N. 640 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992- 22 settembre 1993
N. 640 Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Flutra Velcani ed altri Processo penale - Procedimenti a carico di stranieri - Procedimento pretorile - Omessa previsione della traduzione del decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato straniero in lingua a lui nota - Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati italiani e stranieri in base alla lingua - Incidenza sul diritto di difesa - Irrazionalita' rispetto alla disciplina di provvedimenti, di mera natura amministrativa, relativi al soggiorno e all'espulsione dello straniero, per la notifica dei quali e' invece prevista la traduzione - Mancata conformita' dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione dei diritti dell'uomo. (C.P.P. 1988, artt. 148, terzo comma, 168 e 555). (Cost., artt. 3, 10, 11 e 24; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, terzo comma, lett. a)).(GU n.43 del 20-10-1993 )
IL PRETORE RILEVA IN FATTO Flutra Velcani n. a Tirana (Albania) il 17 febbraio 1954 e Alizoti Sadije n. a Tirana (Albania) il 14 novembre 1962 sono state tratte a giudizio per l'odierna udienza per rispondere del reato di furto semplice ai danni del supermercato Conad di Pistoia; il decreto di citazione e' stato notificato alla prima con il rito degli irreperibili ed alla seconda a mani proprie (la relazione di notificazione non specifica se il ricevente siasi qualificato per l'imputata o sia stato in altro modo identificato); negli atti preliminari del dibattimento il difensore ha eccepito la nullita' del decreto di citazione e della relazione di notificazione in quanto non redatti in una lingua comprensibile per l'imputata ed ha in subordine sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma, e 168 del c.p.p. nelle parti in cui non prevedono che il decreto di citazione e la relata di notifica siano redatti in una lingua comprensibile per l'imputato con conseguente violazione del diritto di difesa; il p.m. si e' associato alla eccezione di legittimita' costituzionale rilevando come dai propri atti emergeva che al momento della identificazione le imputate non erano in grado di esprimersi correttamente in italiano; OSSERVA IN DIRITTO L'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalle parti appare non manifestamente infondata; infatti: a) l'art. 6, lett. a) della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 prescrive che ogni accusato ha diritto ad "essere informato, nel piu' breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui"; l'art. 5 del d.l. n. 416/1989 recante norme in materia di asilo politico, soggiorno e ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato prescrive che i provvedimenti concernenti ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri devono essere comunicati o notificati unitamente "ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola"; l'art. 143 del c.p.p. prevede il diritto per l'imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete per poter comprendere l'accusa contro di lui formulata; b) nonostante dal complesso di norme sopra indicate emerga con chiarezza il diritto dell'imputato, e dello straniero in generale, ad avere conoscenza degli atti, amministrativi e giurisdizionali, che lo riguardano, in una lingua che lo stesso sia in grado di comprendere, ne' le norme sul decreto di citazione ne' quelle sulle notificazioni prevedono che all'imputato straniero il decreto di citazione debba essere notificato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta; c) tale stato della normativa appare in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: art. 24 della Costituzione, non consentendosi all'imputato un reale esercizio del diritto di difesa: e' infatti evidente che se l'imputato non comprende a causa della lingua utilizzata il contenuto dell'atto che gli viene notificato, lo stesso non e' posto in grado non solo di comprendere il contenuto dell'accusa ed esercitare compiutamente le sue difese, ma neppure di capire che si celebrera' un procedimento penale a suo carico; art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento: infatti viene a costituirsi un discrimine tra imputati italiani e stranieri in base all'elemento della lingua; art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della normativa: infatti, se per la notifica di atti amministrativi, quali quelli concernenti il soggiorno e l'espulsione dallo Stato e' richiesta la notifica dell'atto e della sua traduzione in una lingua che l'interessato sia in grado di comprendere, e' irrazionale che una norma analoga manchi per la notifica del decreto di citazione a giudizio, tenuto conto dei ben piu' alti valori coinvolti dal processo penale rispetto al procedimento amministrativo; artt. 10 e 11 della Costituzione, in quanto non dando perfetta attuazione al disposto della convenzione sui diritti dell'uomo citata viene meno la conformazione dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale riconosiute ed in particolare alle limitazioni di sovranita' derivanti dalla ratifica della convenzione; L'eccezione proposta appare anche rilevante: infatti il decreto di citazione e relata di notifica sono in lingua italiana e la risoluzione positiva della questione prospettata darebbe luogo a nullita' di entrambi gli atti; Ritiene pertanto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma e 168 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la notificazione del decreto di citazione debba essere eseguita ad una traduzione dell'atto in una lingua comprensibile per il destinatario;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e sg. della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale (degli artt. 555, 148, terzo comma e 168 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la notificazione del decreto di citazione debba essere eseguita unitamente ad una traduzione dell'atto in una lingua comprensibile per il destinatario, in relazione agli artt. 6, terzo comma lett. a) della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata con legge n. 848/1955 ed in relazione all'art. 5, primo comma del d.l. n. 416/1989 conv. in legge n. 39/1990, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, 10 e 11 della Costituzione); Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 13 luglio 1992 Il pretore: CIVININI 93C1066