Definizione e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1993 da realizzarsi con il concorso comunitario, in relazione ad iniziative in materia di ricerca scientifica e tecnologica.(GU n.248 del 21-10-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, concernente la riforma dell'ENEA; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari; Visto il programma quadro della ricerca comunitaria relativo al quinquennio 1990-94; Visto il programma comunitario STRIDE inteso a rafforzare il potenziale in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione delle regioni meno progredite; Visto il programma comunitario SPRINT rivolto a promuovere la diffusione di nuove tecnologie e l'innovazione tramite strutture di reti nazionali a livello europeo; Visti i contratti stipulati tra la Comunita' europea e l'ENEA per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori dell'ambiente, della fusione controllata e dell'innovazione; Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea in tale contesto, ammontanti circa a 64,3 miliardi di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che l'accordo di programma ENEAMinistero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica quantifica la quota finanziaria 1993 a carico dell'ENEA in lire 100 miliardi, rivalutati in lire 106,399 miliardi per l'effetto delle oscillazioni del cambio; Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti; Vista la richiesta avanzata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGFOR, con nota n. 140943 del 1 giugno 1993; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1993, concernente il cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio dei contributi comunitari e specificati nell'accordo di programma Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica-ENEA indicato in premessa, ammonta a complessivi 156,399 miliardi di lire, di cui lire 106,399 miliardi a carico dell'ENEA e lire 50 miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Il Fondo di rotazione provvede a far affluire allo stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la quota a proprio carico, secondo le procedure previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. 3. Lo stato di avanzamento delle azioni viene comunicato, anche su supporto informatico, al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 183/1987. 4. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, puo' effettuare specifici controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni interessate. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164