N. 631 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1993

                                N. 631
 Ordinanza emessa il 1 giugno 1993 della Corte dei conti, Sezione III
 giurisdizionale sul ricorso proposto da Ranaglia Elvira
 Pensioni - Pensioni di guerra di riversibilita' in favore di vedove -
    Esclusione  del  diritto  per  difetto  dei requisiti della durata
    almeno annuale del matrimonio o della nascita di  prole  ancorche'
    postuma  -  Irragionevole  disparita' di trattamento rispetto alle
    vedove dei dipendenti civili e militari alle situazioni c.d.   as-
    similate (fidanzate con avvenute pubblicazioni matrimoniali, spose
    per  procura e conviventi), nonche', in particolare, rispetto alla
    pensione indiretta di guerra alla vedova che,  per  effetto  della
    sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  450/1991,  non e' piu'
    soggetta alle  predette  condizioni  -  Negativa  incidenza  sulle
    condizioni   familiari   -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 450/1991.
 (Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, primo comma; d.P.R. 23
    dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 29 e 31).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 879193 del registro di Segreteria, proposto da Ranaglia Elvira vedova
 Moghilin avverso il decreto n. 055066 ri-ge del 1 febbraio  1984  con
 il  quale  il  Ministro  del  tesoro le nego' la riversibilita' della
 pensione di guerra gia' in godimento del defunto marito.
    Uditi alla pubblica udienza del giorno 1 giugno 1993  il  relatore
 nella  persona  del  cons. Mario Giaquinto nonche' il difensore della
 ricorrente avv. Luigi Brienza.
    Esaminati gli atti.
                               F A T T O
    Il 7 giugno 1965 Ranaglia Elvira contrasse matrimonio con Moghilin
 Nicolaj, ex militare in godimento di pensione di  guerra  di  settima
 categoria.
    Dopo  il  decesso  del  Moghilin  avvenuto il 4 febbraio 1966 e la
 conseguente domanda della vedova, l'amministrazione provvide  negando
 la pensione di riversibilita' per essere durato il matrimonio meno di
 un  anno  e  per  non  essere  nata prole ancorche' postuma (nota del
 direttore provinciale del Tesoro di Roma n. 215699 in data  6  luglio
 1978 confermata con d.m. n. 055066 ri-ge in data 1 febbraio 1984).
    L'amministrazione, nel negare la pensione di riversibilita' con la
 suesposta  motivazione,  fece  applicazione della norma contenuta nel
 comma primo dell'art.  59  della  legge  18  marzo  1968  n.  313  e,
 successivamente,  nel comma primo dell'art. 51 del d.P.R. 23 dicembre
 1978, n. 915; norma che per  l'appunto  pone  la  condizione  che  il
 matrimonio  sia  durato  non  meno  di  un anno ovvero sia nata prole
 ancorche' postuma.
    Il difensore della ricorrente con memoria del 15  maggio  1993  ed
 oralmente  alla  odierna  udienza  ha  insistito  per  l'accoglimento
 dell'impugnativa con riconoscimento degli interessi legali.
    La difesa sostiene che la  norma  de  qua  non  puo'  piu'  essere
 ritenuta vigente, per estensione in via analogica e di equita', della
 sentenza  costituzionale n. 450, del 4-13 dicembre 1991, con la quale
 e' stata dichiarata "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  44,
 ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dell'art. 40, terzo
 comma,  del  d.P.R.  23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non
 consentono al coniuge superstite di fruire della pensione  di  guerra
 quando  il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono
 state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte
 del militare o del civile, sia  durato,  senza  che  sia  nata  prole
 ancorche' postuma, meno di un anno".
    Il procuratore generale con atto scritto del 19 ottobre 1990 aveva
 chiesto    che    venisse   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale, tenuto conto del nuovo orientamento manifestato dalla
 Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 7-16 marzo 1990.
                             D I R I T T O
    Con riferimento all'ipotesi del riconoscimento della  pensione  di
 guerra alla vedova, occorre tener distinti i due casi:
      della  pensione  indiretta,  cui  si  rferiscono l'art. 44 della
 legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre  1978,
 n. 915;
      della  pensione  di riversibilita', cui si riferiscono l'art. 59
 della citata legge n. 313 e l'art. 51 del citato d.P.R. n. 915.
    In entrambi i casi il  legislatore  pone  la  medesima  condizione
 della  durata  del  matrimonio  non  inferiore all'anno o della prole
 ancorche' postuma.
    Nondimeno,  la  Corte  costituzionale,  con la sentenza n. 450 del
 4-13 dicembre  1991,  si  e'  pronunciata  soltanta  sul  primo  caso
 (pensione  indiretta),  talche'  ha  cessato  di  avere  efficacia la
 illustrata condizione di legge solo quando riferita al medesimo primo
 caso.
    Nel diverso caso della pensione di riversibilita', che  e'  quello
 ricorrente  nel  presente  giudizio, la condizione di legge de qua e'
 tuttora operante, ne'  all'interprete  e'  consentita  estensione  di
 sorta,  tanto  piu'  che,  malgrado  la  identita'  della condizione,
 trattasi di due istituti giuridici nettamente differenziati.
    Cio' posto, ritiene la Corte di  dover  sollevare  di  ufficio  la
 questione di legittimita' costituzionale del comma primo dell'art. 59
 della  legge n. 313/1968 e del comma primo dell'art. 51 del d.P.R. n.
 915/1978, nella parte  in  cui  consentono  la  riversibilita'  della
 pensione  di  guerra  al coniuge superstite, quando il matrimonio sia
 durato meno di un anno e non sia nata prole ancorche' postuma.
    Detta questione di legittimita', riferita agli artt. 3,  29  e  31
 della  Costituzione, appare non manifestamente infondata alla stregua
 delle motivazioni della citata sentenza  n.  450/1991  nonche'  delle
 precedenti - nella stessa richiamate - n. 123/1990 e n. 189/1991.
    La  rilevanza  della  questione e' di tutta evidenza, in quanto la
 perdurante  vigenza  della  condicio  juris  di  cui  agli   articoli
 impugnati  conferisce  legittimita'  al  provvedimento  ed  impedisce
 l'accoglimento del ricorso.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23,  terzo  comma,  della
 legge  11  marzo  1953,  n. 87 giudica rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo  comma,
 della  legge 18 marzo 1968, n. 313 nonche' dell'art. 51, primo comma,
 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte  in  cui  dispongono
 che  il  trattamento di riversibilita' spetta alla vedova "purche' il
 matrimonio sia durato non meno di  un  anno  ovvero  sia  nata  prole
 ancorche' postuma".
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
    Ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alla  ricorrente  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  provveduto  in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 giugno
 1993.
                         Il presidente: GARRI
    Depositata in segreteria il giorno 17 giugno 1993.
                          Il segretario: MAIO

 93C1057