MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1993 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
novantaquattro giorni.
(GU n.251 del 25-10-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto  l'art.  3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1993  che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
  Vista  la  determinazione  del direttore generale del Tesoro del 24
giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1993
e' pari a 134.043 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 29 ottobre 1993 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantaquattro  giorni con scadenza il 31 gennaio 1994 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2,  17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le  ore  12  del  giorno  25  ottobre  1993,  con  l'osservanza delle
modalita' stabilite nell'art. 8 del  citato  decreto  ministeriale  7
gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 ottobre 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI