N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 agosto 1993

                                N. 628
   Ordinanza emessa il 4 agosto 1993 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Boselli Ernestina
 contro l'U.T.E. di Piacenza
 Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
    Determinazione   delle   stesse   con   decreto   ministeriale   -
    Annullamento  da  parte  del  t.a.r.  Lazio  di tale provvedimento
    ministeriale - Successivo ripristino (fino al  31  dicembre  1994)
    delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale annullato in
    virtu'  di  decreto-legge  gia'  convertito  in legge - Denunciata
    interferenza da parte del legisaltore nella sfera di  attribuzioni
    del  potere  giudiziario - Irragionevole introduzione, sia pure in
    via provvisoria, di una  tassa  patrimoniale  sugli  immobili  non
    conforme al principio della capacita' contributiva.
 (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella legge 24
    marzo 1993, n. 75).
 (Cost., artt. 3, 24, 53, 102 e 103).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 91/7952 presentato
 il 29 novembre 1991 (avverso dmf 27 settembre 1991, contr. catastali)
 da Boselli Ernestina residente a Pontenure in  via  Stradella  n.  21
 contro l'u.t.e. di Piacenza.
    Oggetto  della  domanda,  svolgimento  del processo e motivi della
 decisione.
    Con  ricorso  pervenuto  a  questa Commissione in data 29 novembre
 1991 Boselli Albertina esponeva e chiedeva quanto segue:
    "Premesso che agli immobili siti in Perino (Coli) classificati nel
 n.c.e.u. del comune di Piacenza come segue:
      n. 1, categoria A/3, classe 5, vani 6;
      n. 2, categoria A/3, classe 5, vani 6;
      n. 3, categoria C/6, classe 6, mq 14;
      n. 4, categoria C/6, classe 6, mq 14;
 di proprieta' del sottoscritto risultano attribuite - in applicazione
 della tariffa d'estimo approvata con decr.  min.  fin.  27  settembre
 1991 pubblicato in suppl. straord. alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del
 30 settembre 1991 - le rendite catastali seguenti:
      1) L. 960.000;
      2) L. 960.000;
      3) L. 123.200;
      4) L. 123.200;
 che  si  ritengono  tali  rendite illegittime per i motivi piu' oltre
 specificati;
                              C H I E D E
 che la on.le commissione tributaria intestata voglia:
      in via preliminare: ordinare  all'ufficio  tecnico  erariale  di
 Piacenza  la  produzione  di tutti gli atti e provvedimenti di cui al
 procedimento di formazione della tariffa per  la  categoria  relativa
 agli immobili di proprieta' del ricorrente piu' sopra specificato;
      in  via  principale:  disapplicati,  se del caso, ex art. 16 del
 d.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  636,  siccome  illegittimi,  gli  atti
 generali  relativi alla formazione della tariffa, dichiarare comunque
 nulla e di nessun effetto, per i motivi di cui al ricorso, la rendita
 attribuita  sulla  base  della  tariffa  medesima  agli  immobili  di
 proprieta' del ricorrente piu' sopra specificato;
      in  via  subordinata:  in  accoglimento  del  quinto  motivo  di
 ricorso, ridurre la  rendita  catastale  attribuita  all'u.t.e.  agli
 immobili del ricorrente.
                              M O T I V I
    1.  -  Illegittimita'  della  rendita attribuita per violazione di
 legge nel procedimento di attribuzione della stessa. Il  procedimento
 di  attribuzione  della rendita catastale agli immobili di proprieta'
 del  ricorrente   e'   palesemente   illegittimo,   con   particolare
 riferimento  all'adottato  criterio  del  valore  ed all'obbligatorio
 previo interpello dei comuni interessati.
    2. - Illegittimita' della rendita attribuita per eccesso di potere
 del decr. min. fin. 20 gennaio 1990 che ha avviato il procedimento di
 attribuzione della rendita stessa. Il decr. min. fin. 20 gennaio 1990
 -  col  quale  e'  stata  disposta  dal   Ministero   delle   finanze
 l'attribuzione  delle  rendite  del  tipo  de  qua - ha travalicato i
 limiti  conferiti  dalla  legge  sulla  revisione  degli  estimi  per
 l'attribuzione   delle   nuove   rendite   catastali   delle   unita'
 immobiliari, facendo applicazione di criteri  previsti  in  norme  di
 carattere   eccezionale  (applicati,  invece,  in  via  ordinaria)  e
 contrastanti  con  le  disposizioni  della  normativa  sulle  imposte
 dirette.
    3. - Illegittimita' della rendita attribuita per eccesso di potere
 sotto il profilo del falso presupposto di fatto e violazione di legge
 per decr. min. fin. 20 gennaio 1990 che ha avviato il procedimento di
 attribuzione  della  rendita  stessa. Il precitato decr. min. fin. 20
 gennaio  1990  ha  disposto  l'avvio del procedimento di attribuzione
 della  rendita  facendo  applicazione  di  norme  che   presuppongono
 l'inesistenza  (o  l'esistenza  in  semplice  via  di  eccezione)  di
 conratti di locazione,  mentre  esistono  locazioni,  oltretutto  con
 canoni  liberamente determinati per gli immobili delle categorie A/8,
 A/9, A/10 e degli interi gruppi B e C esistenti nella zona.
    Quand'anche cio' vero non fosse  (come  invece  e'),  il  criterio
 stabilito  dal provvedimento ministeriale non avrebbe comunque potuto
 essere adottato  con  atto  di  natura  amministrativa  di  carattere
 generale.
    4. - Illegittimita' della rendita attribuita per eccesso di potere
 per  contraddittorieta', indeterminatezza e illogicita' manifesta del
 procedimento. Il procedimento di approvazione delle tariffe  d'estimo
 e'  stato  con  legge  generale variato mentre era gia' in corso, con
 esautoramento delle commissioni censuarie distrettuali e  provinciali
 e  conseguente attribuzione di ogni potere alla commissione censuaria
 centrale, cosi' che i diversi prospetti approvati appartengono a  due
 gruppi  diversi,  il  primo  dei  quali  formato con interpello delle
 commissioni censuarie in ogni grado, e l'altro con  interpello  della
 sola  commissione censuaria centrale sulla base di una norma di legge
 con la quale si  e'  preteso  sanare  a  posteriori  un  procedimento
 illegittimo sino in allora praticato in via di fatto.
    5.  - Illegittimita' della rendita attribuita, perche' determinata
 con  l'applicazione  di  un  saggio  di  interesse   illegittimamente
 determinato  (ed  unico  per  tutta  Italia)  ad  un valore incongruo
 rispetto al valore effettivo.  Si  producono  inoltre  i  certificati
 catastali  relativi  agli  immobili di proprieta' del ricorrente piu'
 sopra specificati.
    All'udienza del 12 maggio 1993  non  si  presentava  alcuna  delle
 parti.
    La commissione si riservava la decisione.
                             O S S E R V A
    Va doverosamente premesso che il t.a.r. del Lazio con decisione n.
 1184  del 16 maggio 1992 nelle more di questo giudizio ha annullato i
 decreti del Ministro delle finanze in  data  20  gennaio  1990  e  27
 settembre 1991 sostanzialmente facendo proprie le censure mosse dalla
 Boselli.
    Invero  il suddetto tribunale amministrativo ha posto a fondamento
 della propria decisione le seguenti argomentazioni: "Omissis ..". Nel
 merito il ricorso e' fondato.
    Il regolamento  per  la  formazione  del  nuovo  catasto  edilizio
 urbano,  approvato  con  d.P.R.  1 dicembre 1949, n. 1142, stabilisce
 (art. 14) che "la tariffa esprime la rendita catastale, per unita' di
 consistenza ..", aggiungendo poi (art. 15) che "il reddito  lordo  e'
 rappresentato  dal  canone  annuo  di fitto ordinariamente retraibile
 dall'unita' immobiliare .." e (art. 19  che  "per  la  determinazione
 della  rendita  catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte
 le spese e perdite eventuali ..".
    E'  quindi  evidente  che  la   base   cui   va   commisurata   la
 determinazione  della rendita catastale, e' rappresentata dal reddito
 virtualmente  retraibile  dall'unita'  immobiliare  mediante  la  sua
 locazione.
    Cio'  non di meno, la rendita catastale puo' essere calcolata come
 "interesse del capitale fondiario",  costituito  dal  "valore  venale
 dell'unita'  immobiliare", per quelle unita' "per le quali nella zona
 censuaria la locazione non  esista  o  abbia  carattere  d'eccezione"
 (artt. 27 e 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142).
    I  ricorrenti,  con una censura che presenta carattere assorbente,
 denunciano che il Ministro delle finanze col decreto 20 gennaio 1990,
 nel porre a base della revisione delle tariffe  d'estimo  "il  valore
 unitario  di  mercato  ordinariamente retraibile", oltre a violare il
 regolamento sopraricordato, introdurrebbe una alterazione del sistema
 fiscale, nel senso della trasformazione delle imposte sugli  immobili
 le  quali non sarebbero piu' determinate su base reddituale bensi' su
 base patrimoniale.
    L'affermazione appare convincente.
    Ed invero, sotto il profilo puramente strutturale  sta  per  certo
 che  la  facolta' di determinare la tariffa sulla base dell'interesse
 del capitale fondiario, e' prevista dalla norma come  eccezione  alla
 regola  generale  del reddito locativo. Eccezione che e' destinata ad
 operare solo nel caso in cui nella singola zona non esista un mercato
 delle locazioni. Da qui l'impossibilita', in via  amministrativa,  di
 trasformare  tale  criterio  da  eccezionale a generale, come appunto
 hanno fatto i decreti ministeriali impugnati.
    Sotto il profilo sistematico generale, poi, c'e' da ricordare  che
 l'intero  sistema  tributario,  per  quel  che  concerne l'aspetto in
 questione, e' andato via via modellandosi sulla base di  una  tariffa
 d'estimo espressiva di una rendita locativa. Lo dimostra il fatto che
 laddove  la  proprieta'  o  il  possesso di una unita' immobiliare e'
 stato assunto ad  indice  di  capacita'  contributiva,  in  relazione
 all'attitudine del bene a produrre reddito, quest'ultimo e' accertato
 con  riferimento  immediato  e diretto alla tariffa d'estimo (art. 34
 del testo  unico  delle  imposte  dirette  approvato  con  d.P.R.  22
 dicembre  1986,  n. 917), mentre laddove la capacita' contributiva e'
 correlata al valore o  all'incremento  di  valore  del  bene  i  dati
 contenuti    nella    tariffa    non    esplicano   effetti   diretti
 sull'accertamento  ma  sono  utilizzati  per  orientare   il   potere
 dell'ufficio  di  procedere  alla rettifica del valore dichiarato dal
 contribuente (art. 12, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 1988,  n.  70,
 convertito con modifiche nella legge 13 maggio 1988, n. 154).
    Va   altresi'  ricordato  e  precisato  che  successivamente  alla
 decisione del t.a.r. del Lazio il Governo ha riprodotto  il  conteuto
 dei  dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 nei decreti legge nn.
 298, 348 e 388 del 1992 e 16/1993, tutti  decaduti,  tranne  l'ultimo
 che  e'  stato  convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, la quale
 all'art. 2 ha fissato nuove e diverse tariffe  basate  sul  parametro
 della   redditivita'   anziche'  su  quello  del  valore  commerciale
 dell'immobile.
    Tale legge dispone che le nuove tariffe e rendite che  deriveranno
 all'esito  di apposito procedimento entreranno in vigore il 1 gennaio
 1995, ma, nel caso in cui risultassero inferiori  a  quelle  attuali,
 potranno essere utilizzate con riferimento al primo gennaio 1992 agli
 effetti dell'Isi, Irpef, Ilor, Irpeg, Invim e Ici.
    Le  somme  che  fossero  state  versate  in  piu'  potranno essere
 recuperate sotto forma di credito d'imposta, alla prima dichiarazione
 dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe.
    Orbene,  questa  commissione  ritiene  d'ufficio  che il contenuto
 della  legge  in  questione  presti  il  fianco  a  gravi  dubbi   di
 legittimita' costituzionale sotto diversi profili e precisamente:
      1)  violazione  degli artt. 102, primo comma e 103, primo comma,
 della Costituzione.
    Il potere legislativo convertendo nella legge n. 75/1993 il  d.l.
 n.  16/1993,  resuscita - sia pure per un tempo limitato e cioe' fino
 al 31 dicembre 1994 - le disposizioni contenute nei dd.mm. citati che
 sono stati dichiarati illegittimi con la predetta  sentenza  n.  1184
 del 16 maggio 1992 del t.a.r. del Lazio.
   Sembra   a   questa   commissione  che  un  tale  modus  procedendi
 costituisca  uno  straripamento  del  potere  legislativo  nel  campo
 riservato istituzionalmente al potere giudiziario.
    Avendo  il  t.a.r.  del Lazio, con sentenza divenuta definitiva ed
 operante su tutto il territorio nazionale e con effetto  su  tutti  i
 rapporti   rientranti  nella  materia  regolata  dai  citati  decreti
 dichiarata l'illegittimita' dei decreti medesimi, essi  non  potevano
 essere fatti rivivere nemmeno temporaneamente.
    Tale  modus procedendi sembra porsi in stridente contrasto con gli
 artt. 102, primo  comma,  e  103,  primo  comma,  della  Costituzione
 secondo  cui  la funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati
 ordinari  istituiti   e   regolati   dalle   norme   sull'ordinamento
 giudiziario  e  il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
 amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti  della
 pubblica  amministrazione degli interessi legittimi, e in particolari
 materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
    E' ben vero che il legislatore, resosi conto delle  insormontabili
 difficolta',  ha disposto che le tariffe illegittime continueranno ad
 applicarsi in via provvisoria fino all'emanazione delle nuove tariffe
 che entreranno in vigore dal 1 gennaio 1995, ma e' altrettanto vero e
 indubitabile che con tale  censurabile  metodo  i  contribuenti  sono
 obbligati a conformarsi ad atti amministrativi illegittimi.
