N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1993

                                N. 642
       Ordinanza emessa il 7 luglio 1993 del pretore di Vicenza
  nei procedimenti civili riuniti vertenti tra ditta Punto e Pasta e
  comune di Vicenza
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Disciplina per la
    lavorazione ed il commercio degli sfarinati, dei cereali, del pane
    e  delle paste alimentari - Rigida prescrizione degli elementi che
    devono essere presenti  nei  tipi  di  pasta  commercializzati  in
    Italia  -  Esclusione,  a  seguito  di  sentenza  della  Corte  di
    giustizia,  del  divieto  di  importare   paste   aventi   diverse
    caratteristiche   rispetto  a  quelle  stabilite  dalla  legge  n.
    580/1967  -  Persistenza  del  divieto  solo  nei   riguardi   dei
    produttori  italiani  di  paste  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento  tra  produttori  e  importatori  con  incidenza   sul
    principio della libera iniziativa economica.
 (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
    Sciogliendo la riserva che precede, osserva in
                               F A T T O
    Nel  giudizio  promosso  ex art. 22 della legge 698/1981, la ditta
 Punto e Pasta  di  Carraro  Emanuela  proponeva  opposizione  avverso
 l'ordinanza-ingiunzione n. C19733/ing. del sindaco di Vicenza, con la
 quale  veniva comminata la sanzione pecuniaria di L. 2.677.000 per la
 violazione degli artt. 29 e 36 della legge 4  luglio  1967,  n.  580,
 artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 322/1982.
    Presupposto  dell'accertata  violazione  era  il  rinvenimento nei
 locali della  ricorrente  di  un  "prodotto"  che  "  ..  per  forma,
 costituzione  e  modalita' di conservazione .." corrispondeva " .. ad
 una pasta  alimentare",  ma  che  ad  un'analisi  chimico-qualitativa
 presentava   ceneri,   cellulosa  ed  acidita'  superiori  ai  limiti
 consentiti per la  pasta  alimentare  dell'art.  29  della  legge  n.
 580/1967.
    Impugnando   il   provvedimento   sanzionatorio  parte  ricorrente
 eccepiva preliminarmente l'illegittimita' costituzionale  degli  art.
 28, 29 e 36 della legge n. 580/1967.
    Esponeva  che  con  la  sentenza  della  Corte di giustizia del 14
 luglio 1988, in ottemperanza al principio della  libera  circolazione
 della  merci nell'ambito dei Paesi CEE, era venuto meno il divieto di
 importare in Italia specialita' gastronomiche che non rispettano  gli
 standards  normativi  previsti  dalla  legge  n.  580/1967;  che  era
 residuato, invece, in danno ai produttori  nazionali  non  rientranti
 nell'ambito  di applicazione della decisione della Corte comunitaria,
 il divieto contenuto negli artt. 29 e 36 della legge n.  580/1967  di
 produrre  pasta  ottenuta lavorando farine diverse da quella di grano
 duro (ad esempio, farina di grano tenero, di soia etc.).
    Osservava che siffatto limite appariva  rivestire  unicamente  una
 funzione  discriminatoria  tra  soggetti (importatori e produttori di
 paste  alimentari)  che  operano  nell'ambito  del  medesimo  mercato
 nazionale, determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento e
 traducendosi  altresi'  in  un pregiudizio alla liberta' d'iniziativa
 economica privata.
    All'udienza   odierna,   ribadita   dalla   ricorrente  l'eccepita
 illeggittimita'  costituzionale  delle  norme  in  questione,   nulla
 opponendo   controparte  veniva  disposta  la  riunione  al  presente
 procedimento di nn.  342-344-345/1992r.g.,  pendenti  tra  le  stesse
 parti   e  nei  quali  era  stata  sollevata  la  medesima  questione
 incidentale.
    Cio' premesso in linea di fatto, si osserva in
                             D I R I T T O
    L'art. 29 della legge n. 580/1967 stabilisce che per la produzione
 industriale di paste alimentari secche, che possono essere conservate
 per un certo periodo, deve essere usato esclusivamnte grano duro.
    Gli artt. 33 e 50, primo comma, di tale legge  autorizzano  invece
 l'uso  di  grano  tenero  solo per la produzione artigianale di paste
 fresche, destinate al consumo immediato, e per la produzione di pasta
 destinata all'esportazione.
    L'art. 36, primo comma, vieta di vendere  o  di  detenere  per  la
 vendita   pasta  "avente  caratteristiche  diverse  da  quelle  della
 presente legge".
    La legge n. 580/1967, c.d. di "purezza", prevede infatti  all'art.
 29 che la pasta destinata al commercio debba essere prodotta soltanto
 nei  tipi e con le caratteristiche indicate dalla norma stessa "pasta
 di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro".
    L'introduzione di altri ingredienti, per la produzione delle  c.d.
 "paste speciali", deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 30.
    Tali  paste  devono  comunque  essere  prodotte esclusivamente con
 semola di grano duro e poste in  commercio  con  l'indicazione  degli
 ingredienti aggiunti.
    La  sentenza  della Corte di giustizia della Comunita' europea del
 14 luglio 1988, alla quale ha fatto riferimento parte ricorrente,  e'
 intervenuta  su  tale quadro normativo, dichiarando che "l'estensione
 ai prodotti di un divieto di vendere pasta prodotta con grano  tenero
 o  con  una  miscela  di  grano  tenero  e di grano duro, come quello
 contenuto  nella  legge   italiana   sulle   paste   alimentari,   e'
 incompatibile con gli artt. 30 e 36 del trattato".
    La  Corte  ha cosi' sancito il principio secondo cui ogni prodotto
 legalmente fabbricato e posto in vendita in  uno  Stato  appartenente
 alla  CEE deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro.
 Ha in particolare dichiarato che l'art. 30 del trattato e' dotato  di
 efficacia  diretta  ed  e'  in  quanto tale attributivo ai singoli di
 diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
    Conseguentemente il menzionato divieto (art. 36, primo comma della
 legge n. 580/1967) non trova' piu' applicazione nei  confronti  degli
 importatori,   ai   quali   e'   quindi   consentito   introdurre   e
 commercializzare  sul  territorio  nazionale  paste  secche  prodotte
 all'estero  con  quelle  farine,  che  ai  produttori italiani non e'
 invece concesso utilizzare.
    Ristretto in tal modo  l'ambito  soggettivo  di  applicazione  del
 divieto di cui all'art. 36 primo comma, non si comprende quale sia il
 fondamento   della   sua   pervicace  sopravvivenza  nell'ordinamento
 vigente.
    Non vi  sono  obbiettive  esigenze  di  carattere  imperativo  che
 possano essere in qualche modo compromesse dalla eliminazione di tale
 ostacolo.
    Una volta affermata la possibilita' di importare dall'estero paste
 confezionate  con  sfarinati  diversi  dal  grano duro e' venuta meno
 anche la funzione di  "protezione"  del  prodotto  nazionale,  svolta
 dalla normativa in esame prima dell'intervento dell'alta Corte.
    Ne'  sono ravvisabili a fronte del persistere di tale divieto con-
 crete ragioni di tutela della salute pubblica, considerato che da  un
 lato  e' riconosciuta comunque al consumatore italiano la possiblita'
 di acquistare prodotti  comunitari  aventi  caratteristiche  diverse,
 importati ed offerti sul mercato interno, dall'altro non vi sono allo
 stato elementi che consentano di ritenere pericoloso o dannoso per la
 salute il consumo di paste di semola o di semolato di grano tenero.
