugnata non reca alcuna copertura finanziaria pur comportando sicuramente un aggravio di spesa dovuto al passaggio del personale medico dal servizo a tempo definito al rapporto a tempo pieno. L'amministrazione intimata si e' costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/1993). 93C1052