N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1993
N. 632 Ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Novello Michele contro il Ministero della difesa Forze armate - Finanziere di mare - Cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari - Deferimento a commissione di disciplina - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento procedurale rispetto all'analoga sanzione di cessazione della ferma a seguito di perdita del grado - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Richiamo ai principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 17/1991 dichiarativa di illegittimita' costituzionale di norma di analogo contenuto. (Legge 3 agosto 1961, n. 833, art. 45, primo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.43 del 20-10-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 694/1988 proposto da Novello Michele rappresentato e difeso dall'avv. Loris Tosi con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia, San Marco 3911, come da mandato a margine del ricorso; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro- tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per l'annulamento del provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza 16 dicembre 1987, n. 199709 di collocamento in congedo e di cessazione autoritativa della ferma volontaria del ricorrente, finanziere di mare, per motivi disciplinari, nonche' per la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione in servizio del ricorrente ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, con interessi e rivalutazione. Visto il ricorso, notificato il 4 marzo 1988 e depositato presso la segreteria il 9 marzo 1988 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, depositata il 23 giugno 1988; Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 3 giugno 1993 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Boccato in sostituzione dell'avv. Tosi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Brunetti per l'amministrazione statale resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con l'atto in epigrafe il ricorrente, gia' finanziere di mare, e' stato collocato in congedo per motivi disciplinari, essendogli stato addebitato quanto segue: rientrava dalla libera uscita con quarantacinque minuti di ritardo ed, in risposta alla richiesta di giustificare il ritardo, rispondeva irriguardosamente ad un superiore, alla presenza di altri militari. La scelta della sanzione (cessazione dalla ferma volontaria per motivi disciplinari) e' stata motivata in relazione ai pessimi precedenti disciplinari del ricorrente, al fatto che non si e' inserito nell'ambiente militare e che non ha dato segni di ravvedimento nonostante le numerose sanzioni disciplinari inflittegli, talche' non da' piu' affidamento per pre- stare servizio in un corpo di polizia. A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 27, 34, 35, e 43 lett. b) della legge 3 agosto 1961, n. 833; eccesso di potere per illogicita' e incongruita' manifesta e per carenza di motivazione, in quanto la sanzione di stato e' sproporzionata alla gravita' del fatto (risposta irriguardosa ad un superiore), essendo piu' congrua una sanzione di corpo; i precedenti disciplinari, peraltro lievi, non rilevano piu' altrimenti sarebbero doppiamente sanzionati; 2) sviamento di potere, in quanto il mancato ravvedimento e l'inaffidabilita' per l'attivita' militare non possono giustificare il provvedimento disciplinare, che deve basarsi esclusivamente sugli addebiti contestati: emerge quindi l'intento di allontanare un soggetto sgradito; 3) eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' manifesta, in quanto i fatti contestati riguardano il periodo del corso nautico, superato il quale il ricorrente fu assegnato ad un reparto operativo, talche' si rivela incongruo ed illogico aver atteso tre mesi per concludere il procedimento disciplinare. Con memoria 4 maggio 1993, il ricorrente ha eccepito, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 in relazione all'art. 3 della Costituzione, non essendo previsto l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, secondo il criterio gia' indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 gennaio 1991, n. 17. L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso. D I R I T T O Con sentenza parziale pronunciata in data odierna (n. 732), questo collegio ha esaminato e rigettato i tre motivi di ricorso dedotti in via principale contro l'atto impugnato. Cio' stante, il ricorso sarebbe da respingere se non vi fosse la questione di costituzionalita', sollevata dal ricorrente in via subordinata con memoria 4 maggio 1993 e comunque rilevata d'ufficio dallo stesso Collegio, in ordine alla mancata previsione legislativa (nel primo comma dell'art. 45 della legge n. 833/1961) dell'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, per i procedimenti disciplinari che, come quello all'esame, danno luogo alla sanzione della cessazione della forma volontaria. Un'analoga questione e' gia' stata affrontata e risolta (nel senso dell'illegittimita' costituzionale) dalla Corte costituzionale con sentenza 11-18 gennaio 1991, n. 17. E' quindi sufficiente riassumere brevemente i termini del problema, per il resto richiamando i principi epressi in tale pronuncia. Ebbene, il giudizio di una commissione di disciplina che garantisca un giusto processo e l'assistenza di un difensore costituisce un principio generale, inquadrabile nel piu' generale principio d'imparzialita' e buon andamento della p.a., che non vi e' ragione di escludere dall'ordinamento militare. Nella questione all'esame, il deferimento dell'incolpato alla commissione di disciplina, quando per essere inflitta la sanzione espulsiva della cessazione dalla ferma volontaria, rientra in un potere assolutamente discrezionale del comandante di fronte al quale l'inquisito non ha alcuna garanzia. La disposizione di cui si discute (primo comma dell'art. 45 della legge n. 833/1961) prescrive invece l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina per il militare che sia passibile della perdita del grado. Pero' in entrambi i casi (cessazione dalla ferma volontaria e perdita del grado) la conseguenza e' la risoluzione del rapporto di servizio ed il collocamento in congedo. E tuttavia, soltanto chi ha commesso un'infrazione piu' grave, passibile della perdita del grado, godra' del garantistico procedimento dinnanzi alla commissione di disciplina, mentre chi ha commesso un'infrazione meno grave, passibile tuttavia anch'essa della, non meno drastica, sanzione espulsiva della cessazione dalla ferma volontaria, non godra' di siffatta garanzia. Non e' chi non veda, quindi, la lesione del principio costituzionale di uguaglianza e l'irrazionalita' di siffatta norma. Sotto gli anzidetti profili, e' quindi ravvisabile la violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonche' di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione (principi recati dagli art. 3 e 97 della Costituzione) nella norma contenuta nel primo comma dell'art. 45 della legge n. 833/1961, nella parte in cui non prescrive l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina del militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione della ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari. Nella fattispecie concreta, la questione e' rilevante perche' il ricorrente e' stato collocato in congedo a seguito di procedimento disciplinare nel quale la commissione di disciplina non e' stata chiamata a pronunciarsi: cio' risulta dall'atto sanzionatorio e non e' controverso.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833, nella parte in cui non prescrive l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, del militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari. Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura delle segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 3 giugno 1993. Il presidente: TROTTA L'estensore: STEVANATO. Il segretario: (firma illeggibile). 93C1058