    A  garanzia,  inoltre, della corretta informazione dei consumatori
 italiani relativamente  alla  composizione  dei  prodotti  alimentari
 venduti  sul  territorio nazionale sono preposte le disposizioni gia'
 in vigore in materia di "etichettatura, presentazione  e  pubblicita'
 dei  prodotti  alimentari"  (d.l.  27  gennaio 1992, n. 109), con le
 specifiche  prescrizioni  contenute  nella  recente   circolare   del
 Ministero  dell'industria,  commercio ed artigianato 2 novembre 1992,
 n. 131149.
    A tutela, infine, ed a promozione (anche all'estero) del  prodotto
 tradizionale  italiano  (pasta di grano duro) opera la previsione sia
 di una "denominazione di origine protetta" sia di un  "marchio"  c.d.
 di  garanzia  con  la  funzione  di  attestare  la  specificita'  del
 prodotto, contenuta nei regolamenti CEE nn. 2081/1992 e 2082/1992 del
 14 luglio 1992.
    Nel panorama legislativo cosi' tratteggiato non si individua quale
 ruolo "positivo" svolgano attualmente le previsioni di cui agli artt.
 28, 29, e 36, primo comma della legge n. 580/1967.
    Va  invece  osservato  come  la  loro  permanenza   realizzi   una
 situazione di disparita' di trattamento tra i produttori italiani (ai
 quali  e' imposto di produrre e vendere pasta confezionata unicamente
 con farina di grano duro) e gli importatori  italiani  (ai  quali  e'
 consentito  introdurre  per la vendita prodotti comunitari realizzati
 con materie prime diverse).
    I produttori italiani vengono in tal modo  ad  essere  penalizzati
 anche rispetto ai produttori di altri Stati membri della CEE, i quali
 possono  liberamente  produrre  ed esportare in Italia pasta prodotta
 senza grano duro.
    Tale diversita' di  trattamento  e'  ancor  piu'  evidente  se  si
 considera  che tutti questi soggetti si trovano contemporaneamente ad
 operare nell'ambito del medesimo mercato  (quello  nazionale)  e  nei
 confronti   di   un  destinatario  comune  (la  stessa  categoria  di
 consumatori).
    La disciplina inpugnata introduce quindi un limite  alla  liberta'
 d'iniziativa  economica dei prodotti italiani, il risultato della cui
 attivita' viene irragionevolmente compresso.
    Alla luce di quanto fin qui  esposto  non  risulta  manifestamente
 infondata  la  questione di illegittimita' costituzionale degli artt.
 28, 29 e 36, primo comma della legge  n.  580/1967,  sollevata  dalla
 ditta   Punto   e  Pasta  in  relazione  agli  artt.  3  e  41  della
 Costituzione.
    Quanto alla rilevanza della questione va osservato che essa incide
 direttamente    sulla     portata     dell'emanando     provvedimento
 giurisdizionale  relativo  ai  ricorsi  proposti  dalla ditta Punto e
 Pasta.
    Infatti,  premesso  che  allo  stato  non  risulta  sussistere  la
 violazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 322/1982 richiamata  nelle
 ordinanze-ingiunzioni  opposte,  qualora  le  norme  della  legge  n.
 580/1967   impugnate    venissero    dichiarate    costituzionalmente
 illegittime si profilerebbe la possibilita' di un accoglimento totale
 dei  motivi  di  opposizione  adotti dalla ricorrente con conseguente
 annullamento  dei  provvedimenti   sanzionatori   emessi   nei   suoi
 confronti.
    Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della
 questione di cui si e' detto.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   per   la
 violazione  degli  artt.  3  e 41, primo comma, della Costituzione la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.  28,  29  e  36,
 primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;
    Sospende  il  giudizio  in  corso tra la ditta Punto e Pasta ed il
 comune di Vicenza;
    Ordina la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  la
 notificazione  del presente provvedimento alle parti ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione dello stesso  al
 Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a
 cura della Cancelleria.
      Vicenza, addi' 7 luglio 1993
                         Il pretore: GATTIBONI

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