    E'  altresi'  vero  che la legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto
 che il contribuente, qualora le nuove rendite in vigore dal 1 gennaio
 1995 risultassero inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dei
 dd.mm. potra' recuperare le somme eventualmente versate in piu' sotto
 forma di credito di imposta  alla  prima  dichiarazione  dei  redditi
 successiva  all'approvazione  delle  nuove tariffe, ma non e' chi non
 vede che tale sistema:
       A) obbliga per  intanto  i  contribuenti  a  pagare  somme  che
 potrebbero risultare maggiori di quelle effettivamente dovute (e cio'
 sino al 31 dicembre 1994);
       B) non prevede un termine di restituzione delle somme pagate in
 piu' essendo consentito soltanto l'evidenziazione di tali somme sotto
 la forma del credito di imposta nella prima dichiarazione dei redditi
 successiva all'approvazione delle nuove tariffe (non e' chiaro se sia
 ammessa la compensazione tra debiti e crediti e - in particolare - in
 caso di dichiarazione a credito, quando concretamente il contribuente
 possa  ottenere  la  restituzione  dell'imposta  pagata  in  piu' del
 dovuto);
       C) non stabilisce la corresponsione di interessi per il periodo
 intercorrente  tra  la  data  del  pagamento  indebito  e   la   data
 dell'effettivo rimborso;
      2) violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    Essendo imposto al contribuente di pagare le imposte - sia pure in
 via  provvisoria  (ma  ognuno ben sa quanto come in Italia non vi sia
 nulla di piu' definitivo del provvisorio) -  nella  misura  stabilita
 con  atti  amministrativi  illegittimi,  sorge  il fondato dubbio che
 siano stati violati anche gli artt. 3 e  53  della  Costituzione  non
 essendo  conforme ne' al principio della capacita' contributiva ne' a
 quello della progressivita', la tassazione delle rendite  immobiliari
 su  una  ipotesi  di  fruttuosita'  del valore capitale dell'immobile
 determinato in case a criteri di tipo  patrimoniale,  che  la  stessa
 norma mostra di voler abbandonare per i periodi di imposta successivi
 all'anno    1994,   palesando,   inoltre,   la   propria   intrinseca
 irrazionalita';
      3) violazione, sotto un altro profilo, degli artt. 3 e 53  della
 Costituzione e dell'art. 24.
     Il  carattere  provvisorio  o  transitorio  di applicazione delle
 tabelle annullate dal t.a.r.  disposto  dalla  norma  in  parola  non
 elimina  il  sospetto  della  violazione degli artt. 3, 24 e 53 della
 Costituzione perche', differendo al  periodo  di  imposta  successivo
 all'entrata  in  vigore dei nuovi estimi la possibilita' da parte dei
 contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato  in  piu'  del
 dovuto  e  del  giusto  ed  il  relativo contenzioso, sottopongono il
 contribuente stesso, medio tempore, ad una  tassazione  avulsa  dalla
 sua  capacita' contributiva e ripristinatoria di una forma (non tanto
 velata) di solve et repete.
    Oltre che non manifestamente infondata per le  considerazioni  che
 precedono,  la  questione  e'  senz'altro  rilevante  ai  fini  della
 decisione della presente controversia concernente  l'impugnativa  del
 classamento  degli immobili della ricorrente sulla scorta delle nuove
 tariffe per la determinazione della sua rendita catastale,  aumentata
 complessivamente  nella misura indicata in ricorso, per effetto delle
 tariffe di estimo delle  unita'  immobiliari  urbane  introdotte  con
 dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991.
    Infatti  la  rendita catastale e' stata aumentata complessivamente
 da L. 796.464  (che  si  ottiene  aggiornando  le  rendite  catastali
 precedenti  con  i  coefficienti  del  1991:  catt. A/3 r.c. L. 864 x
 coeff. 388 = L. 335.232; A/3 r.c. L. 864 x coeff. 388 =  L.  335.232;
 C/6  r.c.  L.  120 x coeff. 525 = L. 63.000; C/6 r.c. L. 120 x coeff.
 525 = L. 63.000) a L. 2.166.400  (somma  delle  rendite  esposte  nel
 ricorso e non contestate dall'ufficio).
                                P. Q. M.
    Sciogliendo  la  riserva di cui al verbale d'udienza del 12 maggio
 1993, visti gli artt. 134 della Costituzione  e  23  della  legge  11
 marzo  1953,  n. 87, dichiara d'ufficio, non manifestamente infondata
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l.  n.
 16/1993  convertito  nella  legge  24 marzo 1993, n. 15, in relazione
 agli artt. 3, 24, 102 e  103  della  Costituzione,  e  rilevante  per
 quanto in motivazione;
    Sospende   il   presente   procedimento   ed   ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
 notificata  alla ricorrente, all'ufficio tecnico erariale di Piacenza
 e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Piacenza, addi' 4 agosto 1993
                   Il presidente relatore: BONGIORNI

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