N. 640 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992- 22 settembre 1993

                                N. 640
       Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 22 settembre 1993) dal pretore di Pistoia
 nel procedimento penale a carico di Flutra Velcani ed altri
 Processo penale - Procedimenti a carico di stranieri - Procedimento
    pretorile - Omessa previsione  della  traduzione  del  decreto  di
    citazione a giudizio notificato all'imputato straniero in lingua a
    lui  nota  - Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati
    italiani e stranieri in base alla lingua - Incidenza  sul  diritto
    di   difesa   -   Irrazionalita'   rispetto   alla  disciplina  di
    provvedimenti,  di  mera  natura   amministrativa,   relativi   al
    soggiorno  e  all'espulsione  dello straniero, per la notifica dei
    quali  e'  invece  prevista  la  traduzione  - Mancata conformita'
    dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione  dei
    diritti dell'uomo.
 (C.P.P. 1988, artt. 148, terzo comma, 168 e 555).
 (Cost., artt. 3, 10, 11 e 24; Convenzione per la salvaguardia dei
    diritti  dell'uomo  e  delle  liberta' fondamentali, art. 6, terzo
    comma, lett. a)).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
                              IL PRETORE
                            RILEVA IN FATTO
    Flutra Velcani n. a Tirana (Albania) il 17 febbraio 1954 e Alizoti
 Sadije n. a Tirana (Albania) il 14 novembre 1962 sono state tratte  a
 giudizio  per  l'odierna  udienza  per  rispondere del reato di furto
 semplice ai danni del supermercato Conad di Pistoia;  il  decreto  di
 citazione   e'   stato  notificato  alla  prima  con  il  rito  degli
 irreperibili  ed  alla  seconda  a  mani  proprie  (la  relazione  di
 notificazione  non  specifica  se  il ricevente siasi qualificato per
 l'imputata o sia  stato  in  altro  modo  identificato);  negli  atti
 preliminari del dibattimento il difensore ha eccepito la nullita' del
 decreto di citazione e della relazione di notificazione in quanto non
 redatti in una lingua comprensibile per l'imputata ed ha in subordine
 sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 555,
 148, terzo comma, e 168 del c.p.p. nelle parti in cui  non  prevedono
 che  il decreto di citazione e la relata di notifica siano redatti in
 una lingua comprensibile per l'imputato  con  conseguente  violazione
 del  diritto  di  difesa;  il  p.m. si e' associato alla eccezione di
 legittimita' costituzionale rilevando come dai propri  atti  emergeva
 che  al  momento della identificazione le imputate non erano in grado
 di esprimersi correttamente in italiano;
                          OSSERVA IN DIRITTO
    L'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalle parti
 appare non manifestamente infondata; infatti: a) l'art. 6,  lett.  a)
 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo firmata a
 Roma  il  4  novembre  1950 prescrive che ogni accusato ha diritto ad
 "essere informato, nel piu' breve tempo, in una lingua che  comprende
 e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di
 lui";  l'art.  5  del  d.l.  n. 416/1989 recante norme in materia di
 asilo politico, soggiorno e ingresso  dei  cittadini  extracomunitari
 nel  territorio dello Stato prescrive che i provvedimenti concernenti
 ingresso, soggiorno  ed  espulsione  degli  stranieri  devono  essere
 comunicati  o  notificati  unitamente "ad una traduzione in lingua da
 lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,  in  lingua  francese,
 inglese  e  spagnola";  l'art.  143 del c.p.p. prevede il diritto per
 l'imputato che non conosce la  lingua  italiana  di  farsi  assistere
 gratuitamente  da un interprete per poter comprendere l'accusa contro
 di lui formulata; b) nonostante dal complesso di norme sopra indicate
 emerga con chiarezza il diritto dell'imputato, e dello  straniero  in
 generale,   ad   avere   conoscenza   degli  atti,  amministrativi  e
 giurisdizionali, che lo riguardano, in una lingua che lo  stesso  sia
 in  grado  di  comprendere, ne' le norme sul decreto di citazione ne'
 quelle sulle notificazioni prevedono che  all'imputato  straniero  il
 decreto  di  citazione  debba  essere  notificato  unitamente  ad una
 traduzione in una lingua da  lui  conosciuta;  c)  tale  stato  della
 normativa    appare   in   contrasto   con   i   seguenti   parametri
 costituzionali:  art.  24  della  Costituzione,   non   consentendosi
 all'imputato  un  reale  esercizio  del diritto di difesa: e' infatti
 evidente che  se  l'imputato  non  comprende  a  causa  della  lingua
 utilizzata il contenuto dell'atto che gli viene notificato, lo stesso
 non   e'  posto  in  grado  non  solo  di  comprendere  il  contenuto
 dell'accusa ed esercitare compiutamente le sue difese, ma neppure  di
 capire  che si celebrera' un procedimento penale a suo carico; art. 3
 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di  trattamento:
 infatti  viene  a  costituirsi  un discrimine tra imputati italiani e
 stranieri  in  base  all'elemento  della   lingua;   art.   3   della
 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della normativa:
 infatti,  se  per  la  notifica  di atti amministrativi, quali quelli
 concernenti il soggiorno e l'espulsione dallo Stato e'  richiesta  la
 notifica   dell'atto  e  della  sua  traduzione  in  una  lingua  che
 l'interessato sia in grado di comprendere,  e'  irrazionale  che  una
 norma  analoga  manchi  per  la  notifica  del decreto di citazione a
 giudizio, tenuto  conto  dei  ben  piu'  alti  valori  coinvolti  dal
 processo  penale  rispetto al procedimento amministrativo; artt. 10 e
 11 della Costituzione, in quanto non  dando  perfetta  attuazione  al
 disposto della convenzione sui diritti dell'uomo citata viene meno la
 conformazione   dell'ordinamento  italiano  alle  norme  del  diritto
 internazionale riconosiute ed  in  particolare  alle  limitazioni  di
 sovranita' derivanti dalla ratifica della convenzione;
    L'eccezione proposta appare anche rilevante: infatti il decreto di
 citazione  e  relata  di  notifica  sono  in  lingua  italiana  e  la
 risoluzione positiva della  questione  prospettata  darebbe  luogo  a
 nullita' di entrambi gli atti;
    Ritiene  pertanto  di  dover  sollevare  questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma  e  168  del  c.p.p.
 nella  parte in cui non prevedono che la notificazione del decreto di
 citazione debba essere eseguita ad una traduzione  dell'atto  in  una
 lingua comprensibile per il destinatario;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e sg. della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale (degli artt. 555, 148, terzo comma e  168
 del  c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la notificazione del
 decreto  di  citazione  debba  essere  eseguita  unitamente  ad   una
 traduzione dell'atto in una lingua comprensibile per il destinatario,
 in relazione agli artt. 6, terzo comma lett. a) della convenzione per
 la  salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
 firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata con legge n. 848/1955 ed
 in relazione all'art. 5, primo comma del d.l. n. 416/1989  conv.  in
 legge  n. 39/1990, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, 10
 e 11 della Costituzione);
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende  il presente procedimento fino alla decisione della Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente delle due Camere del Parlamento.
      Pistoia, addi' 13 luglio 1992
                         Il pretore: CIVININI